Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4129 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4129 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME, avverso il rigetto del reclamo al diniego oppostogli dall’Amministrazione penitenziaria all’acquisto di un lettore CD e di relativi CD musicali;
letti i motivi del ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 1, 35 bis e 41 bis ord. pen. e 3 e 27 Cost., e la memoria difensi successivamente depositata con la quale si insta per l’assegnazione del ricorso alla Prima sezione penale;
considerato che la giurisprudenza di legittimità ha, ancora di recente, ribadito che «In tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvediment dell’amministrazione penitenziaria di diniego dell’autorizzazione all’acquisto e alla detenzione di “compact disk” musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l’inci sull’organizzazione della vita dell’istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Sez. 1, n. 130 del 17/11/2023, dep. 2024, Ministero, Rv. 285656 – 01; Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero Giustizia, Rv. 283819 – 01; Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Ministero Giustizia, Rv. 282213 – 01); che, dunque, l’atto di assenso può essere rilasciato a condizione che sia puntualmente verificato che l’acquisito e la detenzione di tali prodotti, in assoluto non preclus dalla normativa vigente, non comporti inesigibili adempimenti da parte dell’Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, finaliz tutelare il rispetto delle precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato; che, ne caso di specie, a fronte di un provvedimento, quale quello impugnato, che espone compiutamente le ragioni preclusive alla chiesta autorizzazione, il ricorrente frappone obiezioni del tutto inidonee ad enucleare specifici profili di illegittimità;
ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente