Calcolo Pena per Delitto Tentato: Quando il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 43030/2023, ha fornito importanti chiarimenti sui criteri di ammissibilità dei ricorsi e sulle modalità di calcolo della pena in caso di delitto tentato. Questa decisione sottolinea la necessità per i ricorrenti di presentare critiche specifiche e argomentate alla sentenza impugnata, evitando la semplice riproposizione di motivi già esaminati nei gradi di giudizio precedenti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, la quale aveva confermato la sua condanna per concorso in furto aggravato. L’unico motivo di ricorso verteva su un presunto vizio di motivazione relativo alla determinazione della pena. In particolare, il ricorrente lamentava che la corte territoriale non avesse specificato adeguatamente il processo logico-giuridico seguito per quantificare la sanzione applicata per il reato nella sua forma tentata.
La Decisione della Corte di Cassazione sul delitto tentato
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti ma convergenti, che evidenziano la carenza dei requisiti minimi per un valido esame nel merito.
Le Motivazioni della Sentenza
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella natura stessa del ricorso. I Giudici hanno rilevato che i motivi presentati non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata della decisione impugnata, e non limitarsi a riproporre le stesse doglianze. La mancanza di specificità rende i motivi solo apparenti, privandoli della loro funzione essenziale.
Il secondo profilo di inammissibilità riguarda la manifesta infondatezza della questione sollevata. La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato nella sua giurisprudenza: la determinazione della pena per il delitto tentato può avvenire secondo due diverse modalità, entrambe legittime.
1. Metodo diretto o sintetico: il giudice determina la pena direttamente, senza un calcolo esplicito a partire dalla pena prevista per il reato consumato.
2. Metodo bifasico: il giudice parte dalla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato e, successivamente, opera la diminuzione prevista dalla legge per il tentativo.
La scelta tra i due metodi è discrezionale, ma il giudice ha sempre l’obbligo di motivare la sua decisione, dando conto dei criteri seguiti nella commisurazione della pena e assicurando che la riduzione rimanga entro i limiti legali. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse infondato proprio perché la legge non impone un unico metodo di calcolo.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, ribadisce che un ricorso per cassazione deve essere formulato con precisione, introducendo critiche nuove e specifiche alla sentenza di secondo grado, pena l’inammissibilità. In secondo luogo, conferma la flessibilità concessa al giudice di merito nel calcolare la pena per il delitto tentato, a patto che la scelta sia trasparente e motivata. Questa pronuncia consolida l’orientamento secondo cui ciò che conta non è il metodo di calcolo in sé, ma la coerenza logica e la conformità alla legge del ragionamento del giudice.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un motivo di ricorso è considerato inammissibile quando si limita a una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già presentati e respinti nel giudizio di appello, risultando così non specifico e privo di una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Come può essere legalmente calcolata la pena per un delitto tentato?
La pena per un delitto tentato può essere calcolata indifferentemente con un metodo ‘diretto’ o ‘sintetico’, oppure con un ‘metodo bifasico’, che parte dalla pena del reato consumato per poi applicare la prevista diminuzione.
Quale obbligo ha il giudice nel determinare la pena per il delitto tentato?
Il giudice ha l’obbligo di contenere la riduzione della pena entro i limiti stabiliti dalla legge e di fornire una motivazione che dia conto della scelta commisurativa effettuata, indipendentemente dal metodo di calcolo prescelto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43030 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43030 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: MOUHIM NOME,MINE nato i DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 21 . /12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione .svofta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui ag artt. 110, 624 e 625 n. 4 cod. pen.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione relazione all’omessa specificazione del computo di pena effettuata in ragione contestato delitto tentato è indeducibile perché fondato su motivi che si riso nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualm disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifi soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Inoltre, il moti rende manifestamente infondato poiché, secondo l’indirizzo consolidato dell giurisprudenza diq eusta Corte, la determinazione della pena nel caso di del tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo dir o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata p corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasi mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei li di legge e l’obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa ( per tutte rv. 277528).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrentP al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 ottobre 2023.