Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37362 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37362 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 8 maggio 2023, il Magistrato di sorveglianza di Milano dichiarava NOME COGNOME delinquente abituale, disponendo nei suoi confronti l’applicazione della misura di sicurezza dell’assegnazione a una casa di lavoro per la durata di due anni.
Avverso la suddetta ordinanza, NOME COGNOME proponeva appello rivolto al Tribunale di sorveglianza di Milano, che lo rigettava con ordinanza del 13 settembre 2023.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultima ordinanza, chiedendone l’annullamento e deducendo, con richiamo dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alle valutazioni inerenti alla declaratoria di delinquenza abituale e all’applicazione della misura di sicurezza. Il ricorrente critica affermazioni inerenti alla sussistenza dei presupposti per l’adozione della misura e la mancanza di considerazione della notevole distanza fra il momento dell’emissione del provvedimento che l’ha disposta e quello in cui dovrebbe essere eseguita, avuto riguardo all’attuale stato di detenzione di COGNOME e alla lontananza della fine della pena, fissata per l’anno 2030.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, volto a criticare le valutazioni del Tribunale inerenti alle condizi per la declaratoria di delinquenza abituale e per l’adozione della misura di sicurezza, è manifestamente infondato, quindi inammissibile.
1.1. La giurisprudenza di legit rnità ha affermato che la dichiarazione di delinquenza abituale, a cui segue l’applicazione di misure di sicurezza, può intervenire anche in riferimento ad un soggetto che si trovi in stato di espiazione di una pena detentiva, dovendo distinguersi tra il momento deliberativo e il momento di esecuzione della misura di sicurezza, a nulla rilevando che sia lontano
nel tempo, atteso che il giudizio di pericolosità è sempre rivalutabile (Sez. 1, n. 2377 del 07/11/2017, dep. 2019, Rv. 276160 – 01).
È stato precisato che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli aAVV_NOTAIOati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di gravame e motivatamente respinti, laddove manchi un confronto critico con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugNOME, e il ricorrente si limiti, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816, del 22/03/2019, Rv. 276970 – 01).
1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno ma sono inammissibili, come anticipato.
Le deduzioni difensive sono inidonee a superare la coerente ricostruzione fornita dal Tribunale di sorveglianza. Il provvedimento impugNOME illustra in modo privo di errori logici gli elementi rilevanti ed espone con chiarezza le ragioni in base alle quali ha ritenuto la sussistenza delle condizioni per l’emissione del provvedimento.
Per contro, il ricorrente propone una diversa ricostruzione dei fatti di causa, così avanzando una richiesta di rinnovamento – inammissibile in questa sede di legittimità – del giudizio già compiuto in sede di merito.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 – la ricorrenza dell’ipotesi dell colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 3 maggio 2024.