Quattro tifosi di calcio, già colpiti da un provvedimento di DASPO (divieto di accedere alle manifestazioni sportive), sono stati sorpresi dalle forze dell’ordine in un mercato rionale adiacente allo stadio durante una partita di calcio. Nonostante l’incontro si disputasse a porte chiuse, i giudici di merito hanno ritenuto i tifosi colpevoli di aver violato il divieto di sosta e transito nelle aree limitrofe all’impianto sportivo. Contro la condanna a diversi mesi di reclusione, i tifosi hanno proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione, chiedendo l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I tifosi si trovavano in un’area recintata adibita a mercato, situata sotto la struttura sportiva. Anche se i ricorrenti sostenevano che tale area non rientrasse tra le vie espressamente vietate dal provvedimento del Questore, la Cassazione ha confermato che il divieto copriva in ogni caso i luoghi limitrofi allo stadio. La condotta dei tifosi ha quindi integrato la violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità.
Quando si applica la particolare tenuità del fatto nei reati da stadio
La legge prevede che, per i reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, il giudice possa decidere di non punire l’autore se l’offesa è particolarmente lieve e il comportamento non è abituale. Nel caso specifico dei tifosi, la difesa ha sostenuto che la loro presenza nei pressi dello stadio non avesse causato alcun pericolo concreto, trattandosi di una manifestazione pacifica a sostegno della propria squadra, priva di atti violenti o minacciosi.
I giudici d’appello avevano negato questo beneficio basandosi semplicemente sulla vicinanza temporale tra il DASPO e la nuova violazione, definendo l’indole dei tifosi come negativa. La Cassazione ha chiarito che questo tipo di valutazione non rispetta i criteri stabiliti dal codice penale per l’applicazione della particolare tenuità del fatto, poiché introduce elementi di gravità soggettiva non pertinenti.
Le motivazioni della Cassazione sui criteri di valutazione della condotta
I giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso dei tifosi limitatamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità. Nelle motivazioni, la Cassazione ha spiegato che il giudice, per negare la particolare tenuità del fatto, non può utilizzare parametri estranei a quelli indicati dalla legge. La valutazione deve concentrarsi esclusivamente sulle modalità concrete della condotta e sull’entità del danno o del pericolo.
Elementi come la capacità a delinquere del colpevole o la sua condotta di vita generale non devono influenzare questo giudizio. Inoltre, la Corte ha rilevato che uno dei tifosi era completamente incensurato, mentre per gli altri i precedenti penali erano stati indicati in modo troppo generico, senza verificare se si trattasse di reati della stessa indole, come richiesto dalle Sezioni Unite per definire un comportamento come abituale.
Le conclusioni dei giudici sul rinvio alla Corte di Appello
La decisione della Cassazione ha stabilito un punto fermo: l’accertamento della responsabilità dei tifosi per aver violato le prescrizioni del DASPO è ormai definitivo e non può più essere messo in discussione. Tuttavia, la sentenza d’appello è stata annullata limitatamente alla valutazione della particolare tenuità del fatto.
Il caso torna ora davanti a una diversa sezione della Corte di Appello, che dovrà riesaminare la vicenda applicando correttamente i principi di legge. Il giudice del rinvio dovrà valutare se l’offesa sia stata effettivamente minima e se l’occasionalità del comportamento consenta di applicare la causa di non punibilità, escludendo la condanna penale per i tifosi coinvolti.
Cosa rischia chi si trattiene vicino allo stadio con un DASPO attivo?
Chi viola il divieto di sosta o transito nelle aree limitrofe allo stadio rischia una condanna penale, anche se la partita si svolge a porte chiuse.
Quando si può chiedere l’esclusione della punibilità per lieve entità del reato?
La causa di non punibilità si può richiedere se il reato prevede una pena massima non superiore a cinque anni, l’offesa è minima e il comportamento non è abituale.
I precedenti penali generici impediscono sempre l’applicazione della particolare tenuità?
No, i precedenti generici non bastano a dimostrare l’abitualità del comportamento, poiché serve una valutazione specifica sui reati della stessa indole.