Danno di Speciale Tenuità: Come si Valuta per i Beni non Commerciabili?
La valutazione del danno nei reati contro il patrimonio è un elemento cruciale che può influenzare significativamente l’entità della pena. Una recente sentenza della Corte di Cassazione affronta un caso particolare: come si applica l’attenuante del danno di speciale tenuità quando l’oggetto del reato è un bene non liberamente commerciabile, come un farmaco? La decisione offre un’importante chiave di lettura, distinguendo nettamente tra il valore economico del bene e la sua intrinseca pericolosità.
Il Caso in Esame: Rapina di un Farmaco
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per rapina aggravata e porto illegittimo di un tagliacarte. L’oggetto della rapina era una singola fiala di metadone, un farmaco utilizzato in terapie sostitutive ma non disponibile per la libera vendita.
Nei primi due gradi di giudizio, i tribunali avevano confermato la responsabilità penale dell’imputato. La Corte di Appello, in particolare, aveva negato la concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale. La motivazione si basava sull’idea che il valore del metadone non potesse essere stimato economicamente, poiché non è un prodotto di mercato, e che si dovesse considerare il rischio per la salute derivante da un suo uso improprio.
La Valutazione del Danno di Speciale Tenuità
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, contestando proprio il mancato riconoscimento dell’attenuante. La difesa sosteneva che il valore del farmaco, pur non essendo destinato alla vendita, fosse oggettivamente modesto e documentabile, rendendo così applicabile la riduzione di pena.
La questione giuridica centrale è diventata quindi: come si determina il valore di un bene che non ha un prezzo di mercato? E la sua pericolosità può escludere a priori la valutazione di un danno lieve?
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso su questo punto, annullando la sentenza d’appello e rinviando il caso per un nuovo giudizio. Il ragionamento dei giudici supremi è stato netto e chiarificatore. Essi hanno affermato che la Corte d’Appello ha commesso un errore logico e giuridico confondendo due piani distinti: il danno patrimoniale e la pericolosità del bene.
Innanzitutto, la Cassazione ha ribadito che l’attenuante del danno di speciale tenuità si fonda su una valutazione prettamente economica. Anche un bene non liberamente commerciabile, come un farmaco fornito dal Servizio Sanitario Nazionale, ha un costo d’acquisto. Il danno subito dalla vittima (in questo caso, l’ente sanitario) è rappresentato proprio da tale costo. È irrilevante che il bene non sia destinato alla vendita al dettaglio.
In secondo luogo, i giudici hanno censurato la confusione tra il piano del “danno” e quello del “profitto”. Il danno è la perdita economica oggettiva subita dalla parte lesa. Il profitto, invece, sarebbe il guadagno che l’autore del reato potrebbe ottenere, ma questo è un concetto ipotetico, specialmente per un bene non commerciabile. Per l’applicazione dell’attenuante, ciò che conta è esclusivamente il danno.
Infine, la Corte ha sottolineato che le conseguenze dell’evento, come il rischio per la salute dell’imputato, sono un elemento diverso e non devono interferire con la stima del valore patrimoniale del bene sottratto. Citando un precedente, la Cassazione ha ricordato che l’attenuante è stata applicata anche in passato per il furto di farmaci da parte di un tossicodipendente, proprio in virtù del loro ridotto valore commerciale, a prescindere dalla pericolosità della sostanza.
Le Conclusioni
Questa sentenza stabilisce un principio fondamentale: la valutazione del danno ai fini dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. deve essere ancorata a un criterio oggettivo ed economico, anche quando il bene sottratto non è sul libero mercato. La pericolosità della sostanza o le modalità della sua distribuzione sono fattori che possono essere considerati in altri contesti (ad esempio, per la valutazione della gravità complessiva del fatto), ma non possono precludere un’analisi del valore patrimoniale del danno. La Corte d’Appello dovrà quindi riesaminare il caso, attenendosi a questo principio e stimando correttamente il valore economico della fiala di metadone per decidere se concedere o meno l’attenuante.
La pericolosità di un bene rubato, come un farmaco, influisce sulla valutazione del danno economico per l’attenuante del danno di speciale tenuità?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la valutazione del danno deve essere strettamente economica e oggettiva. La pericolosità del bene o le conseguenze del suo uso improprio sono elementi distinti e non devono confondere la stima del danno patrimoniale subito dalla vittima.
Se un bene non è liberamente vendibile al pubblico, significa che non ha un valore economico ai fini dell’applicazione dell’attenuante?
No. La sentenza chiarisce che anche un bene non commerciabile, come un farmaco fornito dal servizio sanitario, ha un valore economico. Tale valore corrisponde al danno patrimoniale subito dalla parte lesa, in questo caso il costo di acquisto del farmaco da parte dell’ente sanitario.
Qual è la differenza tra ‘danno’ e ‘profitto’ in questo contesto?
La Corte distingue nettamente i due concetti. Il ‘danno’ è la perdita economica oggettiva subita dalla vittima (il costo del farmaco). Il ‘profitto’ è il potenziale guadagno che l’autore del reato potrebbe ottenere, che sarebbe ipotizzabile solo se il bene fosse rivendibile. Per l’attenuante del danno di speciale tenuità, si deve considerare esclusivamente il danno.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22356 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22356 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Latina il DATA_NASCITA avverso la sentenza dell’11/04/2022 della CORTE DI APPELLO DI ROMA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con sentenza dell’11/04/2022 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Latina in data 16/07/2021, confermava il giudizio di responsabilità di NOME COGNOME per i reati di rapina aggravata e porto illegittimo di un tagliacarte, rideterminando la pena.
Avverso la decisione di secondo grado ricorre il difensore di fiducia del COGNOME, articolando due motivi di ricorso, con i quali eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento: alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. nonostante il modesto valore del farmaco (una fiala di metadone, oggetto della rapina), documentato dalla difesa; all’ingiustificato
diniego delle circostanze attenuanti generiche; all’applicazione della recidiva in assenza di precisi riferimenti ad un’accentuata pericolosità.
3. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Afferma la corte territoriale che il valore intrinseco della sostanza oggetto della rapina (una fiala di metadone) è tale da non poter essere sottoposto ad una valutazione in termini economici, in quanto non liberamente commerciabile ma razionato dal servizio sanitario nazionale secondo criteri terapeutici (pagina 4 della sentenza impugnata).
Non si considera tuttavia che nei delitti contro il patrimonio l’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen. è applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, indipendentemente dalla gravità delle conseguenze dell’evento (ex multis, per l’attinenza al caso concreto, Cass. sez. 5, sent. n. 5134 del 13/05/1997 – dep. 31/05/1997 – Rv. 208160, in fattispecie in cui la corte ha ritenuto che dovesse essere applicata l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in una ipotesi di furto in ospedale, da parte di un tossicodipendente, di farmaci ipnotici per un ridotto valore commerciale, indipendentemente dalla pericolosità del farmaco sottratto).
Nel caso in esame tale valutazione non è stata effettuata in termini corretti, in quanto, per un verso, il giudice di appello ha considerato le conseguenze dell’evento (rischio di assunzione smodata del farmaco, con pericolo per la salute) e, per altro, ha ritenuto il bene non suscettibile di stima in termini economici per il fatto che trattasi di prodotto non liberamente commerciabile, confondendo il piano del danno (cagionato al servizio sanitario che acquista il metadone ad un prezzo ben determinato) con quello del profitto (ipotizzabile qualora il farmaco fosse reperibile in commercio).
La sentenza va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto.
Sono invece manifestamente infondati gli ulteriori motivi di ricorso: l’applicazione della recidiva è giustificata dalla progressione criminosa e dalla reiterazione di reati specifici e in materia di stupefacenti; il diniego delle attenuan generiche si basa sulla riscontrata personalità negativa dell’imputata, desumibile dai precedenti penali e dalla gravità della condotta.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara
inammissibile nel resto il resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazi responsabilità.
Il Presidente
Così deciso in Roma il giorno 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore COGNOME