Danno di lieve entità: la Cassazione fissa i paletti per il furto
L’applicazione della circostanza attenuante del danno di lieve entità, prevista dall’articolo 62 n. 4 del codice penale, rappresenta un tema di costante dibattito nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 26381/2024) offre un importante chiarimento sui criteri da adottare, specificando quando il valore della refurtiva esclude a priori tale beneficio. Il caso analizzato riguarda un furto di merce per un valore di poco inferiore ai 250 euro, ritenuto dalla Suprema Corte non sufficientemente esiguo per giustificare una riduzione di pena.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Condanna per Furto
La vicenda processuale ha origine dalla condanna per furto emessa in primo grado e successivamente confermata, nel merito, dalla Corte di Appello di Bologna. L’imputato, ritenuto responsabile della sottrazione di beni, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando principalmente la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di lieve entità. Secondo la difesa, il valore della merce sottratta avrebbe dovuto condurre i giudici a una valutazione di minor gravità del fatto, con conseguente riduzione della pena.
Analisi della Cassazione e il concetto di danno di lieve entità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ordini di ragioni: una di carattere processuale e una di merito.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato eccessivamente generico e indeterminato, in violazione dell’art. 581 del codice di procedura penale. L’imputato non aveva, infatti, specificato gli elementi concreti su cui si basava la sua censura, impedendo di fatto al giudice di legittimità di comprendere appieno le critiche mosse alla sentenza impugnata.
In secondo luogo, e qui risiede il nucleo della decisione, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato.
Il Criterio del Valore ‘Pressoché Irrisorio’
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato (ius receptum): la concessione dell’attenuante del danno di lieve entità presuppone che il pregiudizio economico arrecato alla vittima sia ‘lievissimo’, ovvero di valore ‘pressoché irrisorio’. Nel caso di specie, il valore della merce sottratta ammontava a 248,76 euro. Tale cifra, secondo i giudici, non può essere considerata trascurabile o insignificante, superando la soglia dell’irrisorietà richiesta dalla norma.
Oltre il Valore Economico: Gli Effetti Pregiudizievoli sulla Vittima
Un altro aspetto cruciale evidenziato dalla Corte è che la valutazione non deve limitarsi al solo valore monetario della ‘res’ sottratta. Il giudice deve considerare anche ‘gli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione’. Questo significa che anche un danno economico modesto potrebbe non essere considerato ‘lieve’ se ha comportato conseguenze negative significative per la vittima. Allo stesso tempo, la Corte ha specificato che la capacità economica della persona offesa di sopportare la perdita è del tutto irrilevante ai fini della concessione dell’attenuante.
le motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su un’interpretazione rigorosa dell’art. 62 n. 4 c.p. La norma mira a mitigare la risposta sanzionatoria solo per fatti che, pur costituendo reato, abbiano avuto un impatto offensivo minimo sul patrimonio della vittima. Un valore di quasi 250 euro, sebbene non elevatissimo, non rientra in questa categoria. La Corte ha sottolineato come la valutazione debba essere oggettiva, basata sul valore del bene e sugli effetti del reato, senza farsi influenzare da considerazioni soggettive come la ricchezza o la povertà della persona offesa. Permettere il contrario significherebbe creare una disparità di trattamento inaccettabile, facendo dipendere la gravità del reato dalla condizione economica della vittima. La decisione si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato (richiamando la sentenza n. 6635/2017), che mira a evitare un’applicazione eccessivamente estensiva e discrezionale dell’attenuante.
le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma la linea restrittiva della Cassazione riguardo l’attenuante del danno di lieve entità. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro: affinché il danno possa essere considerato ‘lievissimo’, il suo valore economico deve essere veramente esiguo, quasi trascurabile. Valori che si attestano nell’ordine di alcune centinaia di euro, come nel caso di specie, sono generalmente considerati sufficienti a escludere l’applicazione di questo beneficio. La decisione rafforza la necessità di una valutazione complessiva del pregiudizio, che vada oltre il semplice cartellino del prezzo, e riafferma l’irrilevanza della condizione economica della vittima nel giudizio sulla gravità del danno patrimoniale.
Quando si applica la circostanza attenuante del danno di lieve entità in caso di furto?
Si applica solo quando il pregiudizio economico causato alla vittima è ‘lievissimo’, ossia di valore pressoché irrisorio. La valutazione tiene conto non solo del valore della cosa sottratta, ma anche di ogni altro effetto dannoso per la persona offesa.
Un furto di merce del valore di 248 euro può essere considerato un danno di lieve entità?
No. Secondo questa ordinanza della Corte di Cassazione, un valore di 248,76 euro non è considerato ‘pressoché irrisorio’ e, pertanto, è sufficiente a escludere l’applicazione dell’attenuante del danno di lieve entità.
La capacità economica della vittima di sopportare la perdita influisce sulla concessione dell’attenuante?
No, la sentenza ribadisce che la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato è un fattore del tutto irrilevante per il riconoscimento della circostanza attenuante in questione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26381 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26381 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile delitto di furto;
Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorre denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., oltre ad essere estremamente generico indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, let cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censur formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, è anche manifestamente infondato, posto che è ius receptum che la concessione dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cocl. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio – laddove nel caso di specie la merce sottratta era del valor euro 248,76 -, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anc agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in consegue della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto pa di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez, 4, n. 6635 de 19/01/2017, Rv. 269241);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa dell ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il consiglie e estensore
GLYPH
Il Presidente