Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42561 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42561 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME nato a Policoro il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nato a Policoro il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 10 gennaio 2024 della Corte d’appello di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; uditi gli AVV_NOTAIOti:
NOME COGNOME, quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, parte civile costituita, che ha depositato conclusioni scritte, alle quali si riporta;
NOME COGNOME, nell’interesse del ricorrente NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
NOME COGNOME, nell’interesse del ricorrente NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati tratti a giudizio per rispondere, in concorso tra loro, del reato di diffamazione aggravata continuata, per aver offeso la reputazione di NOME COGNOME, nella sua qualità di rappresentante legale e amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE, utilizzando frasi, tra le altre, del seguente tenore: “la mafia ha i suoi tempi”, “sistemi mafiosi imprenditoriali locali”, “COGNOME ha alterato lo stato dei luoghi nel canale D7 impedendo il giusto deflusso, a rischio della pubblica incolumità ed in violazione alle prescrizioni di legge vecchie di oltre 15 anni. Pochi hanno vigilato e segnalato ma sono stati sistematicamente ignorati da un sistema chiaramente mafioso”.
In primo grado, all’esito del giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Matera,Rgimputa4 venivatoltp, sull’asserito presupposto per cui, a fronte di una certa verità dei fatti specifici denunciati e della terminologia adottata, sicuramente forte, l’aggettivo mafioso doveva intendersi come riferito non già al COGNOME, bensì al complessivo sistema istituzionale, che, pur dovendo vigilare sull’esatta applicazione della legge, avrebbe lungamente tollerato la predetta situazione fattuale.
Celebrato il giudizio di secondo grado, introdotto con l’appello proposto nell’interesse della parte civile, la Corte territoriale mutava radicalmente prospettiva: pur sull’indiscusso presupposto della correttezza delle valutazioni operate dal giudice di primo grado in ordine alla veridicità dei fatti, riteneva che la parola “mafioso” fosse riferita non già al sistema, ma alla società dal RAGIONE_SOCIALE rappresentata e assumesse carattere offensivo e infamante, sostanziandosi in una mera aggressione verbale posta in essere ai danni del soggetto criticato.
Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione gli imputati.
4.1. La difesa di NOME COGNOME articola quattro motivi d’impugnazione.
I primi tre, formulati sotto il profilo della violazione di legge (i primi due) del vizio di motivazione (il terzo), deducono, sostanzialmente, il difetto di legittimazione di NOME COGNOME. I fatti in contestazione, sostiene la difesa, sarebbero riferibili, esclusivamente, alla società RAGIONE_SOCIALE, della quale, al momento della costituzione di parte civile (e, quindi, della formulazione della domanda risarcitoria), essendo intervenuto il fallimento, il COGNOME non rivestiva alcuna carica rappresentativa. Cosicché, la Corte territoriale avrebbe condannato l’imputato al risarcimento dei danni (asseritamente) subiti da un soggetto, NOME COGNOME, del tutto estraneo alla rappresentazione fattuale prospettata non
solo nel capo d’imputazione, ma anche nello stesso impianto argomentativo offerto dalla Corte d’appello.
Il quarto, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, attiene all valutazione in termini di offensività della frase contestata nel capo d’imputazione, nella quale, inopinatamente, si sarebbe data prevalenza all’espressione sistemi imprenditoriali mafiosi rispetto a quella, contigua, nella quale si faceva riferimento alle doverose verifiche e ai conseguenti controlli, radicalmente omessi all’interno del sistema istituzionale.
4.2. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si compone di tre motivi d’impugnazione sostanzialmente sovrapponibili ai motivi d’impugnazione proposti dal coimputato, invocando, ulteriormente, da un canl:o, a fronte del ribaltamento operato in secondo grado, la necessità di una motivazione rafforzata; dall’altro la necessaria applicazione della causa di giustificazione indicata nell’art. 51 del codice penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi tre motivi di ricorso, comuni ad entrambi gli imputati, sono fondati, nei termini che saranno di seguito indicati; infondate le altre censure.
Va premesso che la condotta diffamatoria si sostanzia, nella sua oggettiva materialità, nella propalazione di notizie lesive della reputazione di un individuo, intesa come l’insieme delle qualità morali, intellettuali e fisiche da cui dipende il valore della persona nel contesto sociale in cui vive.
Sotto il profilo metodologico, l’accertamento dell’offensività della condotta contestata (immediatamente valutabile anche da questa Corte, quale elemento costitutivo della materialità del reato: Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Rv. 26128401; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, Rv. 278145) impone un apprezzamento sistematico delle parole, scritte o pronunciate, rilevando, sotto tale profilo, esclusivamente il significato obiettivo che l’espressione contestata assume all’interno di un determinato ambiente e in uno specifico contesto storico.
Una condotta oggettivamente diffamatoria, tuttavia, può essere giustificata dall’esercizio della libera manifestazione del proprio pensiero (posto a fondamento del diritto di critica), purché, all’interno di un generale contemperamento di pari diritti di libertà, si rispetti la veridicità della notizia divulgata (in mancanza d quale la critica sarebbe pura congettura e mera occasione di dileggio e mistificazione) e si utilizzino forme espositive corrette, strettamente funzionali alle finalità di disapprovazione e che non trasmodino nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione (Sez. 5, n. 43403 del 18/06/2009, Rv. 245098).
Ciò considerato, la semplice lettura delle frasi in contestazione permettere di ritenere con certezza che l’attributo “mafioso” sia riferito non solo al sistema istituzionale deputato alle verifiche e al controllo delle condotte individuali (“pochi hanno vigilato e segnalato, ma sono stati sistematicamente ignorati da un sistema chiaramente mafioso”), ma, per come chiaramente utilizzato l’attributo nell’incipit delle frasi riportate nel capo d’imputazione (“la mafia ha i suoi tempi” – “sistemi mafiosi imprenditoriali locali”), anche (e principalmente) all’attività imprenditoriale successivamente descritta (riferita alla società RAGIONE_SOCIALE).
Ebbene, la parola “mafioso” assume, in sé, per la sua capacità evocativa, carattere offensivo e infamante e, laddove comunicata a più persone per definire il comportamento di taluno, in assenza di qualsiasi elemento che ne suffraghi la veridicità, integra il delitto di diffamazione, sostanziandosi nella mera aggressione verbale del soggetto criticato (Sez. 5, n. 39047 del 29/05/2019, Zichittella, Rv. 276855).
Tanto più che, sotto il profilo soggettivo, il delitto di diffamazione non richiede che sussista alcun fine specifico, ma la sola consapevolezza dell’uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere (Sez. 5, n. 4364 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 254390; Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013, dep. 2014, Rv. 258943).
La condotta contestata ha, quindi, oggettiva valenza diffamatoria e, nella sua materialità, è riconducibile agli imputati. E di tanto la Corte d’appello ha ampiamente dato atto; non ha dato atto, invece, dei presupposti impliciti della condanna risarcitoria.
Va considerato, infatti, che gli imputati sono stati tratti a giudizio (e ritenut responsabili) per avere, in concorso tra loro, attraverso alcuni video pubblicati sulle piattaforme dei social network “Facebook” e “Youtube” e su altre da loro stessi gestite, offeso la reputazione di NOME COGNOME, nella sua qualità di rappresentante legale e amministratore unico della società “RAGIONE_SOCIALE” -evidenziando come i proprietari della struttura, con la complicità delle amministrazioni politiche locali non avevano provveduto a dare corso a delle presunte indicazioni del RAGIONE_SOCIALE e definendo più volte il relativo comportamento “mafioso”.
Ebbene, strutturata in questi termini l’imputazione (e il conseguente accertamento operato dalla Corte territoriale), l’offensività della condotta contestata è imnnanentemente connessa alla qualità di amministratore e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE.
In concreto, invece, al momento della formulazione della domanda risarcitoria, il COGNOME, non essendo più amministratore e rappresentante legale della
società, ha agito in proprio. Cosicché, anche a voler prescindere dal puntuale accertamento delle conseguenze pregiudizievoli concretamente subite dalla parte civile, sarebbe stato onere dar conto non solo dell’esistenza del fatto e della sua riconducibilità all’imputato, ma anche dell’esistenza di un danno (evento) e del conseguente nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato (implicito accertamento, non più rivisitabile in sede civile, della condanna generica pronunciata in sede penale: Cass. civ., n. 8477 del 05/05/2020, Rv. 657804).
Ebbene, la Corte territoriale, nel condannare gli imputati al risarcimento del danno subito dalla parte civile, non ha dato conto né dell’esistenza di un danno riconducibile al COGNOME in proprio, né del conseguente necessario rapporto di derivazione causale rispetto all’azione del soggetto agente.
La sentenza impugnata va quindi annullata, ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il AVV_NOTAIO es nsore
Il Presidente