Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20995 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20995 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a LANCIANO il 30/04/1996
avverso la sentenza del 03/06/2024 del TRIBUNALE di TERAMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chie sto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L’Aquila ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per difetto di querela; COGNOME era imputato del reato ‘di cui agli artt. 56, 61 n. 1, 81 cpv., 635 comma 2 n. 3 in relazione all’art. 625 n. 7 c.p. perché per futili motivi danneggiava la cabina del metal detector della 4^Sezione, cercava di sfondare il cancello e staccava con un bastone i fermi di alcune videocamere di sorveglianza, così ponendo in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a danneggiare dett i oggetti dell’Amm.ne Pentenizaria ‘ (così il capo di imputazione ); al riguardo eccepisce che il reato era
procedibile di ufficio perché commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’ultimo comma dell’art. 635 cod. pen. e dell’art. 625 primo comma n. 7 cod. pen.; il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che fosse stata contestata l’aggravante ( rectius , ora elemento costitutivo) del fatto commesso su cose esposte per necessità o consuetudine a pubblica fede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. L’art. 635 , secondo comma, cod. pen. prevede che ‘ Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose ….n.1) altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625 ‘; tale ultima norma si riferi s ce a ‘ cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza ‘; l’ultimo comma dell’art. 635 cod. pen. prevede che ‘ Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa ‘.
Pertanto, solo nel caso in cui il fatto sia commesso su cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede è stata prevista la punibilità a querela, mentre il delitto rimane punibile d’ufficio nelle altre ipotesi previste dall’art. 625 n. 7 cod. pen., compreso quindi, come nel caso in esame, l’ipotesi in cui il fatto sia stato commesso su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità.
1.2. Deve inoltre essere ribadito il principio secondo cui ‘l a sentenza di proscioglimento, pronunciata in pubblica udienza dopo l’avvenuta costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all’art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge, sicché, nel caso di annullamento a seguito di ricorso ” per saltum ” del pubblico ministero, il rinvio deve essere disposto innanzi al giudice di secondo grado ; trova quindi applicazione l’art. 569 , comma 4, cod. proc. pen., in bas e al quale ‘f uori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la Corte di cassazione, quando pronuncia l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l’appello ‘ .
2. Si deve infine rilevare che correttamente sia stato promosso dal Pubblico ministero ricorso immediato in cassazione: sebbene nel titolo del motivo sia stato
denunciato vizio di motivazione (il che avrebbe comportato che, ai sensi dell’art. 569 comma 3 cod. proc. pen., si sarebbe dovuta disporre la conversione in appello), nell’esposizione dello stesso è stata eccepita soltanto violazione di legge, in particolare relativamente alla errata applicazione del combinato disposto degli artt. 635 e 625 comma 1 n. 7 cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di L’Aq uila per il giudizio.
Così deciso il 28/05/2025