Danneggiamento Aggravato: Quando la Prova dell’Identificazione Resiste in Cassazione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti del giudizio di legittimità e sulla validità delle prove utilizzate per identificare l’autore di un reato di danneggiamento aggravato. Il caso analizzato riguarda la condanna di un uomo per aver minacciato una persona e aver infranto la sua porta di casa con un’ascia. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la solidità delle prove raccolte.
I Fatti alla Base della Condanna
Il procedimento giudiziario trae origine da un grave episodio di violenza. Un uomo è stato condannato in primo grado e in appello per il reato di danneggiamento aggravato, ai sensi dell’art. 635 c.p. La condotta contestata consisteva nell’aver proferito gravi minacce di morte nei confronti della vittima e nell’aver successivamente infranto la porta d’ingresso della sua abitazione brandendo un’ascia. Al condannato era stata inoltre riconosciuta l’aggravante della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, a testimonianza di una pregressa pericolosità sociale.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due principali motivi di doglianza, entrambi volti a smontare l’impianto accusatorio e la conseguente condanna.
La Presunta Mancanza della Condizione di Procedibilità
In primo luogo, il ricorrente sosteneva una violazione di legge (art. 120 c.p.) per la presunta assenza della condizione di procedibilità. Secondo la difesa, la querela presentata dalla persona offesa non conteneva una esplicita “istanza di punizione”, elemento necessario per avviare l’azione penale per determinati reati.
La Contestazione sull’Identificazione dell’Autore
Il secondo motivo, più sostanziale, riguardava la violazione dell’art. 635 c.p. e un vizio di motivazione. La difesa criticava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, sostenendo che l’identificazione dell’imputato si basasse esclusivamente su un “riconoscimento vocale” da parte della vittima. Tale elemento, secondo il ricorrente, sarebbe inidoneo a fondare un accertamento di responsabilità in assenza di altre conferme, soprattutto considerando che i fatti si erano svolti di notte e in condizioni di scarsa visibilità.
Le Motivazioni della Cassazione sul Danneggiamento Aggravato
La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato entrambe le argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile. Le motivazioni della Corte sono chiare e delineano i confini invalicabili del giudizio di legittimità.
Sulla Procedibilità dell’Azione Penale
La Corte ha liquidato il primo motivo come “manifestamente infondato”. A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, una verifica diretta degli atti processuali (attività consentita alla Cassazione quando si tratta di condizioni di procedibilità) ha permesso di accertare che la querela conteneva, inequivocabilmente, un’espressa istanza di punizione. La doglianza, pertanto, era priva di qualsiasi fondamento fattuale.
Sull’Identificazione e l’Inammissibilità del Motivo
Sul punto cruciale dell’identificazione, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il suo compito non è quello di riesaminare le prove (“rivalutazione delle prove”), ma solo di verificare la logicità e la coerenza della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso, in questa parte, si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.
La Corte ha evidenziato come i giudici d’appello avessero fornito una motivazione solida e priva di censure. L’identificazione dell’autore del danneggiamento aggravato non si basava affatto su un mero riconoscimento vocale, ma su due pilastri probatori ben distinti:
1. L’osservazione diretta: La persona offesa aveva dichiarato di aver osservato l’imputato attraverso lo spioncino della porta mentre scendeva dall’auto e si dirigeva verso la sua abitazione.
2. Le prove video: L’analisi delle immagini estrapolate da un impianto di videosorveglianza, effettuata dalla polizia giudiziaria, aveva permesso di riconoscere “in modo certo” il ricorrente come la persona immortalata nei video.
Questi elementi, combinati, fornivano una base probatoria più che sufficiente a giustificare l’accertamento di responsabilità, rendendo la critica della difesa una mera richiesta di riconsiderazione dei fatti.
Conclusioni: Limiti al Riesame delle Prove in Cassazione
La sentenza in esame riafferma con forza la funzione della Corte di Cassazione quale giudice della legittimità e non del fatto. Un ricorso non può limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove già vagliate dai giudici di merito, ma deve individuare specifiche illogicità o violazioni di legge nel percorso argomentativo della sentenza impugnata. In questo caso, la condanna per danneggiamento aggravato è stata confermata perché fondata su una pluralità di elementi probatori concordanti, tra cui l’osservazione diretta della vittima e le immagini della videosorveglianza, che i giudici di merito avevano correttamente e logicamente valutato. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente la sola dichiarazione della vittima per identificare l’autore di un reato?
Nella sentenza esaminata, la Corte di Cassazione non si è pronunciata su questo punto in astratto, ma ha confermato la validità di una decisione basata su una pluralità di prove. L’identificazione dell’imputato era fondata sia sull’osservazione diretta della vittima attraverso lo spioncino, sia sull’analisi delle immagini di videosorveglianza da parte della polizia giudiziaria.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito dalla sentenza, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, equitativamente fissata, in favore della Cassa delle ammende.
Può la Corte di Cassazione riesaminare nel dettaglio le prove come testimonianze o video?
No. La sentenza chiarisce che il compito della Corte di Cassazione non è quello di effettuare una “rivalutazione delle prove”, attività riservata ai giudici di merito. Il suo ruolo è limitato a valutare la presenza di “illogicità manifeste e decisive” nel percorso motivazionale che ha portato alla decisione, senza poter sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 70 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 70 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2025 Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d’appello di Catanzaro.
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato previsto dall’art. 635, comma 1, cod. pen. perchØ, con minaccia consistita nel proferire ai danni di NOME COGNOME le espressioni « escia fuori guappo i cartune, delinquente, ti ammazzu, ti schiattu a capu » impugnava un’ascia ed infrangeva la porta d’ingresso dell’abitazione della persona offesa; veniva riconosciuta l’aggravante della recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di NOME COGNOME, che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 120 cod. pen.) e vizio di motivazione mancherebbe la condizione di procedibilità tenuto conto che la denuncia in atti non conteneva l’istanza di punizione;
2.1.1. La doglianza Ł manifestamente infondata in quanto, contrariamente a quanto dedotto la querela, acquisita al fascicolo del dibattimento al fine di verificare la condizione di procedibilità e verificabile dal Collegio in quanto atto rilevante ai fini della progressione processuale, contiene una espressa istanza di punizione.
2.2.Violazione di legge (art. 635 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità: la ricostruzione della condotta delittuosa si baserebbe essenzialmente sulle dichiarazioni dell’offeso, che avrebbe riferito di aver identificato l’autore del danneggiamento sulla basedi un ‘riconoscimento vocale’, invero inidoneo, in assenza di conferme, a sostenere l’accertamento di responsabilità. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che la percezione dell’offeso potrebbe essere stata compromessa dal
fatto che la condotta era stata consumata in orario notturno ed in condizioni di scarsa visibilità.
2.2.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione delle prove, attività esclusa dalla competenza del Giudice di legittimità cui Ł assegnato solo il compito di valutare la presenza di illogicità manifeste e decisive del percorso motivazionale che giustifica l’accertamento di responsabilità.
La Corte d’appello, confermando la valutazione del Tribunale, ha rilevato con motivazione che non si presta a censure che l’identificazione dell’autore del danneggiamento era avvenuta a sulla base (a) delle dichiarazioni della persona offesa che lo aveva osservato dallo spioncino della portamentre scendeva dalla vettura e si dirigeva verso la sua abitazione, (b) dall’analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza analizzate dalla polizia giudiziaria, che ha riferito di avere riconosciuto in modo certo il ricorrente nella persona immortalata nei video(pag. 1 della sentenza impugnata).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 18/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME