Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1413 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1413 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SOMMA LOMBARDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2021 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Busto Arsizio ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Busto Arsizio di condanna di NOME COGNOME in ordine al reato di cui art. 590 cod. pen..commesso in Besnate il 12 maggio 2017 alla pena di euro 800 di multa ed al risarcimento del danno alla parte civile quantificato in euro 700,00.
COGNOME è stato ritenuto responsabile per avere, nella qualità di custode del cane di razza pastore tedesco a lui provvisoriamente affidato, permesso allo stesso di fuoruscire dal cancello della abitazione e di avventarsi dapprima contro il cagnolino di proprietà di NOME COGNOME e poi contro la stessa COGNOME: quest’ultima era stata morsa al naso ed era caduta per terra, riportando lesioni giudicate guaribili in giorni cinque. L’addebito di colpa nei confronti dell’imputat è stato individuato nella violazione dell’art. 672 cod. pen.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo di difensore, formulando cinque motivi.
2.1 Con il primo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 521 e 518 cod. proc. pen. in ordine alla mancata correlazione tra la imputazione contestata e la sentenza di primo grado a seguito della illegittima acquisizione della chiavetta USB avvenuta all’udienza del 9 febbraio 2020.
Il difensore lamenta che il Giudice di Pace, dopo aver in un primo tempo, all’udienza del 3 novembre 2019, rigettato la richiesta della parte civile di acquisizione di un dvd contente un filmato con la motivazione che esso riproduceva la scena successiva all’aggressione, alla udienza del 9 febbraio 2021, dopo l’esame della parte civile, aveva invece acquisito una chiavetta in possesso della stessa parte e aveva proceduto in aula alla visione del filmato in essa contenuto, direttamente tramite il computer di COGNOME. Secondo il ricorrente a seguito della visione di tale filmato, abnormemente introdotto nel processo, il Giudice di pace aveva ritenuto l’imputato responsabile per essere stato “inc.apace di richiamare il cane all’ordine” e quindi per un fatto diverso rispetto a quello contestato e tal valutazione era stata confermata dal Tribunale in sede di impugnazione.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla acquisizione del filmato, in violazione degli artt. 507 e 519 cod. proc. pen. Il difensore lamenta che, dopo la visione del filmato, il giudice avrebbe dovuto informare l’imputato della facoltà di chiedere un termine a difesa e non già, come invece aveva fatto, pronunciare direttamente la sentenza. Inoltre l’acquisizione della chiavetta sarebbe avvenuta in violazione degli artt. 216, 220, 234, 239 e 242 cod. proc. pen. e la relativa prova sarebbe inutilizzabile, ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen. in quanto prova assunta in
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violazione di un divieto stabilito dalla legge. Il Tribunale, in replica all’analo censura dedotta in sede di impugnazione, aveva omesso qualsivoglia motivazione.
2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per travisamento del fatto. Il difensore lamenta che:
la chiavetta sarebbe stata acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge ex art. 191 cod. proc. pen. in quanto l’acquisizione avrebbe semmai dovuto essere disposta ex art. 507 cod. proc. pen. al termine del dibattimento e in ogni caso all’imputato non era stati dati gli avvisi di cui all’art. 519 cod. proc. pen.;
il filmato sarebbe stato scaricato e inviato via whatsapp in data 18 aprile 2019 e quindi non direttamente dalla fonte originaria della telecamera e a distanza di due anni rispetto ai fatti, senza che la persona offesa avesse mai fatto cenno ad esso né in sede di querela, né al momento dell’apertura del dibattimento: esso era in realtà la ripresa, tramite telefono cellulare, della schermata di un monitor di un personal computer, peraltro parziale, in quanto non comprendeva né l’inizio né la fine della scena; non era visibile né l’aggressione, né la caduta della parte civile, né il morso da parte del pastore tedesco, ma l’intervento di una persona anziana che cercava di afferrare il cane per il collare, finché le figure erano uscite dalla scena; in esso poteva semmai apprezzarsi che il cagnolino della persona offesa era in totale libertà e senza guinzaglio, sicché GLYPH il comportamento colposo di quest’ultima doveva essere considerato causa esclusiva da sola sufficiente a determinare l’evento;
-verosimilmente le immagini erano state registrate da due impianti diversi con due telecamere diverse, senza che le forze dell’ordine avessero potuto operare una verifica ed un controllo di tali apparecchi.
2.4. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità colposa dell’imputato. Il Tribunale non aveva motivato in ordine alla doglianza fatta valere con i motivi di impugnazione con cui si era evidenziato che era stata la condotta colposa di COGNOME, consistita nel lasciare il suo cane sulla strada e senza guinzaglio, a provocare l’evento e che a COGNOME non poteva essere addebitata alcuna violazione di regola cautelare.
2.5. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento del danno. Il difensore lamenta che non era stata fornita alcuna prova del danno subito dalla persona offesa, la quale non aveva mai prodotto una certificazione medica di parte o una valutazione medico legale che suffragasse l’indicazione contenuta nel referto del Pronto Soccorso nel quale era fra l’altro evidenziato solo un graffio, e della sua quantificazione.
Il Procuratore generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha formulato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore della parte civile ha depositato in data 22 novembre 2022 conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il Tribunale nella sentenza impugnata ha rilevato che il filmato era stato legittimamente acquisito dopo la visione nel contraddittorio fra le parti e la scena riprodotta in tale filmato era coincidente con la ricostruzione resa dalla parte civil COGNOME nel corso dell’udienza. GLYPH Il Tribunale ha, dunque, ritenuto provata la dinamica così come descritta nel capo di imputazione e sussistenti i profili di colpa ivi indicati: la precisazione del Giudice di Pace seconde la quale COGNOME non era stato in grado di richiamare il cane all’ordine era stata funzionale a meglio dettagliare la condotta colposa, ma non aveva determinato una immutazione del fatto, sicchè la condanna era stata pronunciata non già per un fatto nuovo o diverso, bensì per lo stesso fatto oggetto della originaria contestazione. Infine il Tribunale ha ritenuto congruo l’ammontare della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in via equitativa, in ragione delle lesioni refertate, riconducibili all’aggressione del cane.
A fronte di tale motivazione il ricorrente ha sollevato plurime censure sia sotto il profilo della violazione di legge, sia sotto il profilo del vizio di motivazi
Tutti i motivi nella parte cui denunciano il vizio di motivazione devono ritenersi inammissibili, posto che ai sensi dell’art. 39 bis Dlgs n. 274/2000, per i reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione avverse le sentenze pronunciate in grado di appello può essere proposto soltanto per i motivi di cui all’art. 606 comma 1 lett. a), b) e c).
I primi tre motivi, nella parte in cui denunciano, peraltro in maniera confusa e reiterata, violazioni di legge, sono manifestamente infondati.
5.1. Con riferimento alla acquisizione della chiavetta USEi contente il filmato, si deve ribadire che i filmati sono a tutti gli effetti prove documentali e come tal
sono acquisibili nel corso del processo ( Sez. 5 n. 21027 del 21/02/2020, COGNOME, Rv. 279345; Sez. 2, n. 6515 del 04/02/2015, COGNOME, Rv. 263432), senza che si determini sbarramento alcuno. Irrilevante ai fini della corretl:a acquisizione del reperto documentale è la circostanza per cui il Giudice di Pace in un primo tempo avesse rigettato la relativa richiesta, in quanto le ordinanze concernenti l’ammissione delle prove sono sempre revocabili ex art. 495 comma 4 cod. proc. pen.: così è avvenuto nel caso di specie, avendo il giudice nel corso dell’esame della parte civile appreso dell’esistenza di un filmato che, contrariamente a quanto ritenuto in un primo tempo, aveva ripreso proprio la sequenza dei fatti oggetto del processo. Il filmato è stato, inoltre, visionato direttamente in aula ne contraddittorio fra le parti, con piena garanzia del contraddittorio, sicchè la prova documentale è stata acquisita legittimamente.
5.2. Con riferimento alla asserita condanna per un diverso profilo di colpa, si deve ribadire che in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere, agli elementi di fatto contestati, altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (ex plurimis Sez. 4, n. 7940 d 25/11/2020, dep. 2021 Chiappalone, Rv. 280950). Nel caso in esame, peraltro, la condanna era stata pronunciata per gli stessi profili di colpa indicati nel capo di imputazione, ovvero per la violazione dell’art. 672 cod. pen relativo ai presidi di cautela da adottare nella custodia di animali di razza pericolosa, e il Giudice di Pace, nel ritenere che COGNOME non fosse stato in grado di richiamare il cane all’ordine, aveva semplicemente specificato e circostanziato uno dei profili relativi a detti presidi di cautela.
5.2. Con riferimento alla violazione degli artt. 516 e ss cod. proc. pen. non può che rilevarsi che solo a seguito della modifica dell’imputazione da parte del Pubblico Ministero di un fatto diverso, ovvero di un reato concorrente o di una circostanza aggravante, ovvero, previo consenso, di un nuovo reato, il Giudice è tenuto ai sensi dell’art. 519 cod. proc. pen ad informare l’imputato della facoltà di chiedere un termine a difesa: nel caso in esame tale avviso non era dovuto, in quanto a seguito della visione del filmato il pubblico ministero non aveva proceduto a nuove contestazioni, ovvero alla modifica della originaria contestazione e, come detto, la condanna era stata poi pronunciata in ordine al fatto contestato, senza che si fosse verificata la ipotizzata violazione del principi della correlazione fra l’imputazione e la sentenza.
Il quarto motivo con cui si contesta l’ affermazione della responsabilità penale dell’imputato è manifestamente infondato. Nessuna violazione di legge è ravvisabile nelle sentenze dei giudici di merito che, sulla scorta delle dichiarazione della persona offesa e del filmato acquisito, GLYPH hanno ritenuto provata sia l’aggressione di COGNOME, che aveva in braccio il suo cagnolino, ad opera del cane dell’imputato, sia la omissione da parte dello stresso imputato delle cautele volte ed evitare eventi quale quello verificatosi. Con la censura in esame il ricorrente sollecita, in realtà, la Corte ad una rivalutazione del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità.
Il quinto motivo con cui si contesta la violazione di legge in relazione alla condanna al risarcimento del danno è manifestamente infondato. Detta condanna, con liquidazione dell’ammontare in via equitativa, GLYPH è stata conseguente alla affermazione della responsabilità penale, a fronte dell’esercizio dell’azione civile in sede penale da parte della persona offesa, mentre le lesioni sono state correttamente ritenute dai giudici di merito documentate sulla base del certificato medico in atti. La censura del ricorrente, di contro, si limita a rilevare come la mancata prova della responsabilità penale avrebbe dovuto condurre alla mancata liquidazione del danno, e non indica specifici violazioni di legge in relazione alla statuizione in esame, tali da legittimare il vaglio della Corte.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.