Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1893 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1893 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/05/2022 del TRIBUNALE di CATANZARO
Esaminati gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto de ricorso; udite, per il ricorrente, le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il AVV_NOTAIO di Catanzaro, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere (applicata all’indagato in quanto gravemente indiziato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso) con altra meno afflittiva.
1.1. L’indagato (con due ricorsi redatti in pari data, di analogo contenuto, ma aventi veste grafica diversa) deduce:
I – violazione degli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. per omessa rivalutazione del pregresso giudizio di gravità indiziaria alla luce delle sopravvenute emergenze dibattimentali ed insussistenza di esigenze cautelari.
1.2. Nelle more, sono pervenuti motivi nuovi corredati da plurimi allegati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti.
L’istanza non accolta dal AVV_NOTAIO di Vibo Valentia, giudice procedente (esistente in atti e doverosamente consultabile onde verificare le questioni che è possibile porre in sede di legittimità), con provvedimento confermato dal AVV_NOTAIO di Catanzaro, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ed impugnato con l’odierno ricorso, riguardava unicamente la “sostituzione della misura ex art. 299 cod. proc. pen.”.
La richiesta formulata era così conclusivamente precisata (f. 10, in fine): “per tutti i motivi esposti si chiede che l’AVV_NOTAIO voglia sostituire la misura in atto con quella degli arresti domiciliari con ogni prescrizione ritenuta doverosa”.
1.1. L’istanza (non fondata sulle non dedotte condizioni di cui all’art. 275, commi 4 e 4-bis cod proc. pen.) era non consentita perché inaccoglibile, in quanto, in difetto delle predette condizioni, per i soggetti gravamente indiziati del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., in presenza di esigenze cautelari (che l’istanza, nel richiedere l’applicazione degli arresti domiciliari, ammetteva non essere venute meno, così come ammetteva non essere venuti meno i gravi indizi di colpevolezza del reato ascritto all’imputato), vige la non vincibile presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere (cfr. art. 275, comma 3, cod. proc. pen.).
1.2. Di conseguenza, non era consentito, in sede di appello cautelare, e non è consentito, in sede di ricorso per cassazione, ampliare l’originario petitum fino a ricornprendervi la – originariamente non dedotta – sopravvenuta carenza di gravi indizi di coipevolezza o di esigenze cautelari.
1.3. L’inammissibilità del ricorso originario si estende, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ai motivi nuovi.
La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell’inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell’elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 21/09/2022