Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22491 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22491 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/12/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO GLYPH ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
N 1. Il tribunale per il riesame delle misure cautelari di Reggio Calabria confermava l’applicazione della massima misura custodiale a COGNOME NOME per il reato di detenzione di un numero imprecisato di pistole di piccolo calibro.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva che non era stata verificata la consumazione di “più” delitti di detenzione di armi; ciononostante la pluralità dei delitti era stata posta a fondamento della pericolosità de
ricorrente; sarebbe illegittimo anche il riferimento alla condotta contestata al capo 65) in relazione alla quale non era stata applicata la custodia cautelare, ma che, ciononostante era stata considerata per valutare la sussistenza delle esigenze cautelari.
2.1.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto il reato di illecita detenzione di armi si perfeziona quando è accertata la illecita disponibilità di una sola di esse. Ne caso in esame il COGNOME è stato sorpreso nella disponibilità di una serie imprecisata di pistole, il che legittima il riferimento a “più delitti”. A ciò si aggiunge che la valutazione del pericolo cautelare implica, anche la valutazione della personalità dell’indiziato, il c impone di assegnare rilevanza anche alle condotte criminose in relazione alle quali non è stata avanzata alcuna richiesta di applicazione di misura cautelare.
2.2. Violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione sia in ordine alla esclusione della possibilità che al ricorrente potesse essere applicata la sospensione condizionale della pena, sia in ordine alla prognosi circa l’inflizione di una pena superiore ai tre anni; si deduceva che, alla data della consumazione del reato, il ricorrente era infra ventunenne (sicché avrebbe potuto godere della sospensione condizionale della pena con l’inflizione di una condanna entro i limiti di anni due e mesi sei); e che la prognosi cir la pena che sarà inflitta, ritenuta superiore ai tre anni, era stata effettuata sulla b della valutazione della sussistenza di più condotte di detenzione, e tenendo in considerazione anche reati in relazione ai quali non era stata applicata alcuna misura . cautelare.
2.2.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità nella parte in cui contesta l prognosi sfavorevole in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale, dato che il tribunale ha offerto, sul punto, una motivazione che si sottrae ad ogni censura, fondata sulla argomentata valorizzazione della spiccata proclività a delinquere . manifestata dal ricorrente (pag. 5 della sentenza impugnata).
Il motivo è, invece, fondato nella parte in cui contesta il passaggio della motivazione in cui si effettua la prognosi in ordine alla pena che sarà prevedibilmente inflitta. L’a 275, comma 2 -bis del codice di rito prevede che la custodia in carcere non possa essere applicata nei casi in cui, per i reati in relazione ai quali è stata chiesta la applicazione d massima misura, si preveda la inflizione di una pena detentiva superiore a tre anni.
Nel caso in esame, nel ritenere che tale pena sarà superiore ai tre anni di reclusione, il tribunale ha, tuttavia, illegittimamente incluso nel giudizio prognostico anche condotte i relazione alle quali non è stata applicata in concreto alcuna cautela.
Invero il limite di pena previsto dall’art. 272, comma 2 -bis cod. pen. è strettamente correlato alle valutazioni in ordine alla proporzionalità della misura e, pertanto, deve essere valutato solo con riferimento alle condotte in relazione alle quali è stata avanzata la richiesta di applicazione di misura cautelare. Sulla valutazione della scelta della misura
l’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla scelta della misura e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Manda la cancelleria gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il giorno 18 aprile 2024
L’estensore
Il Presi ente