Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42425 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42425 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/05/2024 del TRIBUNALE di IVREA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo dei suoi difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Ivrea, in data 31 maggio 2024, ha accolto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze, ed ha calcolato la pena complessiva in tre anni e nove mesi di reclusione, respingendo invece la richiesta di annullare il provvedimento di cumulo emesso in data 26 settembre 2023, essendo inammissibile il provvedimento di scioglimento del cumulo o di formazione di cumuli parziali, di fatto richiesto;
rilevato che il ricorrente deduce l’illogicità della motivazione e il suo contrasto con la sentenza Sez. U, n. 14 del 30/06/1999, per non avere il giudice valutato l’illegittimità del nuovo provvedimento di cumulo, benché emesso in violazione del principio del favor rei, cioè in pendenza della procedura per l’applicazione di una misura alternativa, poi negata perché con il nuovo cumulo la pena da espiare era divenuta superiore al limite per la sua concedibilità, e deduce l’illogicità della motivazione nel determinare il trattamento sanzionatorio per i reati uniti in continuazione, avendo il tribunale applicato aumenti eccessivi per i reati satellite, anche in contrasto con le relative sentenze di merito;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato in ordine al rigetto della richiesta di scioglimento del cumulo: il ricorrente sostiene che, in pendenza di una richiesta di misura alternativa, sia illegittima l’emissione di un nuovo cumulo, che determini la pena da espiare in misura tale da impedire la concessione della misura stessa, perché in contrasto con il favor rei applicabile anche nel giudizio di esecuzione, ma dimentica che l’emissione di un nuovo cumulo è obbligatoria, per il pubblico ministero, al momento del passaggio in giudicato di una ulteriore condanna, né può tale organo a propria discrezione ritardare od omettere tale adempimento, né può emettere cumuli parziali, in base al consolidato principio di questa Corte, citato nell’ordinanza impugnata, secondo cui «In tema di esecuzione di pene concorrenti, la sopravvenienza di più condanne impone al pubblico ministero di provvedere al cumulo determinando la pena complessiva, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, abbia comportato o comporterebbe la sospensione dell’esecuzione in funzione della possibile applicazione delle misure alternative, con l’ulteriore conseguenza che: unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subortlinata la concessione delle predette
misure, la sospensione dell’esecuzione prevista dall’art. 656 cod. proc. pen. non può essere più disposta» (Sez. 1, n. 24710 del 11/01/2023, Rv. 284776, che in motivazione ribadisce «l’obbligatorietà della tempestiva adozione del provvedimento di cumulo»; vedi anche Sez., 1,n. 25483 del 11/04/2017, Rv. 270618; Sez. 1, n.6322 del 17/11/1999, Rv. 215028); manifestamente infondato, poi, è il richiamo alla giurisprudenza che consente lo scioglimento del cumulo e la formazione di cumuli parziali in presenza di reati ostativi al godimento di benefici penitenziari, palesemente dettata per quella specifica situazione e conseguente, come chiarito dalla motivazione della citata sentenza delle Sezioni Unite, alla non giustificabilità del diniego di benefici penitenziari per il soggetto che abbia del tutto espiato la pena per il reato ostativo (mentre nel presente caso è evidente che non vi è stata alcuna espiazione, e deve perciò applicarsi il principio della unicità del rapporto esecutivo stabilito dall’art. 76 cod.pen.);
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato quanto alla deduzione di illogicità della motivazione nella determinazione degli aumenti per i reati satellite, avendo il Tribunale motivato in modo logico e non contraddittorio l’entità di tali aumenti, sulla base della gravità oggettiva e soggettiva degli stessi, in quanto «indice della proclività nel delinquere e assenza di resipiscenza viste le modalità della condotta», ed essendo inammissibile la richiesta, avanzata di fatto a questa Corte, di esprimere una diversa valutazione circa la gravità dei reati satellite, essendo tale richiesta in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo i quali la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa nel provvedimento impugnato, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
r’
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente