Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6794 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6794 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 11/12/2025
R.G.N. 28236NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a XXXXXXXX il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/07/2025 della Corte di appello di XXXXX visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta, avanzata da NOME, volta all’annullamento dell’ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dalla locale Procura generale in luogo del provvedimento, invocato in funzione della possibile concessione dell’affidamento in prova in casi particolari, di sospensione dell’ordine stesso e di mantenimento del regime di arresti domiciliari ai sensi dell’art. 656, commi 5 e 10, cod. proc. pen.
Riteneva il giudice dell’esecuzione che la carcerazione fosse stata correttamente disposta, dovendo il condannato espiare pena detentiva cumulata compresa, nel residuo, tra i quattro e i sei anni; pena superiore, dunque, al limite di legge, posto che nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, datato 17 giugno 2025, figurava un titolo (sentenza della Corte di appello di XXXXX del 2 luglio 2024) includente reato ostativo ex art. 4 -bis Ord. pen.
Pur risultando la quota-parte di pena, riferita a tale ultimo reato, ormai espiata, il giudice dell’esecuzione reputava che lo scioglimento virtuale del cumulo fosse in materia precluso, per effetto dell’art. 94, comma 1, T.U. stup.
Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 656, commi 1, 5 e 9, 657 e 663 cod. proc. pen.
A suo giudizio, il pubblico ministero, anzichØ emanare il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, destinato a risolversi in suo pregiudizio, avrebbe dovuto:
imputare l’intero presofferto al solo titolo esecutivo sopra citato (la sentenza della Corte di appello di XXXXX del 2 luglio 2024);
considerare interamente espiata la pena ad esso corrispondente, escludendolo dal cumulo;
porre in esecuzione, unicamente e isolatamente, il titolo esecutivo ulteriore (sentenza
della Corte di appello di XXXXX del 17 gennaio 2024), non comprendente reati ostativi.
Se si fosse così operato, secondo la modalità che il ricorrente postula corretta, la pena residua espianda sarebbe rimasta attestata nel range compreso tra i quattro e i sei anni di reclusione, compatibile tuttavia – venuta meno la presenza del reato ostativo – con la sospensione dell’ordine di carcerazione.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., e 94 T.U. stup.
A suo giudizio, l’indirizzo ermeneutico – che non ammette, a fronte dell’intervenuta espiazione della quota-parte di pena riferibile a reato ostativo ex art. 4bis Ord. pen., la possibilità dello scioglimento virtuale del cumulo in funzione dell’accesso alla misura dell’affidamento in prova in casi particolari (e della pregiudiziale sospensione del titolo di carcerazione) – sarebbe contrario a sistema, e tale comunque da metterlo in tensione con i principi del giusto processo ex art. 6 CEDU, con i principi di ragionevolezza ed uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., con il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. e con la finalità rieducativa della pena sancita dall’art. 27, terzo comma, Cost.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso Ł infondato.
L’ordinamento giuridico, in materia di esecuzione penale, Ł informato al principio della unitarietà del rapporto esecutivo, direttamente desumibile dall’art. 663, comma 1, cod. proc. pen. («Quando la stessa persona Ł stata condannata con piø sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene») e in base al quale tutte le pene della stessa specie devono essere eseguite contemporaneamente come pena unica (Sez. 1, n. 2590 del 11/12/2020, dep. 2021, Bitri, Rv. 280650-01;Sez. 1, n. 23571 del 06/05/2008, COGNOME, Rv. 240129-01), salve le ipotesi di scioglimento, tuttavia solo ideale, del cumulo – in presenza di reati ostativi e di presofferto loro imputabile, e in funzione dell’ammissione a benefici penitenziari o premiali ammesse dall’ordinamento stesso (Corte cost., n. 32 del 2022; Sez. 1, n. 28141 del 18/06/2021, COGNOME, Rv. 281672-01; Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982-01;Sez. 1, n. 52182 del 29/11/2016, COGNOME, Rv. 269045-01).
Correttamente, dunque, il giudice a quo ha ritenuto priva di base giuridica la pretesa del condannato, volta a precludere, nel suo caso, la formazione del cumulo.
Per il pubblico ministero dell’esecuzione si trattava, viceversa, di attività doverosa, svolta in modo conforme a legge dal momento che, ai fini dell’esecuzione delle pene concorrenti, deve seguirsi la regola del necessario inserimento nel cumulo di tutte le pene che, come nel caso di specie, non risultino ancora espiate alla data di commissione dell’ultimo reato, oltre che delle pene, ancorchØ espiate, che possano comunque avere incidenza sul loro concorso materiale (Sez. 1, n. 26601 del 07/05/2024, Stranieri, Rv. 286604-01), anche in rapporto agli istituti di diritto penitenziario.
Tra le ipotesi, consentite, di scioglimento ideale del cumulo non rientra, peraltro, quella funzionale all’ottenimento dell’affidamento in prova in casi particolari, rispetto al quale costituisce condizione di accesso alla misura, e alla pregiudiziale sospensione del titolo di carcerazione, la circostanza che la pena detentiva ancora da espiare, «se relativa a titolo esecutivo comprendente reati di cui all’art. 4-bis» Ord. pen., sia contenuta nel piø ristretto limite dei quattro anni, anzichØ nel limite ordinario dei sei (art. 94, comma 1, T.U. stup.).
Questa formulazione testuale, per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (Sez. 1, n. 37523 del 02/07/2024, A., Rv. 287078-01; Sez. 1, n. 23279 del 03/03/2021, COGNOME, Rv. 281613-01; Sez. 1, n. 12339 del 20/02/2020, COGNOME, Rv. 278701-01; Sez. 1, n. 42088
del 18/07/2019, COGNOME, Rv. 277294-01), preclude infatti la possibilità di isolare virtualmente, all’interno del cumulo, i reati in questione, onde accertare l’avvenuta espiazione della relativa quota-parte ed eliderne gli effetti riflessi in tema di irrigidimento dei requisiti di accesso alla misura alternativa di ordine terapeutico.
E questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale assetto, in relazione agli artt. 3, 27 e 32 Cost., nella parte in cui esso prevede un diverso requisito di ammissione all’affidamento in prova in casi particolari per coloro che siano stati condannati per uno dei reati ostativi previsti dall’art. 4bis Ord. pen., in quanto la norma non stabilisce in verità alcuna preclusione assoluta, ma prevede una diversa e piø stringente modalità di ingresso al beneficio, ed eventualmente un previo periodo di osservazione intramuraria, giustificata dalla gravità dei reati inclusi nel titolo esecutivo, indicativi di una maggiore pericolosità sociale del detenuto (Sez. 1, n. 20702 del 16/06/2020, COGNOME, Rv. 279376-02).
NØ appare pertinente il richiamo all’art. 6 CEDU, venendo qui in gioco le norme materiali che governano le modalità di accesso alle misure alternative, e non regole formali e procedurali idonee ad impegnare il parametro convenzionale.
Il secondo motivo di ricorso deve giudicarsi infondato alla stregua della considerazioni che precedono.
Seguono la reiezione dell’intero ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 11/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.