Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37424 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37424 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 04/04/2024 del Tribunale di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale COGNOME, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricOrso;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di RAGIONE_SOCIALE, la quale si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 04/04/2024, il Tribunale di Sassari, pr nunciandosi in sede di appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen., conferm va l’ordinanza del 29/02/2024 della Corte d’appello dì Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con la quale era stata rigettata la richiesta che era stata presentata RAGIONE_SOCIALE, nell’interesse e per conto di RAGIONE_SOCIALE (d’ora in po revoca del sequestro preventivo che era stato originariamente confronti di RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“), con decreto del 09/06/2016 del G.i.p. del Tribun da RAGIONE_SOCIALE : “RAGIONE_SOCIALE“), di disposto, nei d’ora in poi: le di Sassari e che aveva aAoggetto: 1) un complesso immobiliare per la produzione di energia
fotovoltaica con annessi terreni pertinenziali sito nel Comune di RAGIONE_SOCIALE; 2) le somme che erano state accreditate dal RAGIONE_SOCIALE Servizi Energetici (d’ora in poi: RAGIONE_SOCIALE) sui conti correnti di RAGIONE_SOCIALE a titolo di incentivi ec nomici fino concorrenza dell’importo di € 8.831.969,15.
Tali beni erano stati successivamente confiscati – rispettivamente: ai sensi dell’art. 240, primo comma, cod. pen., in quanto cose che servirono il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbl bis cod. pen.); ai sensi degli artt. 322-ter e 640-quater cod. pi profitto dello stesso reato – con sentenza del 20/12/2022 del Tribur poi confermata dalla sentenza del 21/02/2024 della Corte d’appe Sezione distaccata di Sassari, non ancora definitiva. a commettere che (art. 640n., in quanto s ale di Sassari, llo di Cagliari,
La richiesta di revoca del sequestro preventivo era stata avanz rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, nella sua qualità di cessiona ata da RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del credito originariamente vantato da RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi: RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della concessione, da p3rte del primo, di un finanziamento in favore della seconda finalizzato a consentire alla stessa la realizzazione degli impianti fotovoltaici nell’indicato complesso.
RAGIONE_SOCIALE che era garantito da ipoteca sul menzionato complesso immobiliare per la produzione di energia fotovoltaica con annessi terreni pertineOziali, oltre che da privilegio speciale ex art. 46 del d.lgs. 10 dicembre 1993, m. 385, nonché attraverso la cessione pro so/vendo dei crediti vantati da RAGIONE_SOCIALE o nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, e che era stato successivamente ceduto da RAGIONE_SOCIALE, i sieme con tali garanzie, a RAGIONE_SOCIALE e, poi, da questa a RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Sassari confermava l’impugnata ordinanza del 29/02/2024 della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in quanto riteneva che RAGIONE_SOCIALE non fosse legittimata a proporre la richiesta di revoca del sequestro preventivo e, quindi, l’appello cautelare contro il provvedimento di rigetto della stessa richiesta: 1) con riguardo alla richiesta di revoca del sequesitro preventivo del complesso immobiliare per la produzione di energia fotovoltaila con annessi terreni pertinenziali, perché la relativa legittimazione non spetteret be al creditore assistito da garanzia reale e da privilegio speciale sul bene in seq riguardo alla richiesta di revoca del sequestro preventivo delle son uestro; 2) con me che erano state accreditate dal RAGIONE_SOCIALE sul conto corrente di RAGIONE_SOCIALE a titolo di incentivi economici fino a concorrenza dell’importo di € 8.831.969,15, perclLié tali somme, che erano state accreditate dal RAGIONE_SOCIALE sul conto corrente di RAGIONE_SOCIALE del 2012 e l’inizio del 2016, in assenza di un inadempiment RAGIONE_SOCIALE, delle obbligazioni derivanti dal finanziamento che concesso da RAGIONE_SOCIALE, si dovevano ritenere essere rimaste nella stessa RAGIONE_SOCIALE e non essere mai divenute di proprietà di RAGIONE_SOCIALE tra la fine , da parte di le era stato proprietà della RAGIONE_SOCIALE, che,
quindi, non poteva averle trasferite alle successive aventi causa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, la quale, pertanto, non si poteva ritenere essere proprietari delle somme di cui aveva chiesto la restituzione.
Avverso l’indicata ordinanza del 04/04/2024 del Tribunale di Sassari, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difenson e procuratore speciale AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE, rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la nullità dell’ordinanza impugnata per n ,iolazione degli artt. 322er e 640-quater cod. pen., «in relazione all’impian ‘o fotovoltaico confiscato, poiché appartenente a persona estranea al reato».
La ricorrente deduce che «le circostanze concrete» impòrrebbero una rivisitazione dell’orientamento della Corte di cassazione secondo cui il creditore assistito da garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo durante la pendenza del processo.
Tali circostanze sarebbero costituite, in particolare: a) dal fatto che la confisca era già stata confermata in sede di appello, «dunque volge a una fase conclusiva del processo»; b) RAGIONE_SOCIALE aveva già intrapreso delle azioni extragiudiziali di diffid a RAGIONE_SOCIALE adempiere nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (rimaste prive di riscontro).
Ad avviso della ricorrente, differire la propria tutela a una fase successiva a quella di cognizione comporterebbe «una violazione del principi processuale» e recherebbe un grave pregiudizio al terzo in buona vedrebbe «compressi i propri diritti a fronte di una futura pretesa Stato». a di economia fede, il quale ablatoria dello
L’orientamento della Corte di cassazione di cui si chiede sarebbe, poi, irragionevole, atteso che «ggi o a seguito irrevocabilità della confisca, l’impianto fotovoltaico andrebbe comunque restituito alla procedura esecutiva civile per l’estinzione rivisitazione di intervenuta certamente e dell’ipoteca».
Il «ritardo» potrebbe inoltre pregiudicare il pieno soddisfacimento del credito di RAGIONE_SOCIALE, atteso che ben potrebbe accadere «che il compendio venga distrutto al momento del passaggio in giudicato della confis ndustriale a».
Il suddetto orientamento comporterebbe infine anche «un d creditore ipotecario di un bene oggetto di successiva vendita, che il proprio diritto di garanzia in ogni momento, ed il creditore ipoteci oggetto di misura cautelare, che deve attendere ingiustificatament processo penale per soddisfare il proprio credito». scrimine tra il può esercitare rio di un bene i tempi di un
Dopo avere sviluppato tali argomenti, la ricorrente afferma della buona fede sia di RAGIONE_SOCIALE sia propria, con la pr la sussistenza cisazione che
«l’acquisizione di un credito temporalmente successiva all’applicazi ne sul bene di una misura cautelare non indica la malafede in capo al creditore ce sionario».
Quanto alla buona fede di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE rappresenti che: a) nel contratto di finanziamento del 10/10/2012 in favore di RAGIONE_SOCIALE era previsto che la seconda e la terza tranche del finanziamento sarebbero st – e corrisposte solo a fronte di una perizia dello stesso RAGIONE_SOCIALE che verificesse l’effettiva coltivazione di asparago e aloe e la sussistenza dei presupposti per accedere e mantenere la tariffa incentivante di C 0,16 kw/h, perizie le quali, eVidentemente, avevano avuto esito positivo; b) dalla pag. 35 della «sentenza» emergerebbe che le coltivazioni erano presenti nel giugno 2012 e che il GSE aveva effettuato una verifica preliminare dell’idoneità dell’impianto nel maggio 2012; c) quanto ai contratti di appalto tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE e di subappalto tra questa società e RAGIONE_SOCIALE aventi a oggetto la coltivazione dei terreni, risulterebbe evidente che RAGIONE_SOCIALE non ne era a con bscenza, come sarebbe confermato, in particolare, dal fatto che tali contratti, che RAGIONE_SOCIALE aveva sottoscritto «contravvenendo agli accordi assunti», furono isclitti all’Agenzia delle entrate solo dopo la stipula del contratto di finanziamento e ‘erogazione di questo; d) RAGIONE_SOCIALE ebbe cura di verificare la sussistenza di titoli per la realizzazione dell’impianto e per l’accesso agli incentivi del RAGIONE_SOCIALE, atteso che, in mancanza, non avrebbe erogato il finanziamento.
Quanto alla propria buona fede, RAGIONE_SOCIALE rappresenta che rileverebbe l’attività da essa svolta, essendo la stessa RAGIONE_SOCIALE «un istituto bancario speci ilizzato proprio nell’acquisto di crediti deteriorati e corporate, che, nell’ambito L del suo core business, ha effettuato lecitamente e diligentemente una operazione di acquisto di crediti in blocco» e, in applicazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 389 del 1993, tutte le «garanzie ed accessori ad essa collegati». Non vi sarebbe, in tutta evidenza, alcun collegamento, tanto meno fraudolento, tra IlRAGIONE_SOCIALE € d RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE
La ricorrente conclude sul punto che, ammettendo la propria I gittimazione e «valutando l’anteriorità del credito e della buona fede nell’acquisto», l’ordinanza impugnata dovrebbe essere annullata «poiché adottata in violaz one di legge, trattandosi di bene appartenente a soggetto estraneo ai reati».
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 322-ter e 640 -quater cod. pen., «in relazione alla somma di denaro confiscata, perché appartenente a persona estranea al reat >.
La ricorrente rappresenta che, contrariamente a quanto ritenute dal Tribunale di Sassari, tale somma era nella titolarità di RAGIONE_SOCIALE «già ll’epoca della sottoscrizione del contratto (e di RAGIONE_SOCIALE ad oggi)», atteso che la cessione del credito in garanzia ha effetto immediatamente tra lativo, con la
RAGIONE_SOCIALE che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessio ano e diventa un credito proprio dello stesso, mentre tale immediato effetto tra.. lativo sarebbe escluso nel solo caso – che qui non ricorrerebbe – in cui le parti a biano limitato gli effetti della cessione, attribuendo al cessionario la mera legittimazione alla riscossione del credito senza farne perdere la titolarità al cedente, con la conseguente obbligazione del cessionario di non esigere il credito Se non nel caso di inadempimento del cedente.
La ricorrente deduce altresì che, ad ogni modo, il Tribunale Idi Sassari non avrebbe tenuto conto del fatto che il contratto di finanziamento tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE prevedeva espressamente che, a partire dal 01/01/2014, Intesa RAGIONE_SOCIALE s.p.a., cioè la banca incaricata, avrebbe dovuto mettere a disposizione di RAGIONE_SOCIALE solo le somme, accreditate dal RAGIONE_SOCIALE sul conto corrente della stessa RAGIONE_SOCIALE, eccedenti l’importo di C 1.530.000,00, con la com eguenza che, «anche a voler ritenere corretta la conclusione cui giunge l’ordinam a gravata, dal 1 gennaio 2014, dunque in epoca antecedente all’applicazione dell – misura reale, quantomeno la somma di euro 1.530.000,00 depositata sul conto corrente , era già di proprietà di RAGIONE_SOCIALE (che dunque l’ha ceduta a RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta l’ha ceduta a RAGIONE_SOCIALE)».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Si deve premettere che, a norma dell’art. 325, comma 1, cc il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di app ex art. 322-bis cod. proc. pen., contro le ordinanze in materia preventivo, si può proporre solo per violazione di legge. od. proc. pen., ello cautelare, di sequestro
Si deve altresì rammentare che nella nozione di «violazione di soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’ari 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o egge» per cui . 325, comma la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosserv2nza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710-01. Successivamente: Sez. 5, n. 8434 de 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236255-01; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli Rv. 24291601; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269119-01).
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
L’orientamento della Corte di cassazione è ormai da lungo tem o consolidato nel senso, contrario a quello che è sostenuto dalla ricorrente, che, in tema di sequestro preventivo, il creditore assistito da garanzia reale non legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, al fin di svincolare
il bene e restituirlo all’intrapresa procedura esecutiva civile, in suanto la su posizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del diritti di proprietà il suo diritto di sequela è destinato a trovare soddisfazione solo n Ila successiva fase della confisca (Sez. 2, n. 57407 del 23/10/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 274259-01, nella quale la Corte, in motivazione, ha affermato la compatibilità di tale principio con le previsioni degli artt. 240-bis cod. pen. e 104-í is, comma 1quinquies, disp. att. cod. proc. pen., in tema di partecipazione 131 processo di cognizione dei terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni sequestro, in quanto dette previsioni non comportano l’anticipazione della tutela di tali diritti prima delle definitive statuizioni sulla confisca; Sez. 3 n. 26273 10/05/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 273349-01; Sez. 5, n. 1390 dE I 27/10/2016, dep. 2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 268851-01; Sez. 3, n. 42464 del 10/06/2015, Banca Popolare di Marostica soc. RAGIONE_SOCIALE, Rv. 265392-01).
Le ragioni che sono state poste a fondamento di tale consolidato indirizzo sono state diffusamente ribadite dalle prima delle sentenze che si sono appena citate, le cui argomentazioni, essendo esse pienamente condivise dal Collgio, si ritiene di riportare di seguito testualmente:
«Il COGNOME ricorrente COGNOME COGNOME richiede COGNOME una COGNOME rivisitazione COGNOME del giurisprudenziale consolidato di questa Corte che esclude la lec ittimazione a richiedere la restituzione del bene da parte del terzo creditore ipot il giudizio di cognizione, indirizzo giurisprudenziale seguito dal Riesame di Udine. cario durante Tribunale del ‘orientamento
Il percorso interpretativo esposto non è condivisibile alla luci giurisprudenziale consolidato, non ritenendovi ragioni per rivisité -considerazioni esposte dalla ricorrente, né per effetto della succes delle S.U. n. 48126/2017 e delle recenti modifiche normative cita Neppure ricorrono i presupposti per la rimessione della questione ali( ex art. 618 c.p.p. dell’indirizzo rio né per le iva pronuncia Le nel ricorso. Sezioni Unite
4. Il Tribunale di Udine ha escluso la legittimazione attiva dell RAGIONE_SOCIALE in quanto trattasi di terzo titolare di un diritto di credito garan il quale, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità a RAGIONE_SOCIALE tito da ipoteca cui il RAGIONE_SOCIALE intende dare continuità, non è legittimato a proporre appello cautelare al fine di svincolare il bene e restituirlo alla procedura esecutiva civile già pendente, trattandosi di creditore ipotecario che non può vantare alcun diritto alla restituzione immediata della “res” oggetto del provvedimento ablati o, difetta cioè l’attualità della pretesa alla restituzione del bene medesimo (Sez. 3, n. 42464/2015, Rv. 265392; Sez. 2, n. 10471/2014, Rv. 25934; Sez. 2, n. 22176/2014, Rv. 259573; Sez. 3, n. 26145/2013, Rv. 255559; Se – . 3, Sentenza n. 26273/2018, Rv. 273349).
5. Ora, il ricorrente censura il provvedimento impugnat all’attenzione della Corte di legittimità la questione se sia ammissi titolare di un diritto reale di garanzia sul bene oggetto di seq proporre istanza di revoca del sequestro in via anticipata e cioè q e ripropone ile per il terzo estro penale, ando è ancora pendente il processo penale, al fine di avere la possibilità di iniziare o proseguire nell’azione esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti del Oebitore senza dover attendere, quindi, l’esito del processo penale con conseguente tutela in via posticipata. La tesi difensiva non è per nulla condivisibile e si infrar ge di fronte a chiaro tenore delle successive norme di legge (artt. 322 ter e 325 ct.p.p.) di cui si deve tenere conto nell’interpretazione sistematica delle regole ch governano il procedimento incidentale, norme che chiariscono il portato del riferimento alla persona “interessata” di cui all’art. 321 c.p.p., e conducono ad escludere che il terzo titolare di un diritto di credito, pur assistito da garanzia potecaria, s assimilabile al titolare del diritto di proprietà che può esperire la procedura incidentale per ottenere la restituzione, diritto che, se sussistente confligge con l’analogo diritto dello Stato sul vincolo cautelare e comport13 l’immediata restituzione a quest’ultimo del bene.
Come osservato dall’ultima pronuncia in tema della Sezione terza di questa Corte di legittimità (sentenza n. 26273/2018 sopra citata), le due situazioni sono profondamente diverse. Il terzo che assume di essere propriet sequestrato fa valere un diritto (quello di proprietà) che, in quanto dall’assolutezza, si pone in una situazione di giuridica incompatibi vantato dallo Stato che, attraverso il sequestro finalizzato alla cor conseguire lo stesso risultato e cioè di divenire proprietario – a ti (SSUU civ. n. 10532/2013 Rv. 626570) – dello stesso bene rivendi ano del bene caratterizzato lità con quello fisca, tende a kolo derivativo Ceto dal terzo. è chiaro, quindi, che la suddetta situazione può essere risolta immediatamente senza attendere l’esito del processo penale perché due diritti assoluti (proprietà) sullo stesso bene sono giuridicamente inconcepibili: quel determinato bene o è del terzo o è dell’indagato/imputato.
Di RAGIONE_SOCIALE, ove all’esito della procedura di riesame, si accerti che quel bene è di proprietà del terzo, in buona fede e non colluso, il sequ che essere revocato proprio perché, a quel punto, diventa del tu attendere l’esito del processo penale perché, quand’anche l’in condannato definitivamente, il giudizio non potrebbe avere alcun e di proprietà altrui. estro non può tto irrilevante hputato fosse fetto sul bene
Diversa è, invece, la posizione del terzo creditore assistito da L di garanzia. In questa ipotesi, il conflitto non è fra due soggetti, e ci Stato, che reclamano lo stesso diritto di proprietà sullo stesso contrario, fra un terzo che vanta un diritto di credito e lo Stato che v n diritto reale è il terzo e lo bene, ma, al · nta un diritto
di proprietà, seppure all’esito di un processo penale che si co condanna dell’imputato. Il creditore è assistito da un diritto rea caratterizzato dal cd. ius sequelae che ha una diversa valenza ris del proprietario, e ciò per la semplice ragione che la titolarità del dir reale consente di iniziare o proseguire l’azione recuperatoria sul ben il diritto reale, anche nei confronti di coloro che si sono succedut proprietà del bene che tuttavia rimane, in capo al titolare, il qualE disponibilità, ben può effettuare su di esso negozi giuridici. Ne d conflitto, dunque, è, pur sempre fra un titolare di un diritto di cr( assistito da garanzia reale, ed il titolare di un diritto assoluto, e c proprietà, che non sono affatto incompatibili fra di loro. cluda con la e di garanzia etto al diritto Itto di garanzia é, su cui grava i nel diritto di , avendone la iscende che il dito, sebbene oè il diritto di
A tale riguardo, del tutto priva di pregio è l’argomentazione difE cui il titolare del diritto di credito avrebbe diritto alla restituzione d come diritto allo “svincolo dello stesso ed alla sua restituzione esecutiva civile già pendente”. La procedura esecutiva civile è un p parte su istanza del creditore per ottenere l’adempimento del suo d con esecuzione sui beni del debitore, situazione che non confliggE nsiva secondo el bene intesa lla procedura ocedimento di ‘ritto di credito con i principi sopra ricordati nel senso che non legittima, come argomenta la ricorrente, l’azione esecutiva in via anticipata sul bene oggetto del vincolo, rimanendo iur sempre un conflitto tra diritto di credito assistito da garanzia reale e un diritto di propriet
Tale situazione, non di meno, non comporta alcuna compressi del diritto reale non essendo in discussione l’ormai pacifico e conso secondo il quale il terzo titolare di un diritto di credito assistito da non può essere pregiudicato dalla confisca penale eseguita su quei b occorre ricordare quanto statuito dalle SSUU n. 9/1999 Rv. 213511 cioè che, da un lato, “nessuna forma di confisca può determinare I diritti reali di garanzia costituiti sulla cosa, in puntuale sintonia generale di giustizia distributiva per cui la misura sanzionatoria non in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche soggettive di c estraneo all’illecito” e che, dall’altro, “i terzi che vantano diritti reali di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confi5 evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutt costitutivi del diritto”, e che la tutela del diritto reale e la sua resiste della confisca non comporta l’estinzione delle obbligazioni fa condannato, che in tal modo trarrebbe comunque un vantagg criminosa, bensì determina la sola sostituzione del soggetto attivc obbligatorio in virtù delle disposizioni sulla surrogazione legale di c c.c., dato che al creditore garantito subentra lo Stato, il quale pu pretesa contro il debitore-reo per conseguire le somme che n Dne/estinzione idato principio garanzia reale eni. Sul punto, COGNOMECOGNOME e ‘estinzione dei col pr ncipio può ritorcersi rii sia rimasto hanno l’onere icata, essendo i gli elementi hza agli effetti senti capo al o dall’attività del rapporto i all’art. 1203 esercitare la n ha potuto
acquistare perché destinate al creditore munito di diritto reale (n delle S.U. di prelazione pignoratizia). Ila fattispecie
In tale contesto, a tutela del futuro diritto ablatorio a favore legislatore ha previsto proprio il sequestro preventivo finalizzatc ex art. 321 c.p.p., comma 2, che è una misura temporanea tipicam che tende ad impedire che l’imputato, nelle more del processo, pos. frustrando, dunque, l’interesse dello Stato a divenirne proprieta evidente conclusione che se si consentisse al terzo creditore di tutela del proprio diritto fin dal momento in cui il sequestro è stato richiesta di restituzione del bene, la pretesa ablatoria dello S frustrata, a monte, determinando inammissibili effetti giuridici incor natura di quella pretesa. Del resto, deve rammentarsi che non è pre n norma di legge che non si possa disporre il sequestro preventivo s da garanzie reali operando, per determinare la destinazione del t caso di conflitto tra i diversi titoli, i generali principi in tema di rappo (Sez. 3, n. 26145/2013, Rv. 255559). dello Stato, il alla confisca nte cautelare sa disperderlo rio. Da cui la ‘anticipare” la isposto con la tato verrebbe ripatibili con la risto da alcuna u beni gravati Pene stesso in Irti tra creditori
6. Tale conclusione mantiene validità e non confligge con la recE delle S.U. n. 48126/2017 citata dalla ricorrente nella memoria decisione assunta dalle citate Sezioni Unite riguardava la question cui si registrava un contrasto giurisprudenziale nelle sezioni sen possibilità per il terzo proprietario del bene già in sequestro, d disposta con sentenza la confisca, di chiedere al giudice della cog che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del benE diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame. Soluzior senso che è stato affermato il principio di diritto secondo cui il terz a chiedere la restituzione del bene in fase di cognizione, senz passaggio in giudicato della confisca e, nel caso di rigetto, può pr cautelare, ma tale pronuncia si pone, all’evidenza, su un piano div in scrutinio e non autorizza a ritenere che il terzo titolare di un diri sul bene già in sequestro possa chiedere la restituzione nel corso cognizione. La pronuncia assunta dalle citate S.U. vale per il terz restando a valle il tema della legittimazione del terzo titolare d garanzia sul bene già in sequestro a chiedere la revoca del decreto tematica rispetto alla quale mantengono piena validità i principi giurisprudenza constante delle sezioni semplici della Corte di cassa2 Pnte pronuncia difensiva. La ‘e di diritto, su circa la cui sia stata pizione, prima p e, in caso di e positiva nel p è legittimato attendere il pporre appello erso a quello to di garanzia del giudizio di o proprietario un diritto di di sequestro, spressi dalla ione.
Neppure le recenti modifiche legislative segnalate nella merr conducono ad una rivisitazione dello ius receptum. p orla difensiva
Il progressivo inserimento di disposizioni normative tese ad processo di cognizione il contraddittorio con i terzi titolari di diritti re i ntrodurre nel ali o personali
di godimenti sui beni in stato di sequestro, che devono essere citai il D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 4, inserito con la rifar Antimafia, nel procedimento di cognizione, ovvero l’art. 240 bis c. casi particolari) e l’art. 104 disp. att. c.p.p., comma 1 quinquies, quella di consentire una anticipata interlocuzione con i titolari di si i, come recita ma del Codice ., (Confisca in la cui ratio è Tatti diritti già nella fase di merito (si pensi agli accertamenti per verificare l’anteriorità del credi vantato e la buona fede), non autorizza a ritenere che per il solo fatto che devono essere citati nel giudizio, costoro siano legittimati ad una anticipazione della tutela dei loro diritti reali o di godimento prima della definizione delle statuizioni merito, ivi compresa la confisca sui quei beni dell’imputato e oggetto di sequestro preventivo in funzione della confisca, beni sui quali insistono diritti reali e o godimento di terzi e rispetto ai quali dovrà essere regolato, secc civilistiche, il conflitto tra il diritto di proprietà dello Stato su quei be diritto di credito dei terzi di buona fede e, dunque, solo dopo la decisione sulla confisca attraverso cui lo Stato diviene proprietario ndo le norme ki e l’anteriore stabilità della el bene.
Date le su esposte conclusioni, ritiene il RAGIONE_SOCIALE, che non vi siano i presupposti per accogliere la richiesta di rimessione della questione alle Sezioni Unite».
Alla luce di tali condivise argomentazioni, appare evidente l’i hidoneità delle considerazioni che sono state esposte dalla ricorrente a cor durre a una rivisitazione del consolidato indirizzo della Corte di cassazione, attes b che le stesse argomentazioni: a) non risultano logicamente scalfite né dalla circ thstanza che la confisca sia stata confermata in sede di appello – atteso che essa, c omunque, non è ancora passata in giudicato e che il processo è tutt’ora pendente – né dalla circostanza che il creditore ipotecario abbia intrapreso azioni ex diffida ad adempiere nei confronti del debitore proprietario del bene chiaramente le ragioni logico-giuridiche del necessario “differiment del terzo creditore ipotecario all’esito definitivo del processo penai quali risultano evidentemente prive di pregio le considerazioni della r le asserite «violazione del principio di economia processuale» E «compressione» del diritti del terzo in buona fede; c) alla tutela rischio che il bene, medio tempore, «venga distrutto» presiedono le corretta custodia e amministrazione dei beni sequestrati; d) «discrimine tra il creditore ipotecario di un bene oggetto di successiv può esercitare il proprio diritto di garanzia in ogni momento, E ipotecario di un bene oggetto di misura cautelare, che de ingiustificatamente i tempi di un processo penale per soddisfare il p è, in realtà, pienamente giustificato dalla diversità delle due situa tragiudiziali di b; b) illustrano o” della tutela rispetto alle ìcorrente circa ingiustificata dal paventato revisioni sulla il lamentato a vendita, che d il creditore ve attendere oprio credito» ioni, alla luce
delle indicate ragioni logico-giuridiche del necessario “differimento” terzo creditore ipotecario. ella tutela del
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Il Tribunale di Sassari ha rilevato che l’importo complessivo di € era stato accreditato dal RAGIONE_SOCIALE sul conto corrente di RAGIONE_SOCIALE) tra la fine del 2012 e l’inizio del 2016 «i inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziarr dell’ordinanza impugnata). 8.831.969,15 presso Intesa n assenza di hento» (pag. 8
Sulla base di tale rilievo, il Tribunale di Sassari ha ritenuto c somme si dovessero reputare, al momento del sequestro preven 09/06/2016, di proprietà di RAGIONE_SOCIALE e non di RAGIONE_SOCIALE («chE sequestro, non aveva ancora attivato la garanzia a tutela del prc pag. 9 dell’ordinanza impugnata) e che, pertanto, lo stesso RAGIONE_SOCIALE essendone il titolare, non le aveva potute cedere, nel 2019 (il 25/06 le le suddette tivo di esse il i, all’epoca del iprio credito»; RAGIONE_SOCIALE, non I/2019) a RAGIONE_SOCIALE, la quale, a sua volta, non le aveva potute cedere, nel 2021 (il 11/06/2021) a RAGIONE_SOCIALE, che non aveva perciò alcuna legittimazione a chiedere la revoca del sequestro preventivo delle stesse somme.
Tale conclusione risulta corretta in diritto.
È vero, infatti, come è sostenuto della ricorrente, che la cessione del credito con funzione di garanzia ha il medesimo effetto, tipico della cessione ordinaria, immediatamente traslativo del diritto al cessionario, nel senso che il credito ceduto entra nel patrimonio del cessionario e diventa un credito proprio di quest’ultimo.
Il cessionario, pertanto, è legittimato ad azionare sia il creditO originario sia quello che gli è stato ceduto in garanzia. Sempre che, però, persista l l’obbligazione del debitore garantito.
La Corte di cassazione, in sede civile, ha infatti chiarito che Pve, invece, si verifichi l’estinzione, totale o parziale, dell’obbligazione garantita, il RAGIONE_SOCIALE cedu a scopo di garanzia, nella stessa quantità, si ritrasferisce automaticamente nella sfera del cedente, con un meccanismo analogo a quello della condizi senza quindi che occorra, da parte del cessionario, un’attività nego tal fine (Sez. 3 civ., n. 19358 del 15/07/2024, Rv. 671908-01; Sez. del 02/04/2001, Rv. 545408-01). pne risolutiva, iziale diretta a civ., n. 4796
Da tale principio, affermato dalla Corte di cassazione e condivis discende la correttezza, in punto di diritto, della tesi del Tribun secondo cui, in assenza di inadempimento, fino all’inizio del 201 RAGIONE_SOCIALE, dell’obbligazione garantita derivante dal contratto di con RAGIONE_SOCIALE – e, quindi, in presenza del parziale adempimE suddetta data, della stessa obbligazione – tutte le somme chE accreditate al cedente RAGIONE_SOCIALE dal creditore ceduto RAGIONE_SOCIALE si dovE p dal RAGIONE_SOCIALE, lale di Sassari , da parte di inanziamento nto, fino alla erano state vano ritenere
nella titolarità della stessa cedente RAGIONE_SOCIALE (alla quale saranno poi sequestrate nel giugno del 2016) e non del cessionario RAGIONE_SOCIALE. Il qual , perciò, non essendone titolare, non aveva potuto trasferirle, nel 2019, a RAGIONE_SOCIALE, che, a sua volta, non le aveva potute cedere, nel 2021 (il 11/06/20 1) a RAGIONE_SOCIALE che, pertanto, come è stato correttamente ritenuto da Tribunale di Sassari, non essendone titolare, non aveva perciò alcuna legittinnazi5ne a chiedere la revoca del sequestro preventivo delle stesse somme.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, esser do ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pa spese processuali e della somma di euro tremila in favore del ammende. gamento delle a cassa delle
Così deciso il 18/09/2024.