Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42837 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42837 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trent che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di cui artt. 582-583 e 635 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento de scriminante della legittima difesa e, in subordine, si lamenta la mancata applicazione dell’ar cod. pen. in materia di eccesso colposo, oltre a rivelarsi reiterativo di profili di ce adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 8 e 9), non è deduci sede di legittimità in quanto costituto da doglianze di mero fatto, nella parte in cui solle rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riser giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 22242 del 27/01/2011, COGNOME);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l’insussistenza della reci è manifestamente infondato in quanto prospetta carenze motivazionali rispetto ad un provvedimento che invece esprime un iter logico-giuridico lineare, coerente ed esauriente, in è stato valorizzato il legame tra i precedenti penali specifici e la maggiore pericol colpevolezza esibita dall’odierno imputato con i fatti per i quali è processo;
3.1. Considerato, ancora, che con il secondo motivo di ricorso, l’imputato lamenta pure c il delitto di cui all’art. 635 comma primo, avvinto ex art. 81 al più grave reato di lesio 582 e 583 cod. pen., per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, è divenuto proce a querela; conseguentemente, si fa presente che manca agli atti una manifestazione di volontà punitiva da parte della persona offesa del danneggiamento. Il motivo risulta manifestamen infondato, in quanto, nel procedimento in esame, la persona offesa si è validamente costitu parte civile; in questo senso va data continuità al principio secondo cui “nei reati perseguibili a querela di parte, la persona offesa può esprimere la volontà di punizione senza l’impiego formule particolari, ed il giudice può desumerne la sussistenza anche da atti che non contengo la sua esplicita manifestazione, sicché tale volontà può essere riconosciuta anche nell’atto c quale la persona offesa si costituisce parte civile.” (Sez. 2, n. 19077 del 03/05/2011, Rv. 250318, più di recente confermata da Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Rv. 277432; vedi anche Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, COGNOME, in motivazione).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente