Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11560 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11560 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato in SIRIA il DATA_NASCITA
NOME nato in SIRIA il DATA_NASCITA
NOME nato in SIRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte d’assise d’appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; Uditi i difensori degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, i quali hanno insistito nell’accoglimento del ricorso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata; NOME, AVV_NOTAIO, il quale ha
Udito il difensore dell’imputato insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, resa in data 15 novembre 2024, la Corte di assise di appello di Venezia, decidendo in sede di rinvio, ha assolto gli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME ( oltre che NOME, NOME, e COGNOME NOME) dai reati di estorsione e di associazione per delinquere, contestati rispettivamente ai capi E) ed I), perché il fatto non
sussiste, rideterminando la pena per il reato di favoreggiamento di immigrazione clandestina (capo A), esclusa per tutti gli imputati la circostanza aggravante dell’avere favorito l’ingresso illegale di cinque o più persone e per il solo imputato NOME COGNOME anche la circostanza aggravante del numero dei concorrenti prevista dall’art. 12, comma 3 bis, lettera c) bis, d. lgs. n. 286/98.
1.1. La Corte di Assise di Venezia, con sentenza del 18 gennaio 2021, aveva ritenuto gli odierni ricorrenti (in concorso con NOME, NOME COGNOME e NOME, non appellante ) colpevoli dei delitti di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina (capo A), di associazione per delinquere diretta a commettere delitti di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravato (capo I) e del reato di tentata estorsione aggravata ( capo E) , ritenendo fondata l’accusa di avere favorito l’ingresso di numerosi stranieri di nazionalità siriana, fornendo assistenza logistica nel trasporto e sistemazione abitativa, con fine di profitto consistito in ingenti somme versate dai lavoratori quale corrispettivo per la presunta regolarizzazione. A tale conclusione era pervenuta utilizzando le dichiarazioni rese da taluni dei medesimi stranieri.
1.2. La Corte di Assise di appello, con sentenza del 15.9.2021, aveva confermato la condanna degli odierni ricorrenti.
1.3. Questa Corte, con sentenza della Prima Sezione del 12 ottobre 2023, ha annullato la sentenza di appello, nei confronti degli imputati NOME, NOME, NOME e COGNOME NOME ( e di COGNOME NOME, NOME), limitatamente ai capi A), E), I) con rinvio per nuovo giudizio sul punto, ritenendo fondati i motivi che hanno investito l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese da NOME, COGNOME NOME e NOME, tutti già indagati per il delitto previsto dall’art. 10 bis d.lgs. n. 286/98, richiamando l’art. 64 cod.proc.pen. in ragione della stretta relazione tra quest ‘ ultimo reato e quelli di favoreggiamento di immigrazione clandestina (capo A) e di associazione per delinquere finalizzata alla sua realizzazione (capo I) contestati ai medesimi imputati.
Ha, altresì, ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni predibattimentali rese da NOME e NOME, rilevando la non applicabilità dell’ art. 512 bis cod.proc.pen., in ragione della stabile dimora in Italia avuta dai dichiaranti, e tenuto conto che la condizione di illegale presenza sul territorio italiano dei suddetti avrebbe dovuto fare presumere, ai sensi dell’art. 512 cod.proc.pen., come concretamente ipotizzabile un loro allontanamento dal territorio dello Stato.
Ha stabilito, pertanto, la necessità di procedere all’esame in contraddittorio dei suddetti NOME e NOME (con le forme e le garanzie eventualmente
applicabili) e la necessità di nuovo giudizio sulla responsabilità degli imputati, odierni ricorrenti, in relazione ai capi A), E) I), prescindendo eventualmente dal contributo conoscitivo offerto precedentemente dai dichiaranti indicati.
Questa Corte ha, altresì, dichiarato assorbiti i motivi inerenti la qualificazione giuridica del delitto indicato al capo A), la configurabilità del fine di profitto, le circostanze aggravanti contestate in relazione al reato ex art. 12 d.lgs. n. 286 del 1996 e la richiesta di qualificazione giuridica della condotta indicata al capo E) secondo la previsione dell’art. 393 cod.pen.
1.4. La sentenza impugnata ha ritenuto che, epurato dal compendio probatorio l’apporto fornito dai suddetti NOME, NOME e NOME, non sia possibile confermare l’affermazione di responsabilità degli imputati per il delitto associativo indicato al capo I) e per il delitto di estorsione indicato al capo E). Relativamente al delitto di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina (capo A) ha confermato il giudizio di penale responsabilità considerando, preliminarmente, che la condotta non deve essere intesa, unitariamente, come unico reato. In particolare, sul punto, ha precisato di non condividere la configurazione data dalla Corte di assise di primo grado che, nel determinare la pena, aveva stabilito un aumento della pena pecuniaria per ogni persona fatta entrare irregolarmente considerando come unitaria la condotta; ha proceduto, pertanto, ad una valutazione distinta delle condotte realizzate dagli imputati, facendo riferimento ad ogni singolo ingresso irregolare e individuando il nucleo dell ‘ illiceità della condotta nella prospettazione simulata, con riferimento a ciascuno straniero, dell’esistenza di una possibile futura occupazione regolare nel territorio italiano, così da sfruttare le possibilità di ingresso previste dal decreto flussi e nell ‘impieg o successivamente dei medesimi stranieri senza regolare assunzione. A tale conclusione i giudici di rinvio sono pervenuti sulla base delle evidenze restituite da appunti sequestrati nelle abitazioni degli imputati contenenti l’indicazione dei nominativi dei lavoratori irregolari, del numero di ore di lavoro prestate in nero e dei compensi percepiti da ciascuno di essi; dalle dichiarazioni rese da COGNOME NOME in ordine al ruolo avuto, in relazione ad alcuni stranieri, da COGNOME COGNOME il quale aveva riferito che i lavoratori, formalmente assunti dalla sua società, avevano di fatto prestato lavoro in nero alle dipendenze delle famiglie COGNOME e NOME, operative con proprie ditte nel settore edile. I giudici di rinvio hanno, quindi, ritenuto, con riferimento al fine del profitto, che, ancorché non sussista la prova che gli stranieri abbiano versato somme di denaro per poter ottenere il visto di ingresso in Italia (una volta eliminato l’apporto dichiarativo di NOME, NOME e NOME), sussiste, tuttavia, la prova che gli imputati abbiano assunto ‘almeno sette persone’ utilizzandone la prestazione lavorativa a basso costo e sfruttando la loro
condizione di irregolare presenza sul territorio dello Stato, con abuso del sistema che consentiva l’ingresso di stranieri in Italia sulla base di determinati flussi annuali.
NOME ha proposto ricorso con atto a firma del suo difensore.
2.1. Con primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110 cod. pen., 12, comma 1, d. lgs. 286/98 per avere la Corte di rinvio ritenuto il ricorrente responsabile del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in ragione della sola condotta di avere impiegato gli stranieri, sia pure irregolarmente, in un momento successivo al loro ingresso in territorio italiano. Deduce che al ricorrente non è stata attribuita la predisposizione della documentazione necessaria alla stipula di un contratto lavorativo a tempo indeterminato e neppure l’elaborazione di documenti contraffatti per eludere controlli o il fatto di avere fornito un appoggio logistico ai medesimi immigrati (per trasporto, alloggio e altro); sia NOME COGNOME che NOME ( stranieri irregolari che hanno lavorato alle dipendenze del ricorrente) sono entrati in Italia sul presupposto di instaurare rapporti di lavoro con altre ditte e l’attività prestata per il ricorrente è riferibile ad un periodo successivo al loro ingresso ( rispettivamente di sette mesi e un anno); la fattispecie di reato ascritta non può ritenersi integrata da un impiego in nero degli stranieri, successivo al loro ingresso e diverso da quello che aveva costituito oggetto della documentazione necessaria per l’ingresso; la condotta ascritta all’imputato è stata neutra rispetto all’ingresso e alla permanenza dei due lavoratori.
2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di norma processuale in relazione agli artt. 522, comma 2, 517 e 521 cod. proc. pen. per essere stata la condanna pronunciata in relazione ad una circostanza aggravante diversa da quella contestata nel capo di imputazione, riferita all’ avere gli imputati percepito dagli stranieri immigrati un corrispettivo, al fine di procurarne e rendere possibile il loro ingresso, mentre in sentenza il fine di profitto era stato rapportato al l’ avere l’imputato beneficiato indebitamente del lavoro, in nero, degli stranieri irregolari.
2.3. Con terzo motivo denuncia vizio di motivazione relativamente alla ritenuta responsabilità concorsuale dell’imputato nell’immigrazione clandestina di NOME. Deduce, in particolare, che la Corte territoriale pur avendo fatto riferimento al lavoratore suddetto, in sede di motivazione, in realtà aveva successivamente concluso con riferimento ad un altro lavoratore (COGNOME) e tale indicazione non poteva ritenersi frutto di un errore materiale.
2.4. Con quarto motivo denuncia vizio di motivazione relativamente alla ritenuta responsabilità concorsuale dell’imputato nell’immigrazione clandestina di NOME. Deduce, in particolare, un profilo di contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata in quanto, pur essendosi fatto riferimento, in premessa alla posizione del lavoratore NOME, le conclusioni avevano riguardato, in realtà, altro differente lavoratore.
2.5. Con quinto motivo denuncia vizio di motivazione relativamente agli aumenti di pena stabiliti per continuazione interna, relativamente ai molteplici episodi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ascritti.
Hanno proposto ricorso NOME e NOME con atto unico a firma del loro difensore.
3.1. Denunciano, con primo motivo, violazione di norma processuale e nullità della sentenza ai sensi degli articoli 522, 521, 179 cod. proc. pen, essendo stati gli imputati condannati in relazione al capo A) per condotte diverse da quelle indicate nel capo di imputazione. Deducono che: agli imputati era stato contestato di avere, in concorso con altri, compiuto atti diretti a procurare l’ingresso di numerosi stranieri di nazionalità siriana, o comunque favorito la loro permanenza nel territorio dello Stato, e che il fine di trarre profitto era stato rapportato alle ingenti somme di denaro contestate come versate dai lavoratori, quale corrispettivo per la presunta regolarizzazione; la condanna è, tuttavia, intervenuta ( all’esito, peraltro, del giudizio di rinvio) in relazione ad un accordo che non aveva avuto ad oggetto il pagamento, da parte degli stranieri, di una somma di denaro per l’ingresso in Italia bensì la ( falsa) prospettazione di una regolare futura occupazione lavorativa, così da consentire agli stessi di ottenere il visto d’ingresso e determinare le condizioni per la successiva assunzione irregolare da cui gli imputati avrebbero ricavato illeciti guadagni.
3.2. Con secondo motivo deducono violazione di norma processuale e nullità della sentenza, ai sensi degli art. 179 e 521 cod. proc. pen., anche per contrasto con l’art. 6, paragrafo 4 della direttiva 2012/13/UE concernente la definizione dei limiti per una diversa qualificazione giuridica dei fatti da parte del giudice. Richiamano, a tale proposito, la sentenza della Corte di giustizia Ue n. 175 del 9 novembre 2023 sull’onere di comunicazione preventiva agli imputati di qualsiasi modifica della qualificazione giuridica della imputazione e sull’interesse dell’imputato ad esserne tempestivamente informato.
3.3. Con terzo motivo denunciano violazione di legge in relazione all’art. 12 del d.lgs. 286/1998 contestato al capo A) e vizio di motivazione relativamente alla riconosciuta condotta di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina,
ricostruita in modo frazionato per ogni singolo immigrato in luogo di un unico reato.
3.4. Con quarto motivo denunciano violazione di norma processuale in relazione agli artt. 516 e 522 cod. proc. pen. per essere stata l’aggravante prevista dall’art. 12, comma 3, lett. b ) del d. lgs. 286/1998 affermata in relazione ad una condotta diversa da quella indicata nel capo di imputazione senza alcuna preventiva modifica dell’imputazione da parte del pubblico ministero, in violazione dei diritti di difesa dei ricorrenti che non avevano potuto svolgere alcuna difesa sul tema del presunto rapido licenziamento dei lavoratori né sul loro impiego ‘in nero’.
3.5. Con quinto motivo denunciano vizio di motivazione per essere la motivazione della sentenza impugnata priva della necessaria completezza e congruità con violazione degli artt. 192, 533, 546, comma 1, lett. e ) cod. proc. pen. Deducono che relativamente all’ imputato NOME COGNOME – condannato per avere favorito l’ingresso in Italia di numerosi stranieri procedendo ad una iniziale assunzione regolare, per un breve periodo, alla quale sarebbe seguito il licenziamento ed una successiva assunzione ‘ in nero ‘ – non sarebbe stato indicato da quale fonte di prova era stato desunto che tali vicende fossero state preventivamente stabilite o che gli immigrati fossero stati effettivamente licenziati ed avessero lavorato in nero; relativamente a NOME, in quanto privo di una sua ditta, sarebbe ancora più illogico ritenere la sussistenza di un piano preordinato per l’impiego in nero degli stranieri.
3.6. Con sesto motivo denunciano vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità di NOME relativamente all’ingresso di NOME per travisamento di prova relativamente alle intercettazioni del 3-4 Dicembre 2008 in quanto estraneo alla conversazione; denunciano vizio di motivazione relativamente all’ingresso del lavoratore straniero NOME e travisamento di prova, rispetto alla deposizione del teste di p.g. COGNOME in quanto il teste di p.g. avrebbe riferito soltanto del sequestro di alcune patenti libanesi contraffatte intestate ad altro soggetto senza indicare da quale fonte di prova era stato ricavato che il suddetto lavoratore avesse lavorato in nero; relativamente ad COGNOME, il teste di p.g. aveva attribuito la conversazione indicata in sentenza all’imputato NOME COGNOME e non a NOME (allegando perizia trascrittiva); relativamente allo straniero NOME, sarebbe mancata ogni valutazione dell’elemento psicologico e non era stato indicato quale apporto causale fosse riferibile alla condotta dell’imputato.
3.7. Con settimo motivo denunciano violazione di norma sostanziale in relazione agli artt. 157, 160 cod. pen., 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 286/1998 nonché violazione di norma processuale in relazione all’articolo 129 cod. proc.
pen. per non avere la Corte territoriale dichiarato la prescrizione già maturata prima della sentenza impugnata. Deducono che la Corte d’appello avrebbe dovuto applicare la disciplina più favorevole agli imputati, successiva all’agosto 2009, quando la finalità di lucro era stata prevista come aggravante e non più quale requisito costitutivo della fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 12 d.lgs. 286/98; dovendo la data di commissione dei reati essere individuata con riferimento alla data di ingresso di ciascun immigrato, e non già considerando la condotta come unica e protratta nel tempo in relazione a tutti gli immigrati (secondo l’originaria prospettazione) ed essendo l’ingresso più risalente avvenuto il 30 Marzo 2007, e quello più recente il 13 luglio 2009, dovrebbe ritenersi applicabile la pena prevista per la fattispecie base da uno a 5 anni con la conseguente maturazione del termine di prescrizione (pari ad anni 9 mesi quattro e giorni 15).
3.8. Con ottavo motivo denunciano violazione di legge in relazione all’art. 12 d.lgs. 286/98 nonché vizio di motivazione deducendo che la nuova condotta delineata dalla sentenza impugnata integrerebbe, al più, la meno grave fattispecie di cui ai commi 5 e 5 bis dell’art. 12 d.lgs.286/98, di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero stante la mancanza di elementi da cui ricavare che la successiva condotta di licenziamento e riassunzione in nero facesse parte di un accordo fraudolento già preordinato al momento dell’ingresso degli immigrati in Italia, non avendo la sentenza indicato in concreto quale sia stata la condotta antecedente all’impiego dei lavoratori in quanto le dichiarazioni di NOME e le parziali ammissioni di NOME non sarebbero relative agli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La sentenza impugnata, inoltre, avrebbe omesso: di individuare quali atti di nullaosta e quali contratti di soggiorno siano stati richiesti da ciascun imputato e con riferimento a quali soggetti stranieri; di considerare l’efficacia dei contratti di locazione di alloggi e di utilizzo delle autovetture messe a disposizione dei soggetti stranieri, nell’ambito di un sinallagma lavorativo complessivo; di valutare l’elemento soggettivo con specifico riferimento alla consapevolezza degli imputati circa la diversa presunta finalità dell’ingresso dei lavoratori.
3.9. Con nono motivo denunciano violazione di legge in relazione gli artt. 81, 133 cod. pen. dolendosi della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche anche per i reati satelliti in continuazione, nonché vizio di motivazione in relazione alla mancata indicazione della pena per il reato base e per la non congruità degli aumenti per la continuazione.
Il Procuratore generale si è riportato alla requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
I difensori degli imputati NOME e NOME hanno insistito nell’accoglimento del ricorso, riportandosi anche alla memoria successivamente depositata.
I l difensore dell’imputato NOME ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati in relazione alla denunciata violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di primo grado.
1.È fondata, invero, la censura comune agli imputati legata alla prospettata nullità della sentenza per essere stata diversamente ricostruita la condotta ritenuta integrare la fattispecie contestata di reato, essendo stato ricostruito il fine di profitto in modo indiretto, rapportandolo alle utilità realizzate dagli imputati attraverso lo sfruttamento del lavoro in nero degli stranieri, a fronte di un editto accusatorio che lo descriveva diversamente e in modo diretto ricollegandolo alle ‘ ingenti somme versate dai lavoratori quale corrispettivo per la presunta regolarizzazione’.
L’art. 521, comma 2, cod.proc.pen., al fine di tutelare il diritto di difesa dell’imputato, impone al giudice, che accerti che «il fatto è diverso» da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518, comma 2, cod. proc. pen.), di pronunciare un’ordinanza con cui dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero.
L’art.518 cod.proc.pen. considera l’ipotesi dell’emersione nel corso del processo di un «fatto nuovo» a carico dell’imputato, non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e perseguibile d’ufficio, prevedendo che in tal caso si proceda nelle forme ordinarie, salva l’autorizzazione alla contestazione suppletiva, in udienza, con il consenso dell’imputato, e purché non ne derivi pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che per «fatto nuovo», regolato dall’art.518 cod.proc.pen., si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo thema decidendum ; invece, per «fatto diverso», considerato dal comma 2 dell’art.521, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti
connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una correlativa puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato ( Sez. 6, n. 23473 del 19/03/2025, Rv. 288246 -01; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Rv. 275928 -01; Sez. 5, n. 2295 del 03/07/2015 – dep. 2016, Rv. 266019; Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Rv. 256861; Sez. 5, n. 10310 del 25/08/1998, Rv. 211477).
Le disposizioni che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell’imputazione e la correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, sono funzionali ad assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa dell’imputato, sicchè, tenendo conto delle finalità alle quali esse sono dirette, non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto da una modificazione dell’imputazione che determini incertezza sull’oggetto dell’imputazione e pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME NOME, Rv. 205617).
L’indagine volta ad accertare la violazione non deve, d’altra parte, esaurirsi nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’ iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto (Sez. 3, n. 9457 del 19/01/2024, Rv. 286026-01; Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Rv. 281817-03; Sez . 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278093 -01; Sez. 5, n. 50326 del 16/9/2014, Rv. 261420).
Alla luce delle superiori indicazioni ermeneutiche, la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile, dunque, nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d’imputazione non contenga l’indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva, tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Rv. 284713 -02).
Va esclusa una violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l’imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa (Sez. 5, n. 41534 del 09/10/2024, G., Rv. 287231 – 01; Sez. 3, n. 9457 del 19/01/2024, E., Rv. 286026 -01; Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025 – 01; Sez. 2, n. 15585, del 3/02/2021,
COGNOME, Rv. 281118 – 01; Sez. 5, n. 5083 del 04/01/2020, COGNOME, Rv. 278143 -01; Sez. 6. N. 11956 del 15/02/2017, Rv. 269655 -01).
Anche nell’ottica del rispetto del principio del giusto processo, previsto dall’art. 6 CEDU, la Corte EDU nella sentenza Drassich, del 11/12/2007, n. 25575 , ha posto l’accento sulla ineludibile necessità dell’imputato ad essere informato, comprendente anche la qualificazione giuridica dei fatti contestati.
Questa Corte ha adeguato la sua giurisprudenza a tali principi circoscrivendo la portata del principio nei soli ambiti che non consentono all’imputato di rielaborare la propria linea difensiva. Con particolare riferimento ad ipotesi in cui la diversa qualificazione del fatto risulti effettuata dal Tribunale è stato ritenuto che l’osservanza del diritto al contraddittorio – in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l’imputato è chiamato a risponderesancito dall’art. 111, comma terzo, Cost. e dall’art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia – è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l’imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021 Rv. 281817 -03; Sez. 4, n. 4917 del 13/11/2019, Rv. 277948 -01; Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012 – dep. 2013, COGNOME e altro, Rv. 254135).
La violazione, dunque – secondo la impostazione tutt’altro che formalistica della Corte di Strasburgo – deve aver comportato un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell’addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti. (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 26443801, in motivazione).
2.Nella fattispecie in esame la Corte di rinvio – a seguito della sentenza rescindente di questa Corte che ha affermato l’inutilizza bilità di talune fonti dichiarative di accusa- ha ricostruito in termini diversi la condotta degli imputati accertata individuando il fulcro della contestata condotta di favoreggiamento dell ‘ immigrazione clandestina, per fine di profitto, nell’avere gli imputati approfittato della condizione di irregolarità dei lavoratori stranieri, entrati in Italia grazie al decreto flussi sulla base di una proposta di assunzione solo formale, assumendoli, successivamente al loro ingresso, irregolarmente in nero.
La sentenza impugnata ha escluso la diversità del fatto considerando che ‘nell’imputazione vi è il richiamo tanto alle somme versate dagli stranieri, quanto al loro impiego nei cantieri edili gestiti dagli imputati’ ( pag. 5).
Tuttavia, il capo di imputazione aveva ricollegato il fine di profitto alle ingenti somme versate dai lavoratori, quale corrispettivo per la presunta regolarizzazione, anticipatamente o trattenute di mese in mese sulla retribuzione pattuita per il lavoro prestato, e la condotta di favoreggiamento alla fornitura di mezzi di trasporto dall’aeroporto al luogo di abitazione, oltre che alla predisposizione di alloggi in favore degli stranieri irregolari, arrivati in Italia privi di visto di ingresso, ovvero muniti di una richiesta di nulla osta e di una proposta di contratto di lavoro, anche da parte di altri datori di lavoro, diversi dai ricorrenti, in realtà fasulli.
Dalla lettura della sentenza impugnata, e di quella di primo grado, emerge, pertanto, la diversità della individuazione dell’addebito non più ricondotto ad un accordo sinallagmatico fra imputato e straniero, precedente all’ingresso di quest’ultimo in Italia, bensì ad uno sviluppo successivo degli eventi, ovvero ad una condizione di successivo impiego irregolare dei medesimi lavoratori alle dipendenze degli imputati. Sono fondate, altresì, le doglianze difensive espresse in ordine alla sussistenza di condizioni anche temporali diverse rispetto all’assunzione di ciascuno dei medesimi singoli lavoratori che non consentono di individuare uno schema comportamentale ripetitivo e riconducibile ad uno schema unitario -essendo stati, in alcuni casi, i lavoratori chiamati a lavorare senza regolare assunzione dopo un iniziale regolare rapporto di lavoro durato anche mesi . È innegabile, peraltro, che rispetto all’evolversi degli eventi successivi all’ingresso dei lavoratori stranieri in Italia, gli imputati non siano stati nelle condizioni di difendersi e di prospettare, nel rispetto del contraddittorio procedimentale, eventuali circostanze utili a contestualizzare, eventualmente, la loro posizione rispetto a ciascuna delle assunzioni irregolari effettuate.
Peraltro, le difese deducono la mancanza di elementi da cui ritenere che la cessazione del rapporto di lavoro degli stranieri irregolari fosse già prevista, ab initio , prima del loro ingresso e che il fatto che il rapporto di lavoro ha avuto svolgimento anche se per poche settimane (talora) non denota di per sé un accordo illecito. Rispetto a tali doglianze, inerenti un profilo decisivo, non è dato cogliere dalla trama motivazionale della sentenza impugnata alcun elemento idoneo a confutarlo.
Anche rispetto all ‘ulteriore deduzione concernente la mancanza di prova di elementi da cui escludere che le condotte successive allo svolgimento del rapporto di lavoro siano state frutto di necessità contingenti concretizzatesi per fattori esterni oltre che di una mancata adeguata valutazione dell’elemento
soggettivo del reato deve rilevarsi un ‘assenza argomentat iva nella sentenza impugnata e, peraltro, non risulta compiuto, siccome censurato dalle difese, il dovuto approfondimento rispetto ai profili decisivi sopra indicati, con conseguente vulnus per il diritto di difesa degli imputati.
In conclusione, pertanto, i ricorsi devono essere accolti con annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado e rinvio alla Corte di assise di Venezia in diversa composizione che procederà a nuovo giudizio nel rispetto delle indicazioni ermeneutiche sopra precisate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio alla Corte di assise di Venezia in diversa composizione.
Così è deciso, 05/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME