Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12812 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12812 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ASTI il 22/07/1965
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 3 giugno 2024, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 624-bis, 6 comma 1, n. 2 e 99, comma 4, cod. pen., concedendogli le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle aggravanti contestate e rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in Asti il 16 agosto 2017); la
che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
che in data 20 febbraio 2025 è stata depositata memoria nell’interesse del ricorrente a firma del suo difensore, Avvocato NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, con il quale si eccepisce il difetto di correlazione tra l’imputazione la sentenza, è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «Deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui nell’imputazione risulti una data del commesso reato diversa da quella effettiva, a condizione che dagli atti emerga il tempo di consumazione del reato e che l’imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli» (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Rv. 260009), come nel caso che occupa (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); è, infatti, ius receptum che «In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la mutazione della mera descrizione del fatto, che, senza incidere sulla sua storicità, sia volta a rendere quello riportato nell’imputazione conforme a quanto risulta dagli atti e, quindi, è not all’imputato, non preclude al giudice di pronunciarsi sullo stesso, né gli impone di restituire atti al pubblico ministero, in quanto non costituisce modifica dell’imputazione, rilevante ai sens dell’art. 516 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 17829 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 275455; Sez. 5, n. 4175 del 07/10/2014, dep. 2015, Rv. 262844);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente