Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41291 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41291 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
L 1.AVV_NOTAIO ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Torino 1’8 novembre 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Asti il 31 marzo 2023 ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto contestato come commesso il 30 marzo 2023, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.
L’imputato si affida ad un unico motivo con cui lamenta vizio di motivazione, che sarebbe incongrua e contraddittoria quanto al diniego della conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, come richiesto dalla Difesa.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie (condizioni economiche dell’imputato, che non danno garanzia di assolvimento della pena pecuniaria, e precedenti penali, che non consentono di escludere il pericolo di recidiva: p. 2) ed immune da vizi logicogiuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Le doglianze risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata.
La scelta del trattamento punitivo risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/09/2024.