Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40107 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40107 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/11/2022 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore, avvocato COGNOME del foro di RIMINI che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendo l’annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME ha proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali e reali, che il 21/11/2 ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti del ricorrente, qual legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto 69.674 giocattoli, raccolti 1.777 colli di merce, aventi origine e provenienza dalla Cina, in quanto ritenuti art riproducenti marchi LEGO JURIS, LEGO A/S e SPIN MASTRER TOYS contraffatti.
Il Tribunale del riesame, infatti, ha riconosciuto il fumus commissi delicti – in relazi reato di cui all’art. 474 cod. pen. e, conseguentemente, anche al reato di cui all’art. 648 pen. – sulla base delle conclusioni a cui sono pervenuti vari consulenti tecnici incaricati verifiche sui prodotti originali, ritenuti in possesso delle necessarie competenze tecniche esaminare i beni in sequestro, anche in collaborazione con le aziende titolari dei marchi questione, sicché si è ritenuto che i prodotti sequestrati fossero idonei a trarre in inga terzi, ingenerando errore circa l’origine dei prodotti, sull’autenticità o meno di questi marchi. Il tutto rilevando che, anche qualora all’esito di perizie disposte dal pubblico mini o in dibattimento si dovesse escludere l’ipotizzabilità di una delle condotte di cui all’a c.p., comunque si sarebbe in presenza di indizi del reato di cui all’art. 517 cod. pen.: perché, con riferimento all’assunto secondo cui per alcuni prodotti sarebbero stati riprodo non già “marchi” bensì “disegni”, la configurabilità del reato di cui all’art. 474 cod discende anche dalla categoria dei cd. “marchi figurativi”, che non rappresentano un “nome”, ma un’opera dell’ingegno creativo e come tali tutelati comunque.
Il Farnese ha affidato il ricorso a tre motivi di impugnazione:
1.1. Violazione di legge per difetto di autonoma valutazione a norma degli artt. 29 comma 1 e 292 comma 2 c) bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione, da ritenersi erronea e del tutto apparente, non essendo stato annullato il provvedimento del GIP nonostante questo non avesse in alcun modo valutato gli elementi forniti dalla difesa con memoria depositata a P.M. – con richiesta di archiviazione – il giorno stesso della richiesta di applicazione misura e che, pertanto, lo stesso pubblico ministero avrebbe dovuto inoltrare al GIP.
1.2. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, trattati congiuntamente, la difes dedotto la violazione degli artt. 474 cod. pen. e 648 cod. pen. ed altresì la violazione di l per mera apparenza di motivazione, in ordine al fumus della sussistenza dei delitti previs dalle stesse norme di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., non potendosi attribu apoditticamente il valore di perizie a quelle che sono semplici dichiarazioni scritte proveni dalle società titolari dei diritti di proprietà industriale asseritamente, dichiarazioni dall contesta possa emergere addirittura “inconfutabilmente” il fumus del delitto di cui all’art. cod. pen.
. Si contesta, quanto ai prodotti a marchio CQGO che ci sia stata contraffazione dei marchi e non già una mera violazione di disegni o modelli inidonea ai fini di cui all’art. 474 cod. pe
Si menzionano pronunce della cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che escluderebbero la registrazione del marchio Lego, mentre i marchi tridimensionali del Cubo di Rubik sarebbero stati dichiarati invalidi e si deduce che le valutazioni del Tribunal riesame in ordine ad una configurabilità del reato di cui all’art. 517 cod. pen. anche nel cas semplice somiglianza del prodotto con quello originale porterebbe ad un’estensione analogica in malam partem del precetto penale. Il provvedimento impugNOME, inoltre, viene censurato dal ricorrente sul rilievo che non indica quelle che dovrebbero essere considerate le caratteristi individualizzanti e peculiari dei modelli che si assumono violati, né tali caratteri emergerebbero nel verbale di sequestro o in quelle che impropriamente vengono indicate come “perizie”.
Si assume, inoltre, che per quanto riguarda il cubo di Rubik difetterebbe il fumus d deliitto in contestazione per essere scaduto il brevetto di invenzione nel 1995, per nu assoluta dei marchi tridimensionali Spin Master, sicché difetterebbe qualsiasi violazione idon a configurare i reati astrattamente ipotizzati
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, infatti, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendo comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazio così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 29/05/2008, Rv. 239692; conf. SU., 29/5/2008 n. 25933, non massimata sul punto).
3.1. Nessuno di tali vizi è riscontrabile nel provvedimento impugNOME che, con un congruo percorso argomentativo, ha evidenziato una pluralità di elementi, fondati prevalentemente sull’esame della documentazione in atti, che hanno indotto a riconoscere il fumus dei rea ipotizzati, sufficiente a giustificare il provvedimento di sequestro. Né la motivazion provvedimento impugNOME può ritenersi del tutto assente per non avere il Tribunale del riesame esplicitamente esamiNOME le doglianze di cui ad una memoria difensiva, atteso che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, espressamente ricordata dall’ordinanza impugnata, se può dirsi che il Tribunale era tenuto ad esaminare i temi dedotti, al tem stesso deve rilevarsi che non occorre una risposta puntuale per ogni tema, ben potendosi ammettere una valutazione complessiva destinata implicitamente a superare le doglianze dedotte. Inoltre, in tale ottica, può ravvisarsi in concreto un vizio di motivazione solo in i temi sollevati fossero idonei a disarticolare il ragionamento probatorio proposto, atteso
solo in. tale caso la motivazione per relatíonem si sarebbe dovuta reputare inidonea a fornire risposta implicita alle varie deduzioni difensive (Cass. Sez. 6, n. 1915 del 29/10/20 Nappello)
3.2. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili per la loro manife infondatezza, non potendosi in alcun modo ritenere assente la motivazione in ordine al mero “fumus” dei reati ipotizzati, laddove questa ha legittimamente valorizzato le valutazi espresse da vari consulenti tecnici, individuati nei soggetti responsabili delle verific prodotti originali, ritenuti in possesso delle necessarie competenze tecniche per esaminare beni in sequestro.
Si tratta di valutazioni certamente idonee ad essere valutate ai fini del riconoscimento fumus dei reati ipotizzati, soprattutto ove si consideri che, per consolidata giurisprudenz questa Corte, anche in tema di valutazione di prova testimoniale resa in dibattimento, il divi di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed ineren sua abituale e specifica attività giacché, in tal caso, l’apprezzamento diventa inscindibile fatto. (Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, Rv. 278086, fattispecie in tema di detenzione per vendita di prodotti con marchio contraffatto, in cui la Corte ha ritenuto correttamente acqui e valutata dal giudice di merito la deposizione di un ispettore dell’azienda titolare del mar all’esito dell’accertamento di natura tecnica effettuato).
Anche il richiamo alla configurabilità dell’art. 517 cod. pen., operato dall’ordin impugnata e contestato dal ricorrente, evidenzia che il provvedimento è dotato di motivazione reale e non apparente, né può ritenersi che lo stesso proponga un’analogia in malam partem, giacché, invece, si limita ad evidenziare che sarà l’eventuale giudizio di merito a meg qualificare la fattispecie di reato, alla luce dei principi ripetutamente evidenziati da Corte di Cassazione, secondo cui ai fini dell’integrazione dei reati di cui agli artt. 473 cod. pen., posti a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la mater contraffazione o alterazione dell’altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingene confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall’art. 517 ter cod. pen., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolar proprietà industriale, il quale ricorre sia nell’ipotesi di prodotti realizzati ad imitazion con marchio altrui, sia nell’ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti “o da parte di chi non ne è titolare (Sez. 3, n. 14812 del 30/11/2016 Rv. 269751: applicazione di questo criterio discretivo la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto immune da vizi la sente impugnata che aveva escluso il reato di cui all’art. 474 cod. pen. non sussistendo contraffazione del marchio, riconoscendo però l’integrazione del reato previsto dall’art. 517 cod. pen. per l’indebito sfruttamento di un segno distintivo altrui mediante la riproduzione modo parassitario, dei connotati essenziali; cfr. anche Sez. 3, n. 14812 del 30/11/2016, Rv 269751).
Al rigetto del ricorso la dichiarazione di inammissibilità del ricorsi consegue, disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spe processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si determina equitativamente in euro duemila.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6 aprile 2023
Il Consigliere estensore
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Il Preside