Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3537 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3537  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI H DATA_NASCITA
,a vverso l’ordinanza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI c tA b avi >>-, .9i”
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli veste di Giudice dell’esecuzione – ha rigettato l’istanza a mezzo della NOME COGNOME aveva chiesto l’unificazione ex art. 671 cod. proc. pen. tre sentenze emesse per violazione degli artt. 73 e 74 d.P.R. 09 ottobre 199 309, relativamente a fatti commessi in Napoli, rispettivamente “dal 2004 in p “a luglio 1998” e il “29/01/2006”.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, tramite il difensore av AVV_NOTAIO, deducendo violazione degli artt. 81 e 671 cod. proc. pen. riferimento all’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nonché contraddit della motivazione, in ragione del contrasto esistente con le ordinanze applic della continuazione, emesse a carico di NOME COGNOME, coimputato pe medesimi fatti, nonché per omesso dialogo con la motivazione della sentenza condanna emessa dalla Corte di appello di Napoli il 30/01/2017.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza motivi addotti. Secondo le linee interpretative emerse nella presente se legittimità, in ordine al tema della compatibilità o meno della continuazio reato associativo e singoli reati fine non è, di regola, ravvisabile un rilevante ai fini della continuazione, posto che, normalmente, al momento d costituzione della associazione, i reati fine sono previsti solo in via generica, il che contraddice il presupposto della ideazione comune, posto che dato richiede una identificazione, sia pure di massima, dei singoli f commettere. Tale vincolo, si è anche precisato, potrà ritenersi sussistente so nella eccezionale ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del criminoso o dalla adesione ad esso, un determinato soggetto – nell’ambito generico programma criminoso – abbia già individuato uno o più specifici fatt reato, da lui poi effettivamente commessi (tra le molte, Sez. 1 n. 653 18/12/1998, Zagaria, rv 212348). Analogamente, si è affermato che è ipotizzabi la sussistenza della continuazione tra reato associativo e reati fine a con che questi ultimi siano già stati programmati al momento della costituzione delld associazione (orientamento, quest’ultimo, ribadito da Sez. 1, n. 1263 28/03/2006, COGNOME, rv 234100).
3.1. In ogni caso, è stato opportunamente sottolineato, anche ne1 giurisprudenza successiva, che il problema della configurabilità della continuaz tra reato associativo e reati-fine non va impostato in termini di compati strutturale, in quanto nulla si oppone a che, sin dall’inizio, nel pro
criminoso dell’associazione, si concepiscano uno o più reati-fine individuati loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo ravvisare una identità di disegno criminoso. Ne consegue che tale problema risolve in una quaestio facti, la cui soluzione è rimessa, di volta in volta, all’apprezzamento del giudice di merito (tra le altre, Sez. 5 n. 446 18.10.2005, rv 232797).
3.2. Ora, aderendosi a tale ultimo orientamento, va affermato che, nel c in esame, la quaestio facti di cui sopra è stata risolta – dal giudice del merito – c approfondita analisi dei singoli episodi delittuosi, della loro genesi prossim loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui ‘ridisc è pertanto preclusa in sede di legittimità. Sotto tale profilo, la critica introduce una sostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentaz operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio legittimità. Da ciò deriva la inammissibilità del proposto ricorso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve es dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamen una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sen dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 07 dicembre 2023.