Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28627 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28627 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Roma ha respinto l’istanza diretta ad ottenere, nell’interesse di NOME COGNOME, il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra reati giudicati con le sentenze:
del COGNOME per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 27 novembre 2013, ex art. 444 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile il 20 dicembre 2013, di applicazione della pena di anni due mesi dieci di reclusione ed euro 12.445 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 27 agosto 2013 in Bologna;
della Corte di appello di Roma del 21 marzo 2022, divenuta irrevocabile in data 10 marzo 2023, di condanna alla pena di anni sei e mesi dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 74, comma 2, TU Stup, commesso in Taranto Bari e altrove, accertato dal mese di luglio al mese di dicembre 2011, nonché per i reati di cui agli artt. 110, cod. pen., 73 TU Stup., commesso in Caracas il 25 agosto 2011 e dagli artt. 56, cod. pen., 73 Tu Stup, commesso in Roma fino al 5 gennaio 2012.
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie doglianze ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen., quanto all’interpretazione del concetto di unicità del disegno criminoso e degli oneri di allegazione in capo al condannato, con correlato vizio di motivazione.
La Corte territoriale ha affermato che non si può ritenere, in assenza di qualsiasi prova in tal senso, nonché di qualsiasi ulteriore specifico indicatore, che i vari episodi siano stati posti in essere in base ad un’unica progettazione unitaria, tale da reputarsi tutte le condotte inserite nel programma di attività delinquenziale.
Si deduce che la motivazione non è specifica rispetto alle ragioni devolute con l’istanza di applicazione della continuazione.
La Corte di appello di Roma sostiene che difetta il requisito della ravvicinata distanza cronologica dei fatti, perché questi sarebbero stati commessi nell’arco temporale di due anni, nonché a distanza di circa un anno e otto mesi l’uno dagli altri.
Questo dato, per il ricorrente, sarebbe erroneo perché non corrispondente alle risultanze delle sentenze di condanna secondo le quali la data di commissione del reato di cui alla sentenza del Tribunale di Bologna, del 27
agosto 2013, si parametra alla data dell’arresto e del sequestro dello stupefacente.
Dal verbale di arresto, tuttavia, risulta che questo non è avvenuto in modo casuale ma sulla base dell’intervento investigativo della Guardia di finanza che stava indagando sull’attività di importazione dall’estero, svolta in modo organizzato, di sostanza stupefacente.
Tale approvvigionamento deve, quindi, retrodatarsi nel tempo anche in considerazione dei rapporti e delle condotte di NOME COGNOME tenute negli anni 2011 e 2012.
Ciò, per il ricorrente, si desumerebbe anche dalle spontanee dichiarazioni rese dal condannato all’atto della perquisizione del sequestro di Bologna.
Si tratta di fatto che, a parere della difesa, già emergeva nell’ordinanza di applicazione della misura cautelare del COGNOME per le indagini preliminari del tribunale di Bologna, atto nel quale l’indagato è individuato come soggetto ben inserito in un gruppo criminale, con basi in Spagna, Italia e Sud America da cui proviene la cocaina.
Sicché, lo stupefacente, rinvenuto in data 27 agosto 2013, sarebbe stato oggetto di approvvigionamento sicuramente precedente alla data di perquisizione e sequestro.
Del resto, parte della sostanza era custodita nell’appartamento del ricorrente, quindi la condotta di approvvigionamento è senz’altro più risalente rispetto alla data del 27 agosto 2013.
Dunque, la distanza temporale, come individuata dalla Corte territoriale, tra i fatti di cui alla partecipazione dell’associazione volta all’approvvigionamento di stupefacente e i fatti di Bologna non può essere così ampia.
Le due sentenze attengono, invece, a parere del ricorrente, a fatti della stessa tipologia, ai quali NOME COGNOME ha preso parte come procacciatore di sostanza stupefacente, ruolo collegato alla sua capacità di interfacciarsi con la Spagna e con il Sudamerica da cui lo stupefacente stesso, oggetto di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria di Bologna, proveniva.
Sicché, a parere del ricorrente, non rileva il luogo in cui lo stesso condannato risulta essere stato attinto da misure cautelari ma deve darsi risalto alla circostanza che l’imputato, in entrambi i procedimenti, risulta residente in Cattolica, luogo dove svolgeva regolare attività e viveva con la famiglia.
Che si tratti di condotte di approvvigionamento di sostanza stupefacente importata in Italia, si ricava dallo stesso interrogatorio reso dal condannato, nell’ambito del procedimento penale instaurato presso l’Autorità giudiziaria di Bologna, laddove il COGNOME per le indagini ha ricordato che il condannato era reo confesso e si era difeso raccontando di essere stato costretto a ricevere lo stupefacente in sequestro per pagare un debito nei confronti di tale COGNOME, in
quanto scappato dalla Spagna appropriandosi di danaro appartenente a tale soggetto. L’imputato, dunque, si è occupato dell’approvvigionamento di sostanza stupefacente proveniente dal Sudamerica per il tramite di questo soggetto.
Si tratta di dato che risulta anche nella sentenza emessa dal COGNOME per le indagini preliminari del tribunale di Roma, riformata dalla Corte di appello di Roma, dove si rileva come NOME COGNOME era in contatto con tale NOME, indicato come riferimento in Colombia per le attività legate al traffico di cocaina.
Sicché, si considera erroneo l’assunto della Corte territoriale laddove questa individua il reato di cui alla sentenza sub 1 frutto di estemporanea occasione, colta nell’ambito di un generico programma delinquenziale cui NOME COGNOME ebbe ad improntare in quel periodo la propria vita.
Secondo la difesa, dalla lettura dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal COGNOME per le indagini preliminari di Bologna, emerge, invece, come la disponibilità di approvvigionarsi di sostanza stupefacente da parte di NOME COGNOME non sia stata frutto di un’opzione estemporanea.
Anzi, il giudice individua il ricorrente come soggetto ben inserito in un gruppo criminale, con base in Spagna Italia e Sudamerica, luogo dal quale lo stupefacente è indicato come provenire.
In entrambi i provvedimenti, dunque, ricorre il medesimo dato della provenienza della cocaina dal Sudamerica e, in entrambi i casi, per il tramite di tale COGNOME. Ciò renderebbe evidente come i reati appartengano ad un unico disegno criminoso cioè la volontà dell’imputato di assecondare le richieste di importazione in Italia di stupefacente proveniente da parte del detto COGNOME.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1.11 ricorso è infondato.
1.2.La ratio decidendi del provvedimento impugnato relativa alla distanza temporale tra i fatti oggetto delle due sentenze irrevocabili viene attinta, dal motivo di ricorso, con argomenti generici, i quali non specificano, puntualmente, il momento temporale in cui dovrebbe essere retrodatata la condotta di approvvigionamento dello stupefacente detenuto e sequestrato all’imputato nel mese di agosto del 2013.
Del resto, gli argomenti devoluti sono versati in fatto e non si ricavano dalla lettura del provvedimento definitivo di applicazione di pena concordata, ma pretenderebbero il riesame di atti (ordinanza custodiale, verbale di perquisizione e sequestro), non consentito in questa sede, trattandosi peraltro di
provvedimenti che non si indicano come già prodotti al COGNOME dell’esecuzione e illustrati, in quella sede, nello stesso senso prospettato con il ricorso per cassazione.
1.3. Inoltre, il ricorso non affronta la questione, in diritto, relativa riconoscimento del vincolo della continuazione tra reato associativo e reato fine secondo cui il reato fine deve essere programmato, pur se nelle sue linee essenziali, al momento iniziale dell’adesione al sodalizio, nel caso di specie risalente, invero, al luglio 2011. Né sono allegati elementi per i quali senz’altro la condotta accertata nel mese di agosto del 2013 debba essere retrodatata aliuglio 2011.
Dunque, la censura non tiene conto dell’indirizzo giurisprudenziale costante secondo il quale (tra le altre, Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, COGNOME, Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481) non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab initio, anche perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali.
1.4. In definitiva, il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito immune da illogicità manifesta, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l’intera serie, pur nelle sue, grandi linee, fosse stata programmata al momento dell’adesione al sodalizio (che risale al 2011) di NOME COGNOME. Né in tal senso militano gli elementi di fatto dedotti, quali l’assunzione di un medesimo ruolo (“procacciatore” di stupefacente) e il coinvolgimento di uno stesso complice.
Si osserva, peraltro, che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 3 n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451), in tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale, conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere.
Di qui l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti (nel caso al vaglio peraltro non sussistente) ovvero all’identità dei titoli di reato in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto – piuttosto – di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate al
sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580).
Ciò in quanto il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, l contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare l presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultin comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 23 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente