Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37364 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37364 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/12/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 4 dicembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze emesse:
dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Milano, in data 4 ottobre 2019, divenuta irrevocabile il 20 settembre 2022, di condanna alla pena di anni quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 416, 110, 640, 494, 476, comma 2, 497 -bis cod. pen.;
b) dal Tribunale di Monza, in data 13 settembre 2019, divenuta irrevocabile il 10 giugno 2022, di condanna alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 494 e 648 cod. pen.;
dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in data 12 dicembre 2019, divenuta irrevocabile il 25 gennaio 2022, di condanna alla pena a,”, anni tre mesi dieci di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.
Il Giudice dell’esecuzione ha rilevato come i fatti, seppur in parte riconducibili al medesimo genus, si differenziano per modalità esecutive, mezzi utilizzati, persone offese, luoghi di commissione, nonché per tempi di consumazione, essendosi gli stessi dipanati in un arco temporale considerevole.
NOME COGNOME, con atto del suo difensore, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Il Giudice dell’esecuzione si sarebbe limitato a riprodurre, all’interno del provvedimento impugnato, mere argomentazioni generiche, omettendo di analizzare le singole e specifiche condotte delittuose ascritte al ricorrente.
Peraltro, illogico risulta il riferimento all’eterogeneità dei reati, al luogo tempus commissi delicti, alla diversità delle persone offese.
Infine, le considerazioni spese dal decidente si pongono in contrasto con quanto statuito dal giudice della cognizione, il quale, nell’ambito del procedimento di cui alla sentenza sub a), ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra cinque episodi delittuosi, del tutto analoghi a quelli oggetto delle altre sentenze di condanne, valorizzando, a tal fine, la partecipazione di COGNOME all’associazione criminosa.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse – deve apprezzare l’esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire, ove rinvenuti, la qualificazione del condotte in termini di unicità del disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria, sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali, da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica i trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (tra le altre, Sez. 1, n. 40123 del 22.10.2010, Rv. 248862).
Ciò perché la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i divers reati commessi) che caratterizza il reato continuato.
La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – per natura indiziaria, atteso che,trattandosi di accertamento relativo ad un atteggiamento psicologico ( lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori – tra le diverse condotte poste in essere – che non siano però espressivi di un’indefinita adesione ad un sistema di vita. Rilevano pertanto la omogeneità delle condotte illecite, la non elevata distanza temporale tra le medesime e ogni altro indicatore logico idoneo a dimostrare la eventuale deliberazione unitaria.
Deve, inoltre, ricordarsi che il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda, anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento. Il decidente, dunque, può escludere l’esistenza del vincolo in questione solo previa dimostrazione dell’esistenza dì
specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata ai sensi dell’art. 671 cod. pr pen., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione (tra le altre, Sez. 1, n. 37041 del 26/06/2019, Rv. 276944; Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Rv. 271903).
Ciò posto, nel caso in esame le argomentazioni espresse dal Giudice dell’esecuzione per giustificare il diniego della continuazione non realizzano una corretta applicazione dei principi esposti.
Il provvedimento impugnato si limita a indicare, genericamente, la diversità delle modalità esecutive, dei mezzi utilizzati, delle persone offese, senza 5; n specificare, compiutamente, in cosavconsistita tale riscontrata diversità.
Inoltre, l’ordinanza impugnata ha del tutto trascurato la valutazione sulla sussistenza del medesimo disegno criminoso, già compiuta in sede cognitoria con riferimento a taluni reati, maturati in un contesto di prossimità spaziale e temporale rispetto agli altri, giudicati con i due ulteriori titoli, in relazione ai si chiede di riconoscere il vincolo della continuazione.
Tanto, a maggior ragione se si considera, come dedotto, che il dies a quo dei reati di cui alla sentenza sub a) coincide con il 5 agosto 2015, ceRsklef-ate che, quindi, l’ambito temporale esaminato in quella sede coincide con quello, k di cui alla sentenza sub c), in cui sono collocati gli altri reati, peraltro omogenei (falsi e truff rispetto a quelli sub a). Inoltre, si trascura che i primi di cui alla sentenza sub si porrebbero in epoca immediatamente successiva ai fatti giudicati con la sentenza sub b).
La motivazione del Giudice dell’esecuzione resa sul punto è apparente, oltre che travisante quanto alla diversità di luoghi, nonché manifestamente illogica, come dedotto in ricorso, quando sottolinea la diversità delle persone offese, dato, invero, non decisivo posto che, diversamente, i più reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo della continuazione non potrebbero mai essere ritenuti avvinti dal vincolo in parola se non posti in essere nei confronti della medesima persona offesa.
Va, pertanto, alla luce di quanto precisato, sollecitata una nuova valutazione della domanda di riconoscimento della continuazione, previo annullamento della decisione impugnata, come da dispositivo, individuandosi, quale giudice del rinvio competente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, diversa persona fisica (Corte Cost. n. 183 del 2013).
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Milano Ufficio RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 7 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente