Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32282 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32282 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 02/09/1976
avverso l’ordinanza del 20/02/2025 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento
con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Campobasso, quale giudice dell’esecuzione, riconosceva il vincolo della continuazione tra due sentenze con le quali NOME COGNOME – quale amministratore della società “RAGIONE_SOCIALE” era stata condannata per reati fiscali, mentre aveva rigettato la richiesta di considerare, ai fini dell’art. 81 cod. pen., anche la condanna per bancarotta fraudolenta documentale non avendo il Tribunale rilevato elementi da cui desumere che l’emissione delle fatture inesistenti era GLYPH effettivamente collegatee all’intento di far fallire la Società.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo denunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e il relativo vizio motivazionale sulla ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della continuazione, essendo le condotte illecite per le quali era intervenuta condanna riferibili alla medesima Società in un unico contesto temporale e spaziale.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di essere accolto.
Appare opportuno premettere che, la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – che sanziona chiunque alieni simulatamente o compia atti fraudolenti su beni al fine di sottrarsi al versamento delle imposte (art. 11 d.lgs. n. 274 del 2000, abrogato dall’art. 101, comma 1, lett. z), d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173) – integra una condotta che può ben inserirsi in una complessiva strategia distrattiva, intesa consapevolmente a danneggiare colui che sui beni sottratti ha titolo per soddisfarsi; ne deriva che ove tale condotta sia finalizzata al fallimento, ovvero posta in essere in vista di esso, o da questo seguita, la distrazione operata in danno del fisco non assume connotazione autonoma ma è riconducibile al paradigma punitivo dell’art. 216 I. fall., le cui condotte di distrazione, occultamento, distruzione, dissipazione sono comprensive delle condotte di simulazione o integranti atti fraudolenti di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, di guisa che, in tal caso, si applica il principio di speciali di cui all’art. 15 cod. pen., in virtù del quale resta integrato il solo reato
bancarotta fraudolenta – trattandosi di più grave reato – e si esclude la configurabilità del concorso tra i due delitti in relazione allo stesso fatt (Sez. 5, n. 42156 del 29/09/2011, Rv. 251698), A ciò va aggiunto che, secondo Sez. 2, n. 1810 del 05/12/2024, dep. 2025, Rv. 287487, in fattispecie antecedente l’abrogazione dell’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, disposta dall’art. 101, comma 1, lett. z), d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, era configurabile il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, posto che le relative norme incriminatrici non regolano la “stessa materia” ex art. 15 cod. pen., data la diversità del bene giuridico tutelato (interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, da un lato, e interesse della massa dei creditori al soddisfacimento dei propri diritti, dall’altro), della natura delle fattispecie astratte (di pericolo q fiscale, di danno quella fallimentare), dell’elemento soggettivo (dolo specifico quanto alla prima, generico quanto alla seconda) e della potenziale platea dei soggetti attivi (più ristretta nel delitto fallimentare, formata solo dall’imprendito dichiarato fallito e dagli organi amministrativi delle imprese societarie ed enti assimilati, più ampia in quello fiscale, astrattamente riferibile ad ogni contribuente, ancorché non imprenditore o assimilato).
Ciò premesso, il provvedimento impugnato non appare adeguatamente motivato nella parte in cui esclude l’unicità del disegno criminoso, tenuto conto che dalla lettura delle imputazioni dei diversi reati si evince che la condotta integrante il reato di bancarotta fraudolenta è contestata in contiguità temporale con le condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti (la bancarotta, infatti, è riferita ad ipotesi di c.d. “frode carosello” e alla conseguente distrazion di imposte non versate all’erario, nonché alla sottrazione delle scritture contabili sulle quali le riferite operazioni di compravendita di veicoli avrebbero dovuto essere annotate). In particolare, l’affermazione del Tribunale secondo cui non si poteva accordare la continuazione tra i reati fiscali e la bancarotta poiché l’emissione delle fatture inesistenti non eraW – effettivamente collegato all’intento di far fallire la Società non è corretta, poiché, come sopra specificato, i reati fiscal sono caratterizzati dal dolo specifico di evadere le imposte, mentre i reati di bancarotta dal dolo generico, senza che – ai fini del riconoscimento della continuazione – sia necessario un dolo specifico “ulteriore” diretto a cagionare la bancarotta.
Sulla base delle espresse considerazioni l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Campobasso per rinnovata valutazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Campobasso in diversa persona fisica.
Così deciso il 03/6/2025