Continuazione del Reato: la Cassazione Spiega la Differenza con l’Abitualità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su un concetto chiave del diritto penale: la continuazione del reato. La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso di un imputato, ha ribadito la netta distinzione tra la commissione di più reati legati da un unico disegno criminoso e la semplice abitualità a delinquere. Questa decisione sottolinea l’importanza di motivazioni specifiche e non generiche nei ricorsi, pena l’inammissibilità.
I Fatti del Caso: un Ricorso contro una Condanna per Stupefacenti
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La Corte d’Appello di Milano aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena sulla base del comportamento processuale e della marginalità dell’imputato. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione, sollevando due questioni principali: la presunta ingiustizia del trattamento sanzionatorio (in particolare il diniego delle attenuanti generiche) e, soprattutto, il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione del reato con una precedente condanna del 2021.
La Decisione della Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. La ragione principale risiede nella genericità dei motivi proposti. Secondo gli Ermellini, il ricorso non conteneva una necessaria analisi critica delle argomentazioni della Corte d’Appello, limitandosi a riproporre le stesse doglianze senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. Questo principio, consolidato in giurisprudenza, vale sia per l’appello che per il ricorso per cassazione.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della decisione si concentra sulla distinzione fondamentale tra due concetti spesso confusi: la continuazione del reato e l’abitualità nel delitto.
I giudici di merito avevano negato la continuazione valorizzando due elementi cruciali:
1. La distanza temporale tra i fatti oggetto della nuova condanna e quelli del precedente giudicato.
2. L’assenza di indici positivi che potessero dimostrare l’esistenza di una ‘previa deliberazione criminosa’ unitaria.
La Cassazione ha ritenuto questa valutazione corretta e coerente con i principi giurisprudenziali. Ha chiarito che l’istituto della continuazione del reato, disciplinato dall’art. 81, secondo comma, del codice penale, presuppone un’unica e anticipata ‘ideazione’ di più condotte illecite. In altre parole, il reo deve aver pianificato fin dall’inizio la commissione di più reati come parte di un singolo progetto.
Al contrario, la mera inclinazione a ripetere violazioni della stessa specie, anche se dettata da una scelta di vita o da un generico programma di attività delittuosa da sviluppare secondo le opportunità, non è sufficiente. Questa condotta integra piuttosto l’abitualità nel delitto, una condizione che non gode del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto per la continuazione.
Per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata, poiché basata sull’assenza di elementi positivi e sulle modalità della condotta, che, seppur rudimentale, mostrava un minimo di organizzazione (come una piccola contabilità).
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce due principi fondamentali. Primo, un ricorso in Cassazione deve essere specifico, critico e puntuale, non una mera ripetizione di lamentele generiche. Secondo, per ottenere il riconoscimento della continuazione del reato, non basta dimostrare di aver commesso reati simili nel tempo. È onere della difesa fornire prove concrete di un ‘medesimo disegno criminoso’ originario e unitario. In assenza di tali prove, la reiterazione di condotte illecite sarà considerata semplice abitualità, con conseguenze ben più severe sul piano della pena. La pronuncia serve quindi da monito sulla necessità di una rigorosa preparazione degli atti di impugnazione e di una chiara comprensione dei requisiti sostanziali degli istituti giuridici invocati.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano generici e non contenevano una critica specifica e argomentata delle motivazioni della sentenza d’appello, violando i requisiti richiesti dal codice di procedura penale.
Qual è la differenza tra ‘continuazione del reato’ e ‘abitualità nel delitto’ secondo la Cassazione?
La ‘continuazione del reato’ richiede che più reati siano stati commessi in esecuzione di un unico e predeterminato disegno criminoso. L”abitualità nel delitto’, invece, è una semplice inclinazione a ripetere reati dello stesso tipo quando si presentano le opportunità, senza un piano unitario iniziale.
Per quale motivo non è stata riconosciuta la continuazione con un precedente reato?
La continuazione non è stata riconosciuta a causa della notevole distanza temporale tra i fatti e della mancanza di prove che dimostrassero l’esistenza di un singolo e unitario piano criminoso che collegasse gli episodi delittuosi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17782 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17782 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME HALIL CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che la difesa dell’imputato COGNOME ha proposto ricorso avverso la sente Corte d’appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n stata rideterminata la pena in ragione del comportamento processuale e della con marginalità dell’imputato (in Cassano d’Adda, 15/3/2023);
ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, c. 3, c.p.p., pe motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base de (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 de Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), inerendo, da un lato, al trattamento sanzionatorio (diniego generiche), comunque g adeguatamente dai giudici del merito (difetto di elementi positivi; modalità dell connotata da una pur rudimentale organizzazione, con predisposizione di una piccola co dato ponderale); dall’altro, al mancato riconoscimento del vincolo della continua precedente giudichto del 2021, rispetto al quale i giudici territoriali hanno valoriz temporale tra i fatti e l’assenza di indici positivi (previa deliberazione criminosa), differenza tra abitualità nel delitto e continuazione, in maniera coerente con i prin giurisprudenziale (sez. 1, n. 39222 del 26/2/2014, a, Rv. 26896-01, in cui si è pre mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel t contingenti opportunità, non integra di per sé l’unitaria e anticipata Ideazione d costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratt disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.; n. 15955 del 8/1/2016, COGNOME, Rv. 2666615-01; sez. 2, n. 10033 del 7/12/20122, dep. 2023, Qomiha, Rv. 284420-01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pag spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
. . COGNOME Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024