Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16158 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16158 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SIRACUSA nel procedimento a carico di:
avverso la sentenza del 29/05/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PG NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Trib. di Siracusa per l’ulteriore corso; in subordine, rimessione alle S.U. della questione sulla sufficienza dell’indicazione “energia elettrica” ai fini della contestazione dell’aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7, c.p.; in via ulteriormente gradata sollevarsi questione di leg. cost. degli artt. 527 e 129 c.p.p., nella parte in cui escludono rilevanza alla contestazione suppletiva di un’aggravante incidente sulla procedibilità del reato per contrasto con gli artt. 112, 3, 117, co. 1, Cost. e 6, par. 3, lett. a), CEDU;
letta la memoria di replica del 13 marzo 2024, con cui l’AVV_NOTAIO ha chiesto respingersi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Siracusa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME in relazione ai reati di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 2, cod. pen., perché, al fine di trarne profitto, si impossessava di kwh 10125.019 di energia elettrica, sottraendola all’RAGIONE_SOCIALE, mediante allaccio diretto alla rete realizzato collegando tre cavetti privati alla presa di alimentazione RAGIONE_SOCIALE, in modo da escludere la registrazione dei consumi – in Pachino dal 3 ottobre 2013 al 2 ottobre 2018.
Dopo alcuni rinvii determinati dall’esigenza di ricerca dell’imputato, l’apertura del dibattimento e l’ammissione dei mezzi di prova, all’udienza del 29 maggio 2023, il Tribunale ha rilevato che la persona offesa del reato, società erogatrice del servizio di energia elettrica, non aveva presentato regolare querela, nonostante nel vigore dell’attuale disciplina, prevista dall’art. 2, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 202 150 (disposto in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134), entrato in vigore in data 30 dicembre 2022, il reato oggetto del presente procedimento fosse divenuto procedibile a querela di parte.
Ciò nonostante, il Pubblico Ministero di udienza ha manifestato la volontà di contestare la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., rilevando che l’energia elettrica dovesse essere considerata un bene destinato a pubblico servizio; il Tribunale riteneva tardiva la richiesta ed invitava le parti concludere.
All’esito della camera di consiglio, il Tribunale ha osservato che la contestazione suppletiva in esame non comportava solo un aumento del regime di procedibilità, bensì anche un aumento di pena, in quanto in tal modo sarebbe stata contestata una terza circostanza aggravante, essendo già presenti nell’imputazione le aggravanti di cui all’art. 625, comma primo, n. 2, e 61, n. 7, cod. pen.. Tale contestazione, pertanto, non poteva essere considerata come correzione di un mero errore materiale, in quanto comportante effetti dirompenti sul piano sostanziale e sul piano processuale.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto tardiva tale richiesta, perché proposta dopo la scadenza dei termini per proporre querela, in quanto il rapporto processuale non era stato validamente costituito, risultando privo del contenuto che normalmente gli è proprio.
Pertanto, ad avviso dell’organo giudicante, essendo la fattispecie divenuta procedibile a querela, la mancanza della condizione di procedibilità imponeva di dichiarare immediatamente e preliminarmente l’improcedibilità.
La Procura della repubblica presso il Tribunale di Siracusa ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.
Si deduce che, pur dando atto della corretta configurazione della circostanza contestata ex art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., il Tribunale ha inopinatamente fissato un termine di decadenza per la facoltà del P.M. di procedere alla contestazione ex art. 517 cod. proc. pen..
Nella fattispecie in esame, l’azione penale era stata esercitata con diverso regime di procedibilità, il dibattimento era stato regolarmente aperto con regolare assunzione delle prove. L’intervenuta modifica del regime di procedibilità non rende de plano il rapporto ab origine regolarmente costituito come non validamente costituito, tale da far venir meno la legittimazione del P.M. a muovere la contestazione suppletiva ex art. 517 cod. proc. pen., secondo il principio generale, per cui fino alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale il capo di imputazione può essere suscettibile di modifiche, di precisazione, di ulteriori contestazioni, riconoscendo il P.M. come unico dominus dell’azione penale.
Costituisce principio pacifico la possibilità di effettuare nuove contestazioni di circostanze aggravanti con la chiusura del dibattimento e che, al tale scopo possa essere addirittura interrotta la discussione finale.
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere l’aumento di pena per la circostanza aggravante è valutabile anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato non aggravato, purché la contestazione abbia preceduto la pronunzia della sentenza.
Il mutato regime di procedibilità instaurato per molte fattispecie penali a seguito dell’entrata in vigore della riforma Cartabia risponde a criteri di razionalizzazione ed economicità e non può essere inteso ad operare come un’ipotesi di abolitio criminis.
Alla luce della legittimità della contestazione della circostanza aggravante e dell’intervenuta procedibilità d’ufficio per il reato contestato, il Tribunale avrebb dovuto disporre la prosecuzione del dibattimento.
Con memoria di replica del 12 marzo 2024, la difesa del NOME chiede respingersi il ricorso proposto dalla Procura.
t La difesa rileva che il Tribunale ha correttamente dichiarato l’improcedibilità per mancanza di querela, in quanto il P.M. aveva proceduto alla contestazione suppletiva dopo il verificarsi della condizione determinante la declaratoria di detta improcedibilità.
I reati imputati al NOME non erano più procedibili d’ufficio, bensì a querela, essendo mutato il regime di procedibilità, per effetto della disposizione di cui all’art 85, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, che così dispone: “Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato”.
La norma, pertanto, individua un regime transitorio applicabile generalmente a tutte le fattispecie di reato non più proseguibili d’ufficio e per le quali la persona o fesa ha a disposizione un termine di novanta giorni per sporgere querela.
Nel caso de quo, il NOME è imputato per reati che, non rientrando nelle eccezioni di cui all’85, comma 2-ter, d.lgs. n. 150 del 2022, hanno mutato il loro regime di procedibilità. La persona offesa, pertanto, avrebbe dovuto sporgere querela nei termini normativamente previsti, onere che non è stato prontamente assolto dalla persona offesa, rendendo così improcedibile il reato. Il decorso del termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, senza che l’autorità giudiziaria procedente riceva la prova dell’avvenuta presentazione della querela, impone, per effetto della modifica del regime di procedibilità del reato introdotta dal citato d.lgs., l’immediata declaratoria di innprocedibilità per mancanza di querela, non essendo previsto un formale avviso alla persona offesa della necessità della sua presentazione.
Conseguentemente, come statuito dal Giudice, l’improcedibilità del reato impedisce sia un accertamento, anche parziale, sul fatto, sia una suppletiva contestazione del P.M. per riqualificare il fatto, tale da rendere il reato nuovamente procedibile d’ufficio. In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. n. 1 cit., deve ritenersi tardiva e, quindi, di priva di effetto, la contestazione suppleti da parte del pubblico ministero, di una circostanza aggravante che li renderebbe nuovamente perseguibili d’ufficio, quando essa sia intervenuta dopo la inutile scadenza del termine entro il quale, ai sensi dell’art. 85 d.lgs. cit., la querela, origi riamente mancante, avrebbe potuto essere proposta.
Nel caso in specie, il P.M. ha tardivamente contestato l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., muovendo dal presupposto che l’energia elettrica sia un bene destinato al pubblico servizio. In realtà, il monopolio pubblico ha ceduto il passo definitivamente al regime concorrenziale, attesa anche la normativa europea al riguardo. Invero chiunque può scegliere e/o cambiare il gestore privato – fornitore dell’energia elettrica – in virtù di stipulazioni contrattuali di diritto to; anche nelle ipotesi di furto di energia elettrica, il singolo cittadino, privato contatore per gli accertamenti del caso, può rivolgersi ad altro fornitore – gestore elettrico, stipulando all’uopo contratti di diritto privato.
Inoltre, la circostanza aggravante tardivamente contestata, che, come affermato dallo stesso Giudice avrebbe avuto inevitabili effetti sostanziali e processuali dirompenti, è caratterizzata da profili valutativi tali da richiedere una esplicita formu lazione nel capo d’imputazione, non essendo sufficiente una mera contestazione in fatto, ovvero desumibile implicitamente dal fatto concreto. Nel caso in esame, è mancata tale contestazione esplicita, pertanto, essendo stato dichiarato improcedibile il reato, il P.M. non può più procedere con una contestazione suppletiva.
In tema di circostanze aggravanti, non possono considerarsi legittimamente contestate in fatto e ritenute in sentenza le circostanze necessariamente caratterizzate da profili valutativi, ove questi ultimi non siano esplicitati nell’imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La pronuncia impugnata, conformemente a quanto prospettato nel ricorso proposto dal P.M., viola la legge con riferimento all’esercizio dell’azione penale, in specie al potere – dovere della contestazione suppletiva (Sez. 4, n. 14710 del 27/03/2024, COGNOME, non massimata).
In tema di nuove contestazioni in dibattimento, infatti, il giudice non può esercitare alcun sindacato preventivo sull’ammissibilità della contestazione del fatto diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio o del reato concorrente o della circostanza aggravante non menzionati in tale decreto, proposta dal P.M. ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., dovendo invece provvedere sul capo d’imputazione come modificato, stabilendo se sussista o meno la responsabilità penale dell’imputato (Sez. 2, n. 9039 del 17/01/2023, COGNOME; Sez. F, n. 43255 del 22/08/2023, COGNOME; Sez. 4, n. 48347 del 04/10/2023, COGNOME, Rv. 285682; Sez. 4, n. 652 del 07/12/2023, dep. 2024, COGNOME).
Tale affermazione si inserisce in un costante orientamento già ribadito da precedenti pronunce (Sez. 6, n. 37577 del 15/10/2010, Rv. 248539, COGNOME, non massimata sul punto), secondo cui gli artt. 516 e ss. cod. proc. pen., inseriti sotto la rubrica “Nuove contestazioni”, disciplinano l’esercizio dell’azione penale nel corso del dibattimento, mirando a salvaguardare il principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza. Il P.M. interviene sull’imputazione enunciata nell’atto che instaura il giudizio, per adeguarla a quanto emerge dalle prove raccolte, in modo che il dibattimento possa proseguire e la decisione conformarsi alla fattispecie concreta corretta e/o ampliata.
t Effettuare una nuova contestazione è un potere esclusivo del P.M., inerente all’esercizio dell’azione penale, la cui obbligatorietà è prescritta dall’art. 112 Cost
Inoltre, nell’ipotesi-ricorrente (art. 517 cod. proc. pen.), non è richiesto né il co senso dell’imputato né l’autorizzazione del giudice. Pertanto, la decisione del giudice del dibattimento che, arrogandosi un potere che nessuna norma gli riconosce, nega al P.M. il compimento di un atto imperativo, insindacabile e obbligatorio qual è la contestazione della circostanza aggravante, rilevando la tardività, è illegittima.
D’altronde, avvenuta la contestazione del reato connesso da parte del P.M., il giudice che procede ha l’obbligo di provvedere in ordine al nuovo capo di imputazione, stabilendo se sussiste o meno la responsabilità penale dell’imputato, ovvero dichiarando la propria incompetenza, perché il fatto appartiene a quella di un giudice superiore. Ove il giudicante ometta di decidere nel senso sopra illustrato, la sentenza da lui resa potrà essere utilmente impugnata, in quanto non si è pronunciata su di un capo di imputazione. Anzi, proprio questo è l’unico rimedio a disposizione del rappresentante della pubblica accusa avverso il rifiuto del giudicante a provvedere sulla contestazione effettuata ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., dal momento che la possibilità di procedere autonomamente – da taluni prospettata – è data per il reato connesso, ma non per la circostanza aggravante (Sez. 2, n. 5180 del 05/11/1999, COGNOME, non massimata sul punto).
A conferma di tale principio è sufficiente osservare che l’art. 517 cit. stabilisce esclusivamente che il P.M. “contesta all’imputato” il reato connesso o la circostanza aggravante emersa dagli atti del dibattimento, senza prevedere alcun potere di intervento per l’organo giudicante, come invece previsto dall’art. 518 cod. proc. pen. con riferimento alla contestazione di un fatto nuovo, stabilendo che il presidente del collegio “può autorizzarla”.
Emerge, pertanto, dalla ricognizione delle norme di riferimento che, in presenza di una circostanza aggravante, al giudice che procede è preclusa qualsiasi attività discrezionale in quanto l’unico titolare dell’azione penale, il P.M., può procedere alla modifica dell’imputazione.
2.1. Un ulteriore argomento si trae dalla lettura della motivazione della sentenza della Corte costituzionale del 9 luglio 2015 n. 139 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante già risultante dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione e che ha precisato che: “la contestazione “tardiva” di circostanze aggravanti, è idonea a determinare «un significativo mutamento del quadro processuale”, potendo incidere in modo rilevante sull’entità della sanzione – tanto più quando si tratti di circostanze ad effetto speciale – e talvolta sullo stesso regime di procedibilità del reato. La Corte ha osservato, inoltre, che “l’imputato che si veda contestare in dibattimento una circostanza aggravante già risultante dagli atti di in-
dagine si trova in situazione non dissimile da quella del destinatario della contestazione “tardiva” di un fatto diverso: sicché, una volta divenuta ammissibile la richiesta di “patteggiamento” nel caso di modificazione dell’imputazione a norma dell’art. 516 cod. proc. pen., la preclusione di essa nel caso di contestazione di una nuova circostanza aggravante, ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., risulta foriera di in giustificate disparità di trattamento al pari della richiesta di giudizio abbreviato.
3. Nel caso in esame, nel corso del dibattimento il P.M. ha richiesto la modifica dell’imputazione e la contestazione dell’aggravante del 625, comma primo, n. 7, cod. pen., da cui derivava in astratto la procedibilità di ufficio del reato contestato il Tribunale ha negato l’esercizio di tale potere-dovere, rilevandone illegittimamente la tardività sul presupposto errato del decorso dei termini per proporre la querela da parte della persona offesa e ha deciso sulla base della originaria imputazione, dichiarando l’improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen..
Quanto alla tardività della contestazione suppletiva ritenuta dal giudice a quo, vanno qui richiamati anche i principi affermati da Sez. U. n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212757, secondo cui “la direttiva n. 78, di cui all’art. 2 della legge delega per il vigente codice di rito (L. 16 febbraio 1987, n. 81), prevedendo appunto il potere del P.M. di procedere nel dibattimento alla modifica dell’imputazione, non pone specifici limiti temporali all’esercizio di detto potere nell’ambito d tale fase processuale, né consente di fare distinzioni quanto alla fonte degli elementi dai quali la contestazione “suppletiva” trae causa.
E ciò è stato previsto dalla direttiva in esame, e poi introdotto nel codice di rito perché la modifica dell’imputazione o la contestazione di una circostanza aggravante, come pure di un reato concorrente, non possono che considerarsi come eventualità fisiologiche in un sistema processuale che si ispira al rito accusatorio incentrato nel dibattimento, ma che non consente, come più volte ricordato dalla Corte Costituzionale, dispersione degli elementi utili per un “giusto processo”. La tendenziale parità delle parti, cui si ispira la logica del sistema accusatorio – nell’esaltar principio del contraddittorio – richiede che il P.M. formuli l’imputazione in base agl elementi d’accusa già acquisiti nelle indagini preliminari (artt. 405-407 cod. proc. pen.) e che, a sua volta, l’imputato, posto a conoscenza degli elementi di accusa, possa sin dall’inizio del dibattimento contrastarli efficacemente. Ma ciò non può comportare, come ineluttabile conseguenza, che, se il P.M., per inerzia o errore, abbia omesso in parte la contestazione di elementi di accusa già acquisiti, non possa provvedervi poi nel dibattimento, e sin dal suo inizio, apportando le necessarie modifiche all’imputazione.
Peraltro, la contestazione suppletiva all’inizio del dibattimento e sulla base di elementi non considerati nella formulazione dell’originaria imputazione, in caso di
circostanza aggravante o di modifica dell’imputazione, evita di precludere al P.M. la possibilità di richiedere un accertamento completo del fatto-reato, in sede di giudizio. Infatti, gli elementi modificativi od integrativi del fatto (quali le circostanze gravanti) non potrebbero mai formare oggetto di autonomo giudizio penale, diversamente da quanto sostenuto erratamente nella sentenza impugnata. Si darebbe luogo altrimenti ad una contrazione dell’ambito di esercizio dell’azione penale, con ciò contravvenendosi al disposto dell’art. 112 Cost..
Ed ancora, proprio a garanzia del diritto di difesa, l’art. 519 cod. proc. pen. dà facoltà all’imputato, nei cui confronti il P.M. abbia proceduto a contestazione suppletiva (“salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva”), di chiedere al giudice un termine per poter contrastare l’accusa perché in parte integrata o modificata. La norma in esame, peraltro, aggiunge che il tempo concesso dal giudice non può essere “inferiore al termine per comparire previsto dall’art. 429 cod. proc. pen. (art. 519, comma 2, cod. proc. pen.), cioè non inferiore a venti giorni”.
3.1. Si è detto che, nel caso di cui è processo il P.M. in dibattimento, nel primo segmento processuale utile, aveva richiesto la modifica dell’imputazione e l’integrazione della rubrica della imputazione con la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. da cui derivava in astratto la procedibilità di ufficio del reato contestato ed il Tribunale ha sostanzialmente negato l’esercizio di tale potere-dovere, rilevandone la tardività sul presupposto del decorso dei termini per proporre la querela da parte della persona offesa a seguito della modifica legislativa e ha deciso sulla base della originaria imputazione rilevando l’improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen., violando tutti i principi del contradditt rio.
In riferimento al momento processuale in cui il potere di precisazione della contestazione, immediatamente derivante dal principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost., deve essere esercitato, le direttrici ermeneutiche declinate dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, la citata Sez. U. Barbagallo, non assegnano alcuna preclusione correlata alla preesistenza, rispetto all’apertura del dibattimento, degli elementi di fatto che portano alla modifica dell’imputazione di cui all’art. 516 cod. proc. pen. e alla contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all’art. 517 cod. proc. pen., poiché le nuove contestazioni possono essere effettuate dopo l’avvenuta apertura del dibattimento e prima dell’espletamento dell’istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal P.M. nel corso delle indagini preliminari.
t Pertanto, il potere di procedere nel dibattimento alla modifica dell’imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni va riconosciuto al P.M. senza specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l’imputato ha facoltà di chiedere al giudice un
termine per contrastare l’accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l’oblazione (Sez. 6, n. 18749 del 11/04/2014, B.L., Rv. 262614; Sez. 6 n. 44980 del 22/09/2009, Nasso, Rv. 245284).
Tale linea interpretativa non è smentita dalla recente sentenza delle Sezioni Unite, (Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, Domingo, Rv. 285517), che afferma l’obbligo del giudice di procedere immediatamente alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione nel caso di contestazione suppletiva della recidiva, in quanto tale sentenza, nel caso concreto esaminato, ha rilevato un’impossibilità di fatto volto a precludere l’integrazione della contestazione della recidiva rispetto ad un reato già prescritto, a causa dell’inesistenza stessa di idoneo «segmento processuale». In tale pronunzia, al paragrafo 7, invero, sono ribaditi i principi sopra illustrati in tem di esercizio della contestazione suppletiva da parte del P.M. nei termini seguenti:
” Va altresì considerato che, in caso di contestazione suppletiva della recidiva in dibattimento, l’imputato presente non ha diritto a un termine a difesa, diversamente da quanto previsto qualora sia contestata una qualsiasi altra circostanza aggravante (art. 519, comma 1, cod. proc. pen.). Quanto sinora evidenziato, però, non consente di escludere, de iure condito, che il P.M. possa procedere alla contestazione suppletiva della recidiva solo in dibattimento, ai sensi delle citate disposizioni, non solo nei casi in cui la sussistenza della circostanza aggravante sia emersa dopo l’esercizio dell’azione penale (invero assai difficilmente ipotizzabili: si pensi all’accertamento di precedenti penali risultanti a carico dell’imputato con un alias la cui conoscenza sia emersa solo nel corso del dibattimento), ma anche qualora il pubblico ministero supplisca a una inerzia, rimedi a un errore ovvero compia una diversa valutazione discrezionale rispetto a quella fatta al momento dell’esercizio dell’azione penale.
Tale conclusione risulta allo stato coerente rispetto alla risalente pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U. citata Barbagallo) secondo la quale «le contestazioni ai sensi degli artt. 516 e 517 possono essere effettuate dopo l’avvenuta apertura del dibattimento e prima dell’espletamento dell’istruzione dibattimentale, cioè sulla base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari» (in senso conforme v. Sez. 2, n. 45298 del 14/10/2015, Zani, Rv. 264903-01; 7 Sez. 5, n. 8631 del 21/09/2015, COGNOME, dep. 2016, Rv. 266081-01; Sez. 5, n. 16989 del 02/04/2014, COGNOME, Rv. 259857-01). Non è in discussione, dunque, la facoltà da parte del pubblico ministero di procedere alla contestazione suppletiva (nel caso di specie) della recidiva, che peraltro non richiede l’autorizzazione del giudice (nei casi di cui all’art. 517 cod. proc. pen. «il pubblico ministero contesta all’imputato» una circostanza aggravante), a differenza di quanto previsto per la contestazio-
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ne del fatto nuovo, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 518, comma 2, del codice di rito” [..1″.
3.2. Nel caso in esame, il Tribunale, nel pronunciare sentenza di immediata declaratoria del proscioglimento dell’imputato per mancanza della condizione di procedibilità del reato di furto pluriaggravato, nell’escludere, nel corso del dibattimento, la facoltà del P.M. di procedere alla contestazione suppletiva della circostanza aggravante della destinazione “a pubblico servizio” di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, ultima parte, cod. pen., ha anticipato la decisione, pervenendo ad una declaratoria ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen, così dettando, ancor prima della chiusura della istruzione dibattimentale, i termini della discussione finale (limitata alla r correnza di un mutamento del regime della procedibilità del reato ascritto), nonostante fosse stato sollevato dall’organo della Procura l’incidente relativo alla contestazione suppletiva. In sostanza, pertanto, il Tribunale non ha considerato che il P.M. aveva formulato una contestazione suppletiva la quale – in astratto – avrebbe consentito di ricondurre la fattispecie nell’alveo della punibilità di ufficio, omettendo del tutto di riconoscere all’imputato le garanzie previste dall’art. 519 cod. proc. pen. una volta che la contestazione suppletiva era divenuta patrimonio del processo e di valutare le sopravvenienze istruttorie, pure intervenute nel corso del giudizio, le quali avrebbero potuto concorrere a confortare la plausibilità della contestazione suppletiva medesima, limitandosi a rilevare la sopravvenuta improcedibilità dell’azione penale per mancata presentazione della querela da parte della persona offesa entro il termine di legge e invitando le parti a confrontarsi solo su tale tema, riconosciuto come pregiudiziale.
Ne consegue che l’ingiustificata accelerazione verso l’epilogo de plano del giudizio, come sopra evidenziata, ha determinato un rilevante vulnus alla pienezza del contraddittorio sui temi che formavano oggetto del procedimento, da cui è conseguita altresì la limitazione dell’iniziativa dell’ufficio del P.M. nell’esercizio dell’az penale in una prospettiva di precisazione – integrazione del capo di imputazione, con riferimento alla ricorrenza di una circostanza aggravante, la quale, se effettivamente riconosciuta come esistente, anche a seguito di contestazione suppletiva, avrebbe assicurato la resistenza della fattispecie incriminatrice al mutamento delle condizioni di procedibilità pure introdotto, a fare data dal 30 dicembre 2022, dalla riforma Cartabia. Le inosservanze in cui è incorso il Tribunale sono riconducibili ad ipotesi di nullità di ordine generale di cui all’art. 178 cod. proc. pen., laddove atten gono ai limiti dell’esercizio dell’azione penale ai sensi dell’art. 179, in relazion all’art. 178, lett. b), cod. proc. pen. e al conseguente diritto delle parti private contraddire sul punto; esse, peraltro, si atteggiano altresì quali vulnus alla stessa integrità del contraddittorio nel corso del giudizio, in quanto hanno determinato una
ingiustificata limitazione al potere di intervento delle parti su temi decisivi del giud zio.
Con una non recente pronunzia, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De COGNOME, Rv. 230531) hanno ben chiarito che l’art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l’epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo – artt. 425, 469, 529, 530 e 531 stesso codice – ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. Si è evidenziato che l’art. 129 cod. proc. pen. prevede una regola di condotta rivolta al giudice, data la sua collocazione sistematica nell’ambito del capo relativo ad “atti e provvedimenti” giudiziali, e «prevede l’obbligo (recte dovere) dell’immediata declaratoria, d’ufficio, di determinate cause di non punibilità che il giudice “riconosce” come già acquisite agli atti. Si è di fronte ad una prescrizione generale di tenuta del sistema, nel senso che, nella prospettiva di privilegiare l’exitus processus ed il favor rei, si impone al giudice il proscioglimento immediato dell’imputato, o ve ricorrano determinate e tassative condizioni, che svuotano di contenuto – per ragioni di merito – l’imputazione o ne fanno venire meno – per la presenza di ostacoli processuali (difetto di condizioni di procedibilità) o per l’avverarsi di una causa estintiva – la effettiva ragion d’essere. La citata sentenza COGNOME ha poi osservato che l’espressione immediata declaratoria, presente soltanto nella rubrica dell’art. 129 cod. proc. pen., assume una valenza diversa da quella percepibile prima facie: non denuncia una connotazione di “tempestività temporale” assoluta, fino a legittimare, pur nel silenzio della norma, il rito c.d. de plano ; ma evidenzia la precedenza che tale declaratoria deve avere, ove ne ricorrano le condizioni, su altri eventuali provvedimenti decisionali adottabili dal giudice. Corte di Cassazione – copia non ufficiale t In seguito, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274) hanno affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu °culi che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Inoltre, a conferma della prevalenza della pronuncia di proscioglimento su ogni ulteriore approfondimento la sentenza ha ribadito che i vizi della motivazione del provvedimento impugnato non sono rilevabili in sede di legittimità in
presenza di una causa estintiva, in quanto il giudice, cui andrebbero rimessi gli atti per il giudizio rescissorio al fine di riparare il tessuto motivazionale della decisione, avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva, principio applicabile anche in presenza di una nullità di ordine generale, come già affermato nella sentenza Cremonese (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). In definitiva, il giudice non può pronunciarsi ex abrupto a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., senza coinvolgere le parti.
3.3. Il potere di procedere nel dibattimento alla modifica dell’imputazione o alla formulazione di nuove contestazioni va riconosciuto al P.M. senza specifici limiti temporali o di fonte, in quanto l’imputato ha facoltà di chiedere al giudice un termine per contrastare l’accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l’oblazione (Sez. 6, n. 18749 del 11/04/2014, B.L., Rv. 262614, Sez. 6, n. 44980 del 22/09/2009, Nasso, Rv. 245284).
4. In conclusione, va affermato che il P.M., ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., era pienamente legittimato ad effettuare la contestazione suppletiva della circostanza aggravante in questione relativa all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., a seguito della quale il reato oggetto di contestazione non era più in astratto procedibile a querela di parte ma d’ufficio e il Tribunale doveva decidere sulla regiudicanda, come risultante dal legittimo esercizio da parte del P.M. del potere dovere di formulare l’imputazione. Nel caso in esame, l’esercizio da parte del P.M. del potere di integrare la contestazione nel primo segmento processuale utile non poteva essere precluso dal giudice, come le stesse Sezioni Unite Domingo riconoscono. E, una volta che questo potere sia stato validamente esercitato, il giudice aveva l’obbligo di pronunciarsi sull’imputazione da ultimo contestata, non certo sull’imputazione originaria ormai superata, e ciò dopo aver garantito il contraddittorio ai sensi dell’art. 519 cod. proc. pen..
L’esigenza di “correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza” (art. 521 cod. proc. pen.) impone al giudice di pronunciarsi sul fatto che risulti validamente contestato all’imputato. E’ priva di qualsiasi fondamento, ed è smentita dalla citata Sezioni Unite De COGNOME, l’idea che l’art. 129 cod. proc. pen. possa legittimare il giudice a pronunciarsi “ora per allora” su un’imputazione che non è più attuale.
Nel caso in concreto, all’esame del Collegio, il Giudice ha illegittimamente impedito l’esercizio da parte del P.M. in udienza, nel primo segmento utile dopo il rinvio, della contestazione suppletiva relativa all’integrazione della rubrica del reato contestato con il riferimento all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere secondo l’originaria imputazione, arro-
gandosi un diritto impeditivo e valutativo sull’esercizio dell’azione penale da parte del P.M. che non gli viene riconosciuto dal sistema e negando il contraddittorio tra le parti. Il principio di immediatezza di cui all’art. 129 cod. proc. pen., infatti, n implica una pronuncia intermedia prima che la fase processuale nella quale può manifestarsi la causa di improcedibilità si à esaurita. In questo arco temporale deve ritenersi applicabile l’art. 517 cod. proc. pen..
Spetterà al giudice, all’esito del contraddittorio riaperto ai sensi dell’art. 51 cod. proc. pen. valutare se l’aggravante contestata sussiste.
4.1. Ne consegue che, qualificata l’impugnazione del P.M. quale ricorso per saltum (Sez. U, n. 3512 del 28/10/2021, dep. 2022, Lafleur, Rv. 282473) e ritenuta sussistente la nullità denunciata con il ricorso del Procuratore della Repubblica ricorrente, poiché in violazione delle norme di legge sopra richiamate il giudice del dibattimento ha precluso al P.M. il potere-dovere di esercitare e proseguire l’azione penale per il fatto-reato correttamente circostanziato e qualificato, il Tribunale è incorso in una nullità assoluta di ordine generale prevista dagli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., che attiene alla formulazione della imputazione e all’esercizio dell’azione penale; nel caso di specie, ricorre, pertanto, il caso di cui all’art. 569, comma 4, prima parte, cod. proc. pen., in relazione all’art. 604, comma 4, cod. proc. pen..
I rilievi di cui alla memoria difensiva dell’imputato relativi alla possibilità contestazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. devono ritenersi superati alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti.
Va altresì respinta la seconda argomentazione sollevata dalla difesa e, cioè, la presunta impossibilità di contestare la circostanza aggravante prevista dall’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto di natura di valutativa.
Al riguardo, infatti, va ricordato che la distinzione tra circostanze aggravanti di natura valutativa o meno assume rilievo al solo fine di stabilire in quali casi l’aggravante possa essere ritenuta in sentenza senza previa contestazione (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436).
Orbene, alla luce dell’impostazione illustrata nei paragrafi precedenti, secondo cui nel caso in esame il Tribunale ha erroneamente denegato la possibilità per il P.M. di effettuare la contestazione dell’aggravante suddetta, la soluzione della problematica della natura valutativa o meno della stessa appare del tutto irrilevante.
Alla luce di quanto fin qui esposto, deve altresì rilevarsi che, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. proc. pen., i reati commessi tra 1’8 marzo 2015 e il 27 settembre 2016, devono essere ritenuti prescritti, essendo decorsi sette anni e sei mesi dalla data dei fatti e non ricorrendo cause di sospensione della prescrizione. Ai fini
c2,
del calcolo del termine prescrizionale non si è tenuto conto della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. che è stata sostanzialmente esclusa dal Tribunale.
Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente ai reati commessi dal 3 ottobre 2013 al 27 settembre 2016, per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.
La sentenza impugnata va altresì annullata senza rinvio limitatamente ai reati commessi dal 28 settembre 2016 al 2 ottobre 2018, con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione fisica, per l’ulteriore corso.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi dal 3 ottobre 2013 al 27 settembre 2016 per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi dal 28 settembre 2016 al 2 ottobre 2018 e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Siracusa, altro giudice, per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 27 marzo 2024.