Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48064 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48064 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SIRACUSA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Siracusa ha dichiarato non doversi procedere ai sensi dell’art. 129 cod.proc.pen. nei confronti di COGNOME NOME perché l’azione doveva essere proseguita per mancanza di querela in relazione al delittb contestato di cui all’ar 624 e 625 n. 2 cod.pen, per essersi impossessato di un quantitativo imprecisato di energia elettrica, sottraendola al legittimo proprietario RAGIONE_SOCIALE al fine di trarne consistente nel gratuito prelievo di energia elettrica presso l’immobile sito in Melilli-Città Gi in INDIRIZZO. Con l’aggravante di aver usato violenza sulle cose consistita manomettere il contatore RAGIONE_SOCIALE ed i tenoni di fissaggio posteriori con l’effet escludere la registrazione dei consumi di energia elettrica. Con l’aggravante della recidi reiterata dopo l’esecuzione della pena ex art. 99 c.p. In Melilli- Città Giardino, in epoca ante e prossima al 23.01.2019.
1.1. Il Tribunale aveva rilevato all’udienza del 3.04.2023 che, c:on riferimento al regi transitorio dettato dall’art.85 del d.lgs. 150/2022, era infruttuosamente decorso il termine proporre querela, poiché non era stata presentata alcuna istanza di punizione da parte della persona offesa nei novanta giorni decorrenti dal :30/12/2022; che il Pubblico ministero al udienza aveva manifestato la volontà di contestare l’aggravante di cui al n. 7 dell’art. ritenendo l’energia elettrica bene destinato a pubblico servizio. Il Tribunale aveva ritenuto tar la richiesta di contestazione suppletiva in quanto il Pubblico Ministero aveva deciso di proceder alla contestazione dopo che doveva intendersi emersa l’insussistenza sopravvenuta della condizione di procedibilità. Il tribunale altresì aveva rilevato che la causa di improcedibilit ad ogni valutazione di merito del fatto imputato e che la pronuncia della sentenza di non dovers a procedere non preclude in alcun modo l’esercizio dell’azione penale da parte della Procura per il medesimo fatto e contro la medesima persona.
Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Siracusa per violazione di legge.
Deduce in particolare che erratamente il Tribunale aveva fissato un termine di decadenza per il PM ai fini della contestazione di cui all’art. 517 cod.proc.pen.
Evidenzia che nel caso di specie l’esercizio dell’azione penale e l’apertura del dibattimen si erano verificate sotto un diverso regime di procedibilità del reato in contestazione; ch conformità a tale precedente regime il rapporto era validamente costituito e che l’intervenut modifica del regime di procedibilità, non rende de plano il rapporto ab origine regolarmente costituito come non validamente costituito tale da far venir meno la legittimazione del pubbli ministero a muovere la contestazione suppletiva. Né tantomeno potrebbe ritenersi illegittima l contestazione dell’aggravante perché derivante da circostanza nota fin dalla prima formulazione del capo d’imputazione.
Il Procuratore generale in sede coirequisitoria scritta ha chiesto dichiararsi non dove procedere per mancanza della querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI1 ricorso è fondato.
1.1. GLYPH Trattasi di ricorso per saltum.
Sez. U, n. 3512 del 28110/2021 Ud. (dep. 31/01/2022) Rv. 282473 – 01 ha affermato il seguente principio:” che la sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all’art. 469 cod. proc. pen appellabile nei limiti indicati dalla legge. (In motivazione, la Corte ha precisat la sentenza predibattimentale è esclusivamente quella pronunciata fino al compimento delle formalità previste dall’art. 484 cod. proc. pen., nell’ambito dell’udienze camerale appositament fissata)”.
1.2. Il Collegio ritiene che la pronuncia impugnata viola la legge secondo quanto prospettato ne ricorso del Pubblico ministero con riferimento all’esercizio del dell’azione penale in specie potere dovere della contestazione suppletiva.
Va ribadito che in tema di nuove contestazioni in dibattimento, il giudice non può esercita alcun sindacato preventivo sull’ammissibilità della contestazione del fatto diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio o del reato concorrente o de circostanza aggravante non menzionati in tale decreto, proposta dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., dovendo invece provvedere sul capo d’imputazione come modificato, stabilendo se sussiste o meno la responsabilità penale dell’imputato cfr Sez. 2 n. 9039 del 17/01/2023.
Tale affermazione si inserisce in un costante orientamento già ribadito da precedenti pronunce (Sez. 6, n. 37577 del 15/10/2010, Rv. 248539 – 01 in motivazione) secondo cui: l’art. 516 c.p.p. e segg., inseriti sotto la rubrica “Nuove contestazioni”, disciplinano l’esercizio dell’azione p nel corso del dibattimento, mirando a salvaguardare il principio della necessaria correlazione t accusa e sentenza. Il pubblico ministero interviene sull’imputazione enunciata nell’atto c instaura il giudizio, per adeguarla a quanto emerge dalle prove raccolte, in modo che i dibattimento possa proseguire e la decisione conformarsi alla fattispecie concreta corretta e ampliata. Effettuare una nuova contestazione è un potere esclusivo del pubblico ministero, inerente all’esercizio dell’azione penale, la cui obbligatorietà è prescritta dall’art. 112 Inoltre, nell’ipotesi – ricorrente (art. 517 c.p.p.), non è richiesto ne’ il consenso dell’imp l’autorizzazione del giudice. Pertanto, la decisione del giudice del dibat:timento che, arrogando un potere che nessuna norma gli riconosce, nega al pubblico ministero il compimento di un atto imperativo, insindacabile e obbligatorio qual è la contestazione della circostanza aggravante
rilevando la tardività è illegittimo. Nello stesso senso si era già affermato che:” avvenuta, in la contestazione del reato connesso da parte del pubblico ministero, il giudice che procede ha l’obbligo di provvedere in ordine al nuovo capo di imputazione, stabilendo se sussiste o meno la responsabilità penale dell’imputato, ovvero dichiarando la propria incompetenza perché il fatt appartiene a quella di un giudice superiore. E ove il giudicante ometta di decidere nel senso s riferito, la sentenza da lui resa potrà essere utilmente impugnata in quanto non si è pronunciat su di un capo di imputazione. Anzi, è proprio questo l’unico rimedio a disposizione de rappresentante della pubblica accusa avverso il rifiuto del giudicante a provvedere sull contestazione effettuata ai sensi dell’articolo 517 c.p.p., dal momento che la possibilit procedere autonomamente – da taluni prospettata – è data per il reato connesso, ma non per la circostanza aggravante” (Sez. 2, n. 5180 del 5.11.1999 in motivazione). A conferma di tale principio è sufficiente osservare che l’art. 517 stabilisce esclusivamente che il pubblico minist “contesta all’imputato” il reato connesso o la circostanza aggravante emersa dagli atti de dibattimento, senza prevedere alcun potere di intervento per l’organo giudicante, come fa invece l’art. 518 cod. proc. pen. con riferimento alla contestazione di un fatto nuovo, stabilendo c presidente del collegio “può autorizzarla”. Emerge pertanto evidente come dalla ricognizione delle norme di riferimento in presenza dì una circostanza aggravante al giudice che procede è preclusa qualsiasi attività discrezionale posto che l’unico titolare dell’azione penale, il pu ministero, può procedere alla modifica dell’imputazione.
1.3. Ulteriore argomento si trae dalla lettura della motivazione della sentenza della Cor costituzionale del 9 luglio 2015 n. 139 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale d 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanz aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione pena non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbrev relativamente al reato oggetto della nuova contestazione, e che ha precisato che: la contestazione “tardiva” di circostanze aggravanti, è idonea a determinare «un significativ mutamento del quadro processuale”, potendo incidere in modo rilevante sull’entità della sanzione – tanto più quando si tratti di circostanze ad effetto speciale – e talvolta sullo s regime di procedibilità del reato. La Corte ha osservato, inoltre, che l’imputato che si v contestare in dibattimento una circostanza aggravante già risultante dagli atti di indagine si tr in situazione non dissimile da quella del destinatario della contestazione “tardiva” di un f diverso: sicché, una volta divenuta ammissibile la richiesta di “patteggiamento” nel caso modificazione dell’imputazione a norma dell’art. 516 cod. proc. pen., la preclusione di essa n caso di contestazione di una nuova circostanza aggravante, ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen. risulta foriera di ingiustificate disparità di trattamento al pari della richiesta di abbreviato.
1.4.Nel caso in esame il pubblico ministero in dibattimento aveva richiesto la modific dell’imputazione e la contestazione dell’aggravante del 625 n. 7 cod. pen. da cui derivava i
astratto la procedibilità di ufficio del reato contestato ed il Tribunale ha illegittimamente l’esercizio di tale potere-dovere e ha rilevato la tardività sul presupposto errato che e decorsi i termini per proporre la querela da parte della persona offesa e ha deciso sulla bas della originaria imputazione rilevando la improcedibilità ex art. 129 cod.proc.pen.
Vanno qui ribaditi, quanto alla rilevata tardività della contestazione suppletiva, i principi affermati da Sez. Unite n. 4 del 28/10/1998 Ud. (dep. 11/03/1999 ) Rv. 212757, secondo cui “la direttiva n. 78, di cui all’art. 2 delle legge delega per il vigente codice di rito (L. 16 febbraio 1987 n. 81), prevedendo appunto il potere del pubblico ministero di procedere nel dibattimento alla modifica dell’imputazione non pone specifici limiti temporali all’esercizio di detto p nell’ambito di tale fase processuale, ne’ consente di fare distinzioni quanto alla fonte elementi dai quali la contestazione “suppletiva” trae causa. E ciò è stato previsto dalla diret in esame, e poi introdotto nel codice di rito, perché la modifica dell’imputazione contestazione di una circostanza aggravante, come pure di un reato concorrente, non possono che considerarsi come eventualità fisiologiche in un sistema processuale che si ispira al ri accusatorio incentrato nel dibattimento, ma che non consente, come più volte ricordato dalla Corte Costituzionale, dispersione degli elementi utili per un “giusto processo Ora, è vero che la tendenziale parità delle parti, cui si ispira la logica del sistema accusat nell’esaltare il principio del contraddittorio – richiede che il pubblico ministero l’imputazione in base agli elementi d’accusa già acquisiti nelle indagini preliminari (artt. 405-407 cod.proc.pen.) e che, a sua volta, l’imputato, posto a conoscenza degli elementi di accusa, possa sin dall’inizio del dibattimento contrastarli efficacemente. Ma ciò non può comportare, com ineluttabile conseguenza, che, se il pubblico ministero, per inerzia o errore, abbia omesso i parte la contestazione di elementi di accusa già acquisiti, non possa provvedervi poi ne dibattimento, e sin dal suo inizio, apportando le necessarie modifiche all’imputazione. Senza contare, infine, che mediante la contestazione suppletiva all’inizio del dibattimento e sulla b di elementi non considerati nella formulazione dell’originaria imputazione, in caso di circostan aggravante o di modifica dell’imputazione evita di precludere al pubblico ministero la possibil di richiedere un accertamento completo del fatto- reato, in sede di giudizio. E ciò perché elementi modificativi od integrativi del fatto (quali le circostanze aggravanti) non potrebbero formare oggetto di autonomo giudizio penale, diversamente da quanto sostenuto erratamente nella sentenza impugnata. Si darebbe luogo altrimenti ad una contrazione dell’ambito di esercizio dell’azione penale, con ciò contravvenendosi al disposto dell’art. 112 Cost. Degli elementi a base di detta contestazione è comunque garantita la tempestiva conoscenza alla difesa, ai sensi degli artt. 430 comma 2, 431, 433 comma 2, 466 c.p.p. Ed ancora, proprio a garanzia del diritto di difesa, l’art. 519 cod.proc.pen. dà facoltà all’imputato, nei cui confronti il pubblic ministero abbia proceduto a contestazione suppletiva (“salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva”), di chiedere al giudice un termine per poter contrastare l’accusa perché parte integrata o modificata. La norma in esame, peraltro, aggiunge c:he il tempo concesso dal Corte di Cassazione – copia non ufficiale
giudice non può essere “inferiore al termine per comparire previsto dall’art. 429 (art. 5 comma 2), cioè non inferiore a venti giorni”.
1.5. In riferimento al momento processuale in cui il potere di precisazione della contestazion immediatamente derivante dal principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale cui all’art. 112 Cost., deve essere esercitato, le direttrici ermeneutiche declinate giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 4 del 28/10/1998 – dep. 1999, Barbagallo, Rv. 212757), non assegnano alcuna preclusione correlata alla preesistenza, rispetto all’apertura del dibattimento, degli elementi di fatto che portano modifica dell’imputazione di cui all’art. 516 cod. proc. pen. e alla contestazione di un r concorrente o di una circostanza aggravante di cui all’art. 517 cod. proc. pen., poiché le nuo contestazioni possono essere effettuate dopo l’avvenuta apertura del dibattimento e prima dell’espletamento dell’istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti g acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.
Di guisa che il potere di procedere nel dibattimento alla modifica dell’imputazione o a formulazione di nuove contestazioni va riconosciuto al Pubblico ministero senza specifici limi temporali o di fonte, in quanto l’imputato ha facoltà di chiedere al giudice un termine contrastare l’accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l’oblazione (ex multis n. 18749 del 11/04/2014, Rv. 262614, Sez.6 n. 44980 del 22.09.2009 Rv. 245284).
1.6. Sullo specifico tema il Collegio condivide le pronuncia già decisa dalla Sez. feriale n. 432 del 22.09.2023 con cui si è affermato il seguente principio «in caso di giudizio per il re di furto aggravato ex art. 625, comma I, n. 2, cod. pen., pur essendo decorso i termine previsto dall’art. 85, comma I, d. Igs. n. 150 del 2022 senza che la persona offesa abbia presentato querela, in difetto di sopravvenienze dibattimentali all’uopo rilevanti, il P.M. di udienza, prima della declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, può modificare l’imputazione, procedendo alla contestazione suppletiva di una circostanza aggravante ulteriore che renda in astratto il rea procedibile di ufficio – nella specie, quella di cui all’art. 625, comma I, n. 7 cod. per essere stato il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio – sul presupposto che il P.M. non ha la mera facoltà, bensì il potere-dovere di esercitare e proseguire l’azione penale per il fatto-reato correttamente circostanziato, e non ostand in ipotesi, alla contestazione suppletiva di una circostanza aggravante l’assenza di sopravvenienze dibattimentali all’uopo rilevanti».
1.7. Va in conclusione affermato che il PM, ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., era pienamente legittimato ad effettuare la contestazione suppletiva della circostanza aggravante in questione 625 n.7 cod.pen., a seguito della quale il reato oggetto di contestazione non era più in astra procedibile a querela di parte ma d’ufficio e il Tribunale doveva decidere sulla regiudicand
come risultante dal legittimo esercizio da parte del Pubblico Ministero del potere dovere d formulare la imputazione e quindi di modificarla durante il dibattimento.
1.8. Ne consegue che, qualificata l’impugnazione del pubblico ministero quale ricorso per saltum e ritenuta sussistente la nullità denunciata con l’impugnazione del Procuratore dell Repubblica ricorrente, poiché in violazione delle norme di legge sopra richiamate il giudice de dibattimento ha precluso al Pubblico ministero il potere-dovere di esercitare e proseguir l’azione penale per il fatto-reato correttamente circostanziato e qualificat Tribunale è incorso in una nullità assoluta di ordine generale ex artt 178 e 179 cod.proc.pen. che attiene alla formulazione della imputazione e all’esercizio dell’azione penale; nel caso specie ricorre il caso di cui all’art. 569 comma 4 prima parte in relazione al 604 comma cod.proc.pen e l’annullamento va disposto senza rinvio al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale d Siracusa per l’ulteriore corso.
Così deciso il 22.11.2023