Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35357 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35357 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CHIOGGIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE d’APPELLO di CAMPOBASSO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità per entrambi i ricorsi; ricorsi trattati con contraddittorio scritto ex art.23 co. 8 d.l. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Campobasso ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale di Isernia aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME all pena di giustizia per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldell sentenza di secondo grado, fermi tutti gli altri aspetti attinenti alla responsabilità circostanze, la Corte ha proceduto alla riduzione della pena.
Gli imputati hanno presentato distinti ricorsi per i seguenti motivi.
3. NOME COGNOME deduce:
violazione di legge (art.606, lett. c, c.p.p.) in relazione all’art.178 c.p.p., avendo i data 5 novembre 2021, nomina di fiducia con richiesta di termine a difesa, disattesa dal Tribuna che ha proceduto alla nomina di difensore di ufficio;
violazione di legge e vizio di motivazione (art.606 lett. b ed e, c.p.p.) in relazione al c.p.p.: l’imputato era mero trasportato della vettura del COGNOME, ed era ignaro del trasporto attrezzi sequestrati da parte del guidatore e proprietario della vettura. Manca pertanto la p
che il COGNOME fosse a conoscenza della presenza degli stessi, che non può esser pedegree penale dell’imputato;
violazione di legge (art.606, lett. b e c, c.p.p.) in relazione all’art. motivazione fornita per negare il beneficio richiesto è del tutto insufficiente e ma illogica.
NOME COGNOME deduce due motivi, incentrati rispettivamente su violazione di (art.606 lett.b, c.p.p.) e su vizio di motivazione (art.606 lett. e, c.p.p.) in natura degli strumenti rinvenuti e sequestrati ed alla loro idoneità a commettere r patrimonio, che alla determinazione della pena, per cui manca una adeguata motivazio
Il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha inviato mail con memori conclusioni chiedono la inammissibilità di entrambi i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME merita accoglimento in relazione al secondo ricorso, con assorbimento dell’ultimo e manifesta infondatezza del primo.
Partendo dalla questione processuale (primo motivo) l’infondatezza manifesta deri semplice lettura dell’art.108 c.p.p., che esplicitamente circoscrive la facoltà di chie a difesa nel caso di ‘subentro’ di nuovo difensore (di fiducia o d’ufficio) “nei casi revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono” circostanze che non sono nemme dedotte nel caso concreto. Infatti, secondo quanto si legge in atti (atto di appell prima della nomina del difensore di fiducia, vi era un difensore d’ufficio, sem “cessa(to) dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia” come reci comma dell’art.97 c.p.p., in assenza di una di quelle specifiche ragioni (rinun incompatibilità o abbandono) che, rendendo evidente la rottura del rapporto profess impellente la necessità della nomina di un nuovo difensore di fiducia, giustificano la un rinvio, per assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa. Ed è appena il cas che la cessazione dalle funzioni opera a prescindere dalla inclusione, nel mandato di formule quali la ‘revoca espressa di ogni difensore in precedenza nominato” o simili chiusura’, prive di significato concreto a fronte di una cessazione ope legis, oltr che in assenza, nel caso specifico, di anteriore nomina fiduciaria.
In difetto di eventi ‘perturbatori’ del rapporto professionale, quali quelli indic c.p.p., consentire il termine a difesa in ogni caso significherebbe porre nelle mani un indebito strumento dilatorio. Questa Corte, d’altro canto, ha già affermato che ” difesa di cui all’art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa determina il diritto dell’imputato ad ottenere il rinvio dell’udienza in ogni caso di n dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durat ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema ( delle scansioni e dei tempi del processo” (Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, Fattore, – 01; Sez. 4, n. 48020 del 12/07/2018, Bruno, Rv. 274036 – 01).
È invece fondato il secondo motivo di ricorso, seppure impropriamente formul relazione alla violazione dell’art.192 c.p.p. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Imp. 280027 – 04).
In relazione al COGNOME, mero trasportato sulla vettura condotta e di proprietà l’affermazione di responsabilità è basata su una valutazione manifestamente illogica fronte dell’ovvio rilievo che nei confronti di costui fosse innanzi tutto necessario consapevolezza della presenza degli strumenti nella vettura (che, da quanto si compre lettura della sentenza, non erano immediatamente visibili).
Equiparare pertanto le responsabilità di COGNOME e di COGNOME in base al fatto che immediatamente giustificati o a circostanze di tempo e di luogo del fermo, appare una che soverchia la logica comune, perché non dimostra la consapevolezza della presenz attrezzi, e che permette a questa Corte quella valutazione della tenuta logica della che costituisce, in relazione ai vizi di motivazione (art.606 lett. e, c.p.p.), l’a consentito nel giudizio di legittimità.
Per tale ragione, sotto questo aspetto, la sentenza va annullata nei confronti di con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Salerno per competenza, risultando l’ulteriore motivo di ricorso.
Il ricorso presentato da NOME COGNOME è invece inammissibile perché proposto da s privo di legittimazione come emerge dalla circostanza che il ricorso risulta dall’imputato personalmente, in violazione del disposto dell’art.613 cod. proc. pen.. sotto la sottoscrizione personale, così come la delega al deposito dell’atto non sono equipollenti al mandato professionale.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di c determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, con rinvio per nuovo giu Corte d’appello di Salerno. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOMENOME e co ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
Così ciso in Roma, 20 giugno 2024
Il Co sigliere r&ptore
NOME
Il Prélidente
NOME COGNOME