Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25095 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25095 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/s,Kte le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. del 7 febbraio 2024, il Tribunale di Torino ha accolto l’appello proposto dal Pubblico Ministero, avverso l’ordinanza con la quale il GIP del Tribunale della stessa sede, aveva rigettato la richiesta di applicazione a RAGIONE_SOCIALE della misura della custodia cautelare in carcere, in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, perché al fine di trarne commercio, in concorso con NOME COGNOME, deteneva all’interno della propria abitazione, complessivi gr. 98,91 con mg. 36.494 di cocaina base, pari a 243,3 dosi singole.
Il procedimento riguarda le circostanze emerse a seguito dell’arresto e successiva liberazione, essendo l’arresto stato convalidato ma senza applicazione di misura cautelare per carenza di gravi indizi di colpevolezza, di COGNOME, avvenuto il 21 ottobre 2023 in Torino.
Era accaduto, secondo la ricostruzione del Tribunale, che in tale data, intorno alle ore 02,00, passando in INDIRIZZO all’altezza del INDIRIZZO, gli operanti avevano notato un soggetto noto perché pregiudicato per reati inerenti agli stupefacenti, tale COGNOME, che alla loro vista tentava di allontanarsi a bordo di un monopattino. COGNOME veniva fermato e controllato in quanto si notava che aveva difficoltà a parlare perché nel cavo orale aveva tre frammenti di forma quadrata, bianchi, riconducibili a crack, oltre ad euro 550 nelle tasche, somma composta da varie banconote, ed un mazzo di chiavi che aprivano il portone del INDIRIZZO di INDIRIZZO ed una porta in metallo sita al secondo piano, dove si trovava un appartamento al quale veniva estesa la perquisizione domiciliare. L’appartamento risultava composto da cucina, bagno e camera da letto e sul letto dell’unica camera da letto si trovava un secondo soggetto, identificato nell’odierno ricorrente; a fianco al letto, vi era un tavolino con varie banconote lasciate in modo confuso per un totale di euro 920,01, un sacchetto di cellophane trasparente contenente una sostanza riconducibile a crack; sul tavolo della cucina, coperto da un telo, vi era un altro sacchetto contenente altro crack ed in un vasetto sostanza da taglio. Inoltre, nello stesso posto vi era un bilancino elettronico, buste in cellophane utilizzate per il confezionamento, oltre a due pentole in metallo con residui di stupefacente, utilizzate per la cottura dello stesso. Nel secchio della spazzatura in cucina vi era un sacchetto di cellophane trasparente con 66 involucri contenenti sostanza bianca ed un solo involucro di colore giallo contenente anch’esso una sostanza solida bianca. I due venivano tratti in arresto. NOME affermava di essere totalmente estraneo alla detenzione dello stupefacente, di cui invece si occupava solo il suo coinquilino, con il quale divideva le spese dell’affitto.
Il GIP ritenendo NOME credibile, convalidava l’arresto ma applicava la misura cautelare solo nei confronti di COGNOME, in assenza di evidenze inequivoche della relazione di NOME con la sostanza stupefacente e del suo comportamento non ambiguo.
Su richiesta del P.M., basata sull’accertamento che la sostanza rinvenuta in casa fosse diversa da quella sequestrata a NOME e che lo stupefacente, collocato in diversi luoghi della casa oltre che nella spazzatura, non potesse che indicare il pieno coinvolgimento del NOME, il GIP del Tribunale di Torino, con ordinanza del 12.12.2023, rigettava la richiesta affermando che le circostanze integravano una ipotesi di connivenza non punibile.
Su impugnazione del P.M., l’ordinanza in epigrafe ha osservato che le circostanze in fatto pacificamente acquisite anche dal GIP, dimostravano che le dichiarazioni rese dai due indagati erano inattendibili e che invece le connotazioni di fatto relative alla localizzazione dello stupefacente ed ai tempi della perquisizione rendevano evidente la comune detenzione. Infatti, assume rilievo, nella distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato, il contributo causale apportato per la realizzazione del reato.
Sussistevano dunque le esigenze cautelari, derivanti dal rischio di recidiva specifica al momento dell’arresto (soggetto sedicente, irregolare sul territorio, privo di attività lavorativa e già segnalato e condannato per fatti analoghi, nonché il contesto dimostrativo di una certa professionalità e non occasionalità dell’attività illecita). Rafforzava tale convincimento il successivo procedimento del 16 dicembre 2023 scaturito dall’arresto del RAGIONE_SOCIALE, per attività analoga a quella oggetto di attuale giudizio cautelare, che rendeva adeguata e proporzionata solo la misura cautelare in carcere.
Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, sulla base del seguente motivo:
Errata interpretazione ed errata motivazione in ordine all’istituto del concorso di persone nel reato, giacché, contrariamente all’assunto del Tribunale, si trattava di mera connivenza non punibile, posto che il ricorrente pur assistendo alla commissione del reato non aveva alcun obbligo di intervenire per ostacolarne la commissione ed essendo emerso che l’appartamento era dotato di una unica camera da letto; irrilevanza della commissione del fatto di reato del dicembre 2023, in relazione al quale era stata resa ampia confessione e che costituisce l’unico precedente nell’arco di dieci anni.
Il P.G. ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza, l’ordinanza impugnata evidenzia, con motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di elementi a carico dell’indagato, evidenziando con esaustiva motivazione come la droga è stata rinvenuta all’interno di diversi punti della casa al cui interno lo stesso viveva (si veda sopra la specifica descrizione).
Con valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità il Tribunale ha ritenuto il concorso del ricorrente nella detenzione della droga, in quanto risultava inverosimile che lo stesso pur vivendo in casa, ove la sostanza stupefacente non solo era detenuta ma anche trattata, fosse del tutto estraneo a tale attività.
Va ricordato che, in tema di detenzione di stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso è richiesto un contributo quanto meno nell’occultamento, custodia e controllo dello stupefacente che, per essere finalizzati ad evitare che la stessa venga rinvenuta e quindi a protrarre la illegittima detenzione, costituiscono apporto concorsuale al reato in questione (Sez. 4, Sentenza n. 12777 del 12/10/2000, Rv. 217903 – 01).
La giurisprudenza di legittimità (vedi tra le altre Sez.3, 26/10/2021, n.42435) ha pure specificato che il contributo, estrinsecato in maniera concreta, consapevole e volontaria, nell’occultamento, custodia e controllo della sostanza stupefacente, deve rivestire i caratteri di una condotta finalizzata ad evitare che la stessa sia rinvenuta e sia prodromica a protrarre la illegittima detenzione, non essendo per altro neanche sufficiente la consapevolezza della perpetrazione del reato a parte di altri.
Dunque, in caso di mera presenza sul luogo del reato, l’agente è punibile a titolo di concorso di persone solo qualora abbia partecipato o comunque facilitato la realizzazione del reato, anche mediante un consapevole rafforzamento del proposito criminoso dell’esecutore; quando la presenza, purché non meramente casuale, palesando chiara adesione alla condotta dell’autore del fatto ed allorché l’agente abbia la coscienza e la volontà dell’evento cagionato da altro o altri coimputati, sia servita a fornire stimolo all’azione e un maggiore senso di sicurezza, rafforzando l’altrui proposito criminoso (Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, COGNOME, Rv. 26445401). L’ordinanza impugnata, come si è sopra indicato, ha valutato gli indici in concreto raccolti, quali la diffusa presenza di sostanza stupefacente in luoghi di uso comune tra i coinquilini, le tracce palesi della manipolazione della stessa, la presenza di denaro, non giustificato, sul tavolino dell’ unica camera da letto, quali elementi vistosamente concludenti nel
senso della riconducibilità anche all’odierno ricorrente della condotta attiva di detenzione e spaccio dello stupefacente, con ciò superando, a ben vedere, anche il tema della riconducibilità al concorso di persone nel reato della mera connivenza passiva.
Inoltre, in tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e a limiti che ad esso ineriscono, all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, deo. 12/12/1994, COGNOME Lorenzo, Rv. 199391).
Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare “in concreto” la sussistenza delle stesse e rendere un’adeguata e logica motivazione.
6.1. Dall’analisi della motivazione non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente (solo una connivenza non punibile), peraltro genericamente e con argomentazioni in fatto, si pone in termini di censura di merito senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato.
Sulle esigenze cautelari, l’ordinanza risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità in considerazione della personalità del ricorrente (confermata dal successivo rinvenimento di stupefacente in suo possesso, in data 16 dicembre 2023, non attenuato dalla relativa confessione), che evidenzia un alto pericolo della reiterazione dei reati della stessa specie. Inoltre, il pericolo della recidiva può, per il Tribunale del riesame, ricavarsi dalle concrete modalità del fatto in accertamento, in particolare dal quantitativo della sostanza e dalla professionalità dimostrata attraverso l’utilizzo di strumenti atti al porzionamento ed alle pentole per la preparazione delle dosi, che unitamente ai precedenti penali escludono l’occasionalità della condotta.
Infatti, il nuovo testo dell’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), risultan dalle modifiche apportate dalla L. n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta
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restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati” (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, COGNOME, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, COGNOME, Rv. 26779801).
Sull’adeguatezza della misura cautelare in carcere l’ordinanza ha esplicitamente motivato, rilevando come l’unica misura idonea risulta quella in carcere poiché l’intensità e attualità delle esigenze cautelari esclude una spontanea osservanza e non evita i contatti con i settori criminali di riferimento. La custodia domiciliare sarebbe pertanto inidonea ad evitare i contatti con i mondi criminali dei settori interessati, in considerazione anche del fatto che la droga era detenuta in casa, utilizzata quale centro di deposito e di confezionamento. Quanto alla pena irroganda, peraltro, ad avviso del Tribunale del Riesame, la stessa non pare possa essere contenuta nei tre anni di reclusione, né passibile di sospensione condizionata.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024.