Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5148 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 5148  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 830 della Corte di appello di Torino del 3 febbraio 2023;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore genera NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunziata in data 3 febbraio 2023, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 25 gennaio 2022 con la quale il Tribunale di Torino aveva dichiarato la penale responsabilità di COGNOME NOME, quale titolare di ditta individuale, in ordine al reato a lui contestato sub A) del capo imputazione, avente ad oggetto la violazione dell’art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 per avere il medesimo indicato nella dichiarazione annuale dei redditi relativa all’anno di imposta 2013 elementi passivi risultanti sulla base di fatture emesse da talune imprese commerciali per operazioni risultate inesistenti per un complessivo importo pari ad oltre 100.000,00 euri e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di giustizia, disponendo, altresì, la confisca della somma indicata quale profitto del reato contestato, pari ad euro 62.109,00.
Avverso detta decisione il COGNOME, tramite il proprio difensore fiduciario, ha interposto ricorso per cassazione, articolando a tale fine 2 motivi d impugnazione.
Il primo motivo ha ad oggetto il vizio di omessa motivazione in relazione alla richiesta, formulata in sede di gravame, riguardante la rideterminazione dell’importo della confisca per equivalente disposta a carico del COGNOME; i ricorrente segnalava il fatto che la determinazione della imposta evasa era stata operata sommando oltre all’IRPEF ed all’IVA non versate anche le somme dovute quali addizionali regionali ed addizionali comunali oltre alla somma di euro 3.939,00 dovuta a titolo di IRAP; in occasione della presentazione del gravame, infatti, la difesa del COGNOME, sulla scorta della affermazione della natu solo soggettivamente inesistente delle fatture di cui al capo di imputazione, chiedeva che l’importo della somma confiscata fosse limitato alle sole somme dovute a titolo di IVA, pari a poco meno di 13.000,00 euro.
Con il secondo motivo di ricorso la difesa del ricorrente ha lamentato che fosse stato considerato profitto del reato commesso anche l’importo dei tributi evasi relativo ad IRAP ed addizionali comunali e provinciali.
Con memoria del 20 settembre 2023 la difesa del ricorrente osservava che, avendo quello presentato istanza per la definizione agevolata dei carichi contenuti nelle cartelle esattoriali a lui pervenute, doveva essere applicato medesimo la disciplina dei cui all’art. 12 -bis, comma 2, del dlgs n. 74 del 2000, con conseguente revoca della confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei soli limiti di cui alla presente motivazione.
Con riferimento al primo motivo, con il quale ci si duole del fatto che la Corte subalpine non abbia, secondo quanto riportato dal ricorrente, tenuto conto, nel rideterminare l’entità della somma confiscabile quale profitto del reato, del fatto che le fatture di cui al capo di imputazione fossero so soggettivamente inesistenti, è sufficiente osservare che, essendo fattore irrilevante ai fini della sussistenza del reato la natura oggettiva o soggetti della fittizietà delle operazioni documentate con le fatture relative ad operazion inesistenti (cfr., sul punto: Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 gennai 2020, n. 1998), il profitto del reato contestato all’imputato è riferibile all’ome versamento delle imposte derivante sia dall’utilizzo di fatture concernenti operazioni solo soggettivamente inesistenti che di fatture riguardanti operazioni anche oggettivamente inesistenti.
La doglianza formulata dal ricorrente, avente ad oggetto l’omessa risposta ad un motivo di censura manifestamente infondato, non è, pertanto, tale da comportare – sebbene effettivamente non sia stata data risposta al motivo di gravame indicato – l’annullamento della sentenza per tale ragione impugnata (si veda, infatti, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione III penale novembre 2019, n. 46588), posto che un eventuale accoglimento del ricorso non determinerebbe, in sede di rinvio, l’accoglimento dell’appello originariamente formulato.
Fondato è, viceversa, il secondo motivo di impugnazione, riguardante il quantum della disposta confisca.
Osserva, infatti, il Collegio che, avendo il giudice di primo grado determinato la somma oggetto di confisca per equivalente nella misura di euri 62.109,00 ed avendo il giudice del gravame confermato tale statuizione, il ricorrente ha lamentato che tale importo risulta essere il frutto del sommatoria oltre che dell’Irpef e dell’Iva evasa, anche delle “addizionali regionali e comunali” gravanti sul COGNOME ed anche della somma da lui dovuta a titolo di imposta regionale sulla attività produttive (cioè l’Irap).
Nel senso indicato la doglianza è parzialmente fondata.
Invero, si rileva che l’art. 12-bis del dlgs n. 74 del 2000, nel delimita l’ambito delle somme oggetto della confisca obbligatoria fa riferimento ai beni che costituiscono il profitto od il prezzo del reato commesso; si tratta, pertant quanto al caso in esame, di verificare se la violazione dell’art. 2 del dlgs n.
del 2000 si realizza anche ove fine perseguito dal soggetto che indichi nelle proprie dichiarazioni fiscali elementi passivi di reddito fittizi in quant documentati attraverso fatture od altri documenti equipollenti relativi ad operazioni inesistenti sia quello di evadere, oltre all’Irpef (o all’Ires) ed all anche le cosiddette “addizionali regionali e comunali” e l’Irap.
Ritiene il Collegio che la risposta al quesito formulato debba esser duplice; nel senso che la verifica deve ritenersi positiva quanto alla prima tipologia di imposte, mentre essa dà esito negativo quanto alla seconda tipologia.
Ed infatti, mentre le citate addizionali sono delle vere e proprie componenti delle imposte sul reddito – ancorché aventi una particolare destinazione soggettiva, in quanto non dirette ad alimentare la cosiddetta fiscalità generale ma specificamente dirette a costituire una delle provviste finanziarie degli enti territoriali cui le stesse sono destinate – delle q condividono appieno, pertanto, la natura, per ciò che attiene all’Irap, in relazione alla quale vi è fra i presupposti d’imposta la circostanza, del tutt estranea alla ordinaria imposta sui redditi, che il contribuente si sia avvalso un’autonoma organizzazione atta ad incrementare la personale capacità di produzione della ricchezza (in ordine a tale dato si veda, infatti, da ultimo: Corte di cassazione Sezione Tributaria, 18 luglio 2023, n. 20859), vi è una sostanziale diversità di struttura che rende siffatta imposta esulante rispetto al fuoco dell disposizione la cui violazione è stata contestata al COGNOME.
D’altra parte, in questo stesso senso si è anche pronunziata la giurisprudenza di questa Corte, allorché ha rilevato, con riferimento ad altra imputazione ma esprimendo un principio valido anche in relazione al caso ora in esame che nel sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, ai fini della quantificazione del profitto del reato di omessa dichiarazione, previsto dall’art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, è irrilevante l’evasione dell’impos regionale sulle attività produttive, non trattandosi di un’imposta sui redditi i senso tecnico (Corte di cassazione, Sezione III penale, 30 marzo 2016, n. 12810; con riferimento alla generale valenza del principio esposto, riguardante cioè tutti i reati previsti dal dlgs n. 74 del 2000, cfr.: Corte di cassazi Sezione III penale, 22 marzo 2012, n. 11147).
La sentenza impugnata, nella quale di tale specificità non si è tenuto conto, deve, pertanto, essere annullata, senza rinvio, nella parte in cui in ess è stata confermata anche la confisca penale per equivalente della somma dovuta dal ricorrente a titolo di Irap, che, pertanto, va eliminata.
Non ha, invece, fondamento, il motivo di doglianza formulato dal ricorrente con la memoria aggiuntiva del 20 settembre 2023, posto che l’eventuale adesione del ricorrente ad eventuali forme negoziali volte ad ovviare al mancato versamento dell’imposta omessa, non incidono sulla astratta previsione della confisca penale accessoria all’accertamento della responsabilità del prevenuto per il reato tributario a lui contestato, potendo, semmai, operare solo in ordine alla materiale esecuzione della misura ablatoria.
Come, infatti, è stato da questa Corte in più circostanze uniformemente chiarito, la disposizione di cui all’art. 12-bis, comma 2, del dlgs. n. 74 del 200 secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro», deve essere intesa nel senso che la confisca può essere adottata anche a fronte dell’impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l’evento futuro e incerto costituito dal mancato pagamento del debito, sicché è illegittima l’esecuzione della stessa in difetto di inottemperanza all’accordo, anche ove effettuata per finalità cautelari (Corte di cassazione Sezione III penale, 9 marzo 2021, n. 9355; Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 ottobre 2020, n. 28488; Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 maggio 2019, n. 18034).
Il ricorso proposto dal COGNOME deve, pertanto, essere accolto nei soli limiti dell’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata con riferimento alla conferma della confisca relativa alla somma da lui non versata a titolo di Irap, essendo tale disposizione da eliminare, mentre per il resto il ricorso stesso va rigettato.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca dell’ammontare della somma dovuta a titolo di IRAP, confisca che elimina.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente