Nel mondo della procedura civile, la distrazione delle spese rappresenta un importante strumento di tutela per l’avvocato. Questo meccanismo, previsto dall’art. 93 del codice di procedura civile, permette al difensore di riscuotere il proprio compenso e le spese anticipate direttamente dalla parte soccombente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 3409 del 6 febbraio 2024, interviene per chiarire un aspetto pratico fondamentale: quali sono i requisiti formali per avanzare tale richiesta? La Corte ha stabilito che la semplice dichiarazione di essere ‘antistatario’ è sufficiente, senza bisogno di formule sacramentali.
I Fatti del Caso: un’omissione da correggere
La vicenda nasce da un’istanza di correzione di errore materiale. In un precedente provvedimento, la Corte di Cassazione, pur condannando una parte al pagamento delle spese legali, aveva omesso di disporre la liquidazione diretta a favore dell’avvocato della parte vittoriosa. Quest’ultimo, nel proprio atto difensivo (il controricorso), si era espressamente dichiarato ‘antistatario’.
L’avvocato ha quindi presentato ricorso per correggere quella che, a suo avviso, era una mera svista, un errore materiale che non intaccava la sostanza della decisione ma ne pregiudicava la corretta esecuzione in suo favore.
L’opposizione e la questione sulla distrazione delle spese
La controparte si è opposta alla richiesta di correzione, sollevando un’eccezione formale. A suo dire, per poter beneficiare della distrazione delle spese, non era sufficiente dichiararsi genericamente ‘antistatario’. L’avvocato avrebbe dovuto, secondo questa tesi, dichiarare esplicitamente due circostanze: di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto gli onorari dal proprio cliente. Poiché tale dichiarazione dettagliata mancava nell’atto originario, la richiesta di correzione doveva essere respinta.
La questione sottoposta alla Corte era quindi se la richiesta di distrazione richiedesse una formula specifica e dettagliata o se la qualifica di ‘antistatario’ fosse di per sé esaustiva.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto con fermezza l’opposizione, ritenendola priva di fondamento. Gli Ermellini hanno chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 93 c.p.c., è del tutto sufficiente che il difensore si qualifichi come ‘antistatario’.
Richiamando propri precedenti consolidati, inclusa una pronuncia delle Sezioni Unite, la Corte ha affermato che la domanda di distrazione delle spese ‘può essere validamente avanzata anche nel caso… in cui manchi l’esplicita dichiarazione in ordine all’avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione dei compensi, atteso che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione’.
In altre parole, la dichiarazione di essere ‘antistatario’ è una formula sintetica che racchiude in sé l’attestazione delle condizioni richieste dalla legge. Pretendere una dichiarazione più analitica sarebbe un’inutile appesantimento formale. Di conseguenza, l’omissione nel dispositivo della precedente ordinanza costituiva un palese errore materiale, meritevole di correzione.
Le conclusioni
La decisione in commento rafforza un principio di semplificazione e di tutela del lavoro del difensore. Viene confermato che la richiesta di distrazione delle spese non è soggetta a rigidi formalismi. La semplice e chiara dichiarazione dell’avvocato di essere ‘antistatario’, inserita nell’atto difensivo pertinente, è condizione necessaria e sufficiente per ottenere la liquidazione delle spese a proprio favore. Questo principio garantisce maggiore certezza e snellezza procedurale, evitando che mere questioni formali possano pregiudicare il diritto dell’avvocato a vedere remunerato il proprio operato direttamente dalla parte soccombente.
Per ottenere la distrazione delle spese, l’avvocato deve dichiarare esplicitamente di aver anticipato i costi e non ricevuto i compensi?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. La semplice dichiarazione di essere ‘antistatario’ è sufficiente, in quanto si ritiene che tale affermazione contenga implicitamente la dichiarazione di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Cosa succede se un’ordinanza omette di liquidare le spese a favore dell’avvocato antistatario?
Si tratta di un errore materiale. L’avvocato può presentare un’istanza di correzione alla stessa corte che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., per far sì che l’errore venga corretto e le spese siano liquidate direttamente in suo favore.
La richiesta di distrazione delle spese può essere avanzata per la prima volta con la nota spese?
No. Pur non essendo il punto centrale della decisione, la Corte richiama un precedente (Cass. n. 4294/2021) per specificare che la richiesta di distrazione, nel giudizio di legittimità, non può avvenire per la prima volta con la nota spese, ma deve essere contenuta nell’atto difensivo principale (es. ricorso o controricorso).