Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18892 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18892 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Pagani il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 30/10/2023 dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30/10/2023, il Tribunale di Salerno, adito con richiesta di riesame ex art. 322 cod. proc. pen. da COGNOME NOME, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore in data 13/10/2023, avente ad oggetto la somma di Euro 79.670 sequestrata al COGNOME nell’ambito del procedimento per violazione degli artt. 73 commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui ascritto in concorso con il figlio COGNOME NOME. Con altra ordinanza in pari data, il Tribunale ha confermato anche l’ulteriore decreto di sequestro preventivo della somma di Euro 4.700, emesso dal G.i.p. in data 20/10/2023 con funzione integrativa del precedente,
accogliendo la richiesta formulata dal P.M. all’esito di un riconteggio RAGIONE_SOCIALE somme complessivamente rinvenute.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l’errore di valutazione relativo al fatto che il danaro non era custodito nell’abitazione né nell’auto del ricorrente, bensì all’interno del camion da lavoro in uso agli indagati: né il Tribunale aveva chiarito la “connessione eziologica” tra le predette somme e lo stupefacente, dato anche che era stata contestata solo la detenzione e non anche la cessione della droga (tra l’altro di tipo “leggero”); d’altra parte, ridottissima quantità rinvenuta lasciava presumere una diversa qualificazione giuridica, ovvero la configurabilità dell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. Si censura in definitiva l’assunto del Tribunale, che aveva immotivatamente ritenuto che il danaro fosse provento dell’attività di spaccio. Con specifico riferimento all’art. 85-bis d.P.R. n. 309, si lamenta la mancata considerazione di quanto riferito dal ricorrente in ordine alla provenienza del danaro, frutto della pregressa attività di commercio ambulante svolta in nero e non versata su conto corrente per i debiti con l’RAGIONE_SOCIALE. Si censura infine l’insufficienz della motivazione addotta quanto al periculum in mora.
3 Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure proposte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Occorre subito porre in evidenza il fatto che il Tribunale di Salerno, con ampia ed assai analitica motivazione, ha confermato i due decreti di sequestro preventivo emessi dal G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore unicamente ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr. pag. 4 dell’ordinanza impugnata): la misura cautelare reale, in altri termini, è stata confermata solo nella prospettiva di assicurare la confisca per sproporzione, ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. espressamente richiamato, per i reati in tema di stupefacenti, dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990.
Da tali incontroverse premesse consegue l’assoluta estraneità, all’oggetto dell’odierno giudizio, RAGIONE_SOCIALE censure volte a contestare l’esistenza di un nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate e l’attività di spaccio ipotizzata: essendo tale prospettiva rilevante nella sola ipotesi di un sequestro finalizzato alla confisc diretta del provento del narcotraffico, qui espressamente esclusa dal Tribunale salernitano (cfr. pag. 4 cit., in cui si evidenzia altresì l’insussistenza dei presuppos per un sequestro impeditivo ai sensi del comma 1 dell’art. 321).
2.1. Con riferimento alle doglianze propriamente riconducibili al sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione, deve osservarsi che il Tribunale ha diffusamente esposto le ragioni a sostegno della conferma del decreto, evidenziando non solo la mancanza di spiegazioni alla provenienza della ingente somma complessivamente sequestrata nell’autocarro di COGNOME NOME (suddivisa in banconote di piccolo taglio e collocata in vari punti del veicolo: cfr pag. 2 dell’ordinanza impugnata), ma anche un’assoluta sproporzione tra la somma predetta e il reddito dichiarato dagli indagati negli ultimi anni (cfr. pag. 5, in cui si esclude altresì qualsiasi rilevanza ad una polizza vita intestata alla fig del ricorrente e alla vendita di un appartamento risalente al 2004).
Si tratta di un percorso argomentativo certamente idoneo ad escludere che si versi in una fattispecie di motivazione mancante o meramente apparente, unico vizio motivazionale deducibile in questa sede (cfr. sul punto, da ultimo, Sez. 2 – , Sentenza n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo Rv. 285608 – 01, secondo la quale «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice». In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di un’approfondita valutazione del Tribunale del riesame degli elementi reddituali del ricorrente, aveva riproposto, sotto il profilo dell’omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l’epoca di realizzazione del bene e l’accertamento della sproporzione).
2.2. Anche il riferimento alla possibile applicazione del comma 5 dell’art. 73 appare privo di pregio.
Deve invero osservarsi che – come risulta dallo stesso ricorso: cfr. pag. 3 – i decreti di sequestro sono stati emessi con riferimento ad una incolpazione di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestata in Pagani fino al 06/10/2023, e quindi fino ad una data successiva alla recente modifica dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 (disposizione introdotta, come già accennato, per estendere ai reati di cui all’art. 73 l’applicazione dell’art. 240-bis cod. pen). Inf prima dell’entrata in vigore dell’art. 4, comma 3-bis, d.l. 15/09/2023 n. 123 (conv. dalla I. 13/11/2023, n. 159), da tale applicazione era espressamente esclusa l’ipotesi lieve di cui al comma 5, laddove invece l’attuale testo dell’art. 85-b consente la confisca per sproporzione per tutti i reati di cui all’art. 73.
In buona sostanza, per effetto della novella, l’eventuale diversa qualificazione ai sensi del comma 5 del delitto ascritto al COGNOME (commesso dopo l’entrata in vigore ella novella medesima) risulterebbe del tutto irrilevante, per quel che specificamente rileva in questa sede.
2.3. Anche la residua censura è manifestamente infondata.
In ordine al requisito del periculum in mora, il Tribunale ha integrato la motivazione del decreto applicativo della misura richiamando quanto già esposto in ordine ai redditi leciti bassissimi dichiarati, e sottolineando in particolare c l’esigenza anticipatoria alla base del sequestro preventivo doveva ritenersi sussistente proprio per la insufficienza (o “a stento sufficienza”) di tali reddit soddisfare le esigenze primarie, con conseguente concreto pericolo di dispersione RAGIONE_SOCIALE somme rinvenute (pag. 5 seg. dell’ordinanza impugnata).
Anche in questo caso, si è dinanzi ad un percorso argomentativo del tutto immune da profili di inesistenza o mera apparenza deducibili in questa sede.
Le considerazioni sin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 9 a,prile 2024 , i Il Consigli e estensore
IPresidente