La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18896 del 2024, ha affrontato un caso emblematico in materia di abusi edilizi, chiarendo che la prosecuzione di lavori illeciti su un immobile già colpito da un ordine di demolizione preclude la possibilità di ottenere un condono e rende inammissibile il ricorso volto a sospendere la demolizione stessa. Questa decisione ribadisce il rigore della giurisprudenza nel contrastare l’illegalità edilizia, specialmente quando protratta nel tempo.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ordine di demolizione disposto con una sentenza del 1993, divenuta definitiva nel 1998, a carico di un immobile realizzato abusivamente in una zona vincolata. Le proprietarie dell’immobile, eredi della costruttrice originaria, avevano presentato due istanze di condono edilizio nel 1995. Successivamente, si sono rivolte al giudice dell’esecuzione per chiedere la revoca o la sospensione della demolizione, sostenendo che le opere fossero sanabili e che il giudice avesse travisato i fatti non collegando correttamente le opere alle istanze di condono.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta. Contro questa decisione, le proprietarie hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando sia il travisamento dei fatti sia la violazione delle norme sul condono edilizio.
La Valutazione della Cassazione sull’Ordine di Demolizione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e genericità. I giudici hanno evidenziato due punti cruciali che hanno determinato l’esito del giudizio.
1. La Genericità del Motivo sul Travisamento dei Fatti
Le ricorrenti si sono limitate ad affermare che le opere da demolire rientravano nelle domande di condono, senza però fornire alcuna prova concreta di tale corrispondenza. La Cassazione ricorda che, per denunciare un travisamento, non basta indicare un atto processuale, ma è necessario dimostrare come quell’atto contenga un elemento di fatto incompatibile con la decisione del giudice e come questo mini la coerenza logica della motivazione. In assenza di tale prova, la doglianza è stata ritenuta generica e, quindi, inammissibile.
2. La Preclusione alla Sanatoria per i Nuovi Abusi
L’elemento decisivo è stato l’accertamento, tramite un sopralluogo del Comune, della realizzazione di ulteriori opere abusive sull’immobile originario. Queste nuove opere, quali la parziale demolizione e ricostruzione difforme di un avancorpo, un vano verandato e un altro manufatto, non solo costituiscono un nuovo illecito, ma hanno anche interrotto qualsiasi possibilità di sanatoria per le opere precedenti. La giurisprudenza è costante nell’affermare che la prosecuzione di lavori su un manufatto abusivo integra una nuova condotta illecita che impedisce il condono, indipendentemente dall’entità dei nuovi interventi.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la propria decisione sulla base di principi consolidati. Un ordine di demolizione può essere sospeso o revocato solo in presenza di provvedimenti amministrativi incompatibili con esso (come un condono già rilasciato) o quando vi sia una ragionevole e concreta previsione che tali provvedimenti vengano adottati a breve. Nel caso di specie, mancavano entrambi i presupposti.
Anzitutto, la procedura di condono non era conclusa, poiché non risultavano versate integralmente le somme dovute (oblazioni). Ma, soprattutto, la realizzazione di nuove opere abusive ha creato un ostacolo insormontabile alla sanatoria. Il giudice dell’esecuzione ha correttamente rilevato che il ripristino parziale dell’immobile e la presenza di nuovi abusi dimostravano la prosecuzione dell’attività illecita, rendendo impossibile il rilascio di un titolo in sanatoria.
Infine, la Corte ha specificato di non poter considerare i nuovi documenti prodotti dalle ricorrenti in sede di legittimità, poiché il suo giudizio è limitato alla valutazione della correttezza del provvedimento impugnato, senza poter esaminare elementi di fatto successivi o non valutati dal giudice di merito.
Conclusioni
La sentenza rafforza un principio fondamentale: chi commette un abuso edilizio non può sperare di sanarlo se, nel frattempo, prosegue nell’attività illecita realizzando ulteriori opere non autorizzate. L’ordine di demolizione è uno strumento essenziale per il ripristino della legalità e la sua esecuzione può essere fermata solo in circostanze eccezionali e ben documentate, che non sussistono quando l’illecito viene perpetuato. La decisione serve da monito, sottolineando che la pendenza di una domanda di condono non costituisce una sorta di “scudo” per continuare a costruire illegalmente.
È possibile sospendere un ordine di demolizione se è stata presentata una domanda di condono?
No, la sola presentazione di una domanda di condono non è sufficiente. La sospensione è possibile solo se vi sono elementi concreti e specifici che rendano ragionevolmente prevedibile il rilascio del permesso in sanatoria in tempi brevi, oppure in presenza di provvedimenti amministrativi già adottati che siano incompatibili con la demolizione.
La realizzazione di nuove opere abusive su un immobile già oggetto di un ordine di demolizione influisce sulla possibilità di sanatoria?
Sì, in modo decisivo e negativo. La prosecuzione di lavori edili su un manufatto abusivo è considerata una nuova condotta illecita che preclude la possibilità di ottenere la sanatoria per l’intero immobile, anche per le opere oggetto della domanda di condono originaria.
Cosa succede se il ricorso contro un ordine di demolizione viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
La declaratoria di inammissibilità comporta la conferma del provvedimento impugnato. Di conseguenza, l’ordine di demolizione rimane pienamente efficace e deve essere eseguito. Inoltre, come nel caso di specie, le parti ricorrenti vengono condannate al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.