Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1259 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1259 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio udito il difensore
AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME, dopo breve dibattimento, chiede l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Ricorre per Cassazione COGNOME NOME AVV_NOTAIO avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che il 14/9/2021 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente perché il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche era estinto per prescrizione e ha confermato, ai sensi dell’articolo 578-bfs cod.pen., la disposta confisca per equivalente.
2. Deduce il ricorrente:
2.1. nullità della sentenza per violazione di legge per avere i giudici d’appello respinto l’istanza di differimento avanzata dal difensore del COGNOME per legittimo impedimento determinato da motivi di salute. Sostiene l’illegittimità del provvedimento di rigetto perché motivato con esclusivo riguardo alla mancata nomina da parte del difensore impedito di un sostituto processuale o delle omesse indicazioni delle ragioni dell’impossibilità di procedervi;
2.2. violazione di legge con riguardo alla conferma della confisca per equivalente.
Sostiene che trattasi di una decisione assunta in violazione di legge atteso che risulta in maniera incontestata che l’ente pubblico Regione siciliana ha ottenuto l’integrale restituzione delle somme corrisposte alla COGNOME attraverso l’escussione della polizza fideiussoria emessa dalla società RAGIONE_SOCIALE. Evidenzia che la Corte 1:erritoriale ha richiamato una sentenza della Suprema Corte – che ha chiarito la natura parzialmente sanzionatoria della confisca- inconferente nel caso di specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo del ricorso è infondato. La difesa del ricorrente pur avendo denunciato, fondatamente, la violazione del proprio diritto di difesa da parte del giudice di primo grado, nel reiterare anche in questa sede l’eccezione di nullità, tempestivamente sollevata nel giudizio di appello, non considera, tuttavia, che la Corte di merito, avendo rilevato che era interamente trascorso il tempo previsto dalla legge per l’estinzione del reato per prescrizione, ha ritenuto di dover dichiarare, a norma dell’articolo 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato. Così
operando la Corte territoriale ha applicato il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (in tal senso Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti D, Rv. 221403 e Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 dep. 11/01/2002, Cremonese, Rv. 220511,) secondo il quale il giudice ha l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen. anche qualora la causa estintiva del reato ricorra contestualmente con una nullità processuale assoluta e insanabile. La prevalenza della causa di estinzione del reato deriva dalla evidente inutilità processuale, dell’annullamento dato che in ogni caso il giudizio non potrebbe utilmente proseguire. Assume invece rilievo pregiudiziale la nullità, soltanto nel caso in cui la causa estintiva richieda specifici ed ulteriori accertamenti e valutazioni di merito e quindi non sia idonea chiudere immediatamente il procedimento. Le indicate precisazioni, in diritto / consentono di concludere per il rigetto del ricorso agli effetti penali, essendo stata correttamente dichiarata la prescrizione del reato.
Con riguardo alla confisca deve richiamarsi la decisione delle Sezioni Unite, COGNOME del 29 settembre 2022 che ha affermato che l’articolo 578bis, avendo natura sostanziale, non può trovare applicazione con riguardo ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
La sentenza deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca per equivalente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca per equivalente. Rigetta nel resto il ricorso.
Roma 26.10.2022