Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4550 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4550 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1925/2025
NOME COGNOME
CC Ð 09/12/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da NOME COGNOME nata a Nocera Superiore il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24 giugno 2025 del Tribunale di Salerno;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto lÕannullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al punto in cui dispone anche la confisca per equivalente nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, eliminando la relativa statuizione.
Oggetto dellÕimpugnazione è la sentenza con la quale il Giudice dellÕudienza preliminare del Tribunale di Salerno ha applicato a NOME COGNOME e NOME COGNOME, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero, disponendo la confisca, anche per equivalente, delle somme specificamente indicate.
Entrambi gli imputati propongono ricorso per cassazione, articolando, ciascuno, un unico motivo dÕimpugnazione a mezzo del quale deducono violazione degli artt. 240 e 240bis cod. pen. nella parte in cui, nellÕapplicare la pena concordata tra le parti, il Tribunale avrebbe disposto oltre alla confisca diretta, anche quella per equivalente (motivandola alla luce del successivo reimpiego del denaro distratto), senza considerare che sia la COGNOME, che il COGNOME rispondevano dei soli reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, per i quali è prevista solo ed esclusivamente la confisca diretta, ai sensi dellÕart. 240 del codice penale.
La censura è ammissibile (in quanto, attribuendosi alla confisca per equivalente natura eminentemente sanzionatoria, è riferita alla legalitˆ della pena applicata e quindi, ai sensi del comma 2bis dellÕart. 448 cod. proc. pen., deducibile in questa sede) ed è fondata.
AllÕinterno di un più ampio procedimento, a differenza di altre posizioni processuali coinvolte nel procedimento, ai ricorrenti sono stati contestati i soli reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; e per tali reati il Tribunale ha disposto, a carico di entrambi i ricorrenti, pur in assenza di una specifica previsione normativa che legittimasse tale forma di ablazione, anche la confisca per equivalente.
Ebbene, la confisca indiretta è Ò istituto che, privo di disciplina organica, trova riferimento in una pluralitˆ di provvedimenti legislativi, riferibili a specifici reati, adottati spesso in esecuzione di impegni assunti in sede internazionaleÓ e, quindi, per essere legittimamente disposta, necessita di una specifica norma che consenta di procedere con tale forma di ablazione (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756), in concreto, per i reati per i quali i ricorrenti sono stati condannati, inesistente.
La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata senza rinvio, seppur limitatamente alla posizione dei ricorrenti e in relazione alla sola confisca per equivalente disposta a loro carico; statuizione che deve essere eliminata.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, limitatamente alla confisca per equivalente delle somme di denaro, che elimina.
Cos’ deciso il 9 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME