Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17131 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17131 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della Corte d’appello di Firenze letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Pistoia con la quale l’imputato era stato condannato, alla pena di anni tre di reclusione, in relazione a plurime violazione di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale titolare dell RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (capi 4, 5) e all’art. 11 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nella medesima qualità (capo 8), e di cui agli artt. 110 cod.pen. e art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale gestore di fatto della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME (omonimo giudicato separatamente) (capo 10, 11) e di cui agli artt. 110 cod.pen. e art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale gestore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE, in concorso con COGNOME NOME amministratore di
diritto (capi 12, 13 e 14). Con la medesima sentenza ha confermato la confisca per equivalente del profitto del reato fino all’importo di C 5.583.401,32.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limit strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e), cod.proc.pen. in relazione all’art. 192 cod.proc.pen. La Corte territoriale avrebbe ritenuto, con motivazione apodittica, l’utilizzo da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di fatture di acquisto di merce dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che secondo gli investigatori sarebbe una mera cartiera. I giudici del merito valorizzando esclusivamente gli indizi afferenti alla ritenuta inidoneità della società emittent intesa come incapacità della stessa realizzare le transazioni oggetto dei documenti contabili, non avrebbero motivato in ordine i dati di indubbio rilievo favorevoli indicati dalla difesa. In particolare, non avrebbero adeguatamente motivato in relazione alla circostanza che risultava documentato il pagamento del fornitore. Il dato assumerebbe rilievo anche alla luce del fatto che in sede penale non potrebbero operare le presunzioni proprie dell’ordinamento tributario dovendo darsi prevalenza al dato fattuale rispetto ai criteri di natura meramente formale.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e), cod.proc.pen. in relazione all’art. 192 cod.proc.pen. La Corte territoria avrebbe ritenuto, con motivazione apodittica, l’inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture emessa dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE. La sentenza non si confronta con le circostanze, evidenziate nell’atto d’appello, secondo cui la società RAGIONE_SOCIALE era stata costituita da soggetto diverso dall’imputato, benché suo omonimo, e con la circostanza che sebbene questi fosse un prestanome dell’imputato, non sarebbe adeguatamente spiegato quali atti gestori della società avrebbe posto in essere ricorrente. Quanto poi all’inesistenza oggettiva delle operazioni di cui ai documenti contabili la motivazione sarebbe anche in tal caso sostanzialmente mancante essendo limitata alla constatazione delle irregolarità contabili riconducibili alla società emittente.
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e), cod.proc.pen. in relazione all’art. 192 cod.proc.pen. La Corte territoriale avrebbe reso una motivazione apparente con riguardo al dolo del reato di cui all’art. 11 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e segnatamente in punto volontà di sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione del debito tributario.
2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e), cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, omesso esame dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen. nella determinazione della pena.
2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge in relazione alla disposta confisca per equivalente del profitto del reato senza preventiva individuazione dell’incapienza della società a vantaggio della quale è stato commesso il reato.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso che attengono all’affermazione della responsabilità sono inammissibili perché prospettano motivi ripetitivi e manifestamente infondati e, anche, generici.
Il difensore del ricorrente si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata.
Dietro la deduzione del vizio di motivazione apparente il ricorso è in gran parte diretto a richiedere una rivalutazione delle prove che il giudice del merito ha posto a base dell’affermazione della responsabilità penale del ricorrente.
L’affermazione della responsabilità penale per le plurime violazione della legge tributaria, come contestate, oggetto di doppio conforme accertamento, poggia su un apparato argomentativo che, a sua volta, si fonda sull’accertamento di fatto compiuto dai giudici del merito che, in quanto sorretto da logica motivazione, non è in questa sede rivalutabile.
Segnatamente la sentenza impugnata ha ritenuto sussistenti i reati di dichiarazioni fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, commessi in seno alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita (capi 4, 5), e poi dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME NOME e della RAGIONE_SOCIALE (capi 10-14), che erano state costituite per continuare l’attività pregressa svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, all’indomani del fallimento, ed erano al medesimo riferibili, sulla scorta dell’accertamento svolto in sede di verifica fiscale. Nel cor delle verifica fiscale, era emerso che l’imputato, esercente l’attività commercializzazione all’ingrosso di articoli in pelle, era un evasore totale ed aveva accumulato un debito fiscale di oltre C 7.000.000. Era altresì emerso che, nelle diverse vesti sopra indicate, aveva utilizzato nelle dichiarazioni fiscali negli ann 2013-2018, fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse da RAGIONE_SOCIALE
NOME, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE NOME, da RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con pagamenti in contanti o assegni che venivano posti all’incasso dall’imputato che tratteneva il denaro contante non riversandolo nelle casse sociali, e così con condotte distrattive compiva atti fraudolenti sui propri beni e della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita nel 2017, da rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva delle imposte evasa (capo 8).
Quanto alle specifiche doglianze mosse nel primo motivo, l’inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture emesse dall’emittente COGNOME NOME è stata argomentato sulla scorta della inesistenza della stessa RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE in quanto presso l’indirizzo della sede della RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE vi era l’abitazione del COGNOME il quale, negli anni 2013 e 2015, era risultato essere detenuto, né vi era traccia dello svolgimento di attività commerciale. Gli assegni emessi in pagamento erano stati incassati dallo stesso imputato che poi non aveva riversato il denaro nelle casse della RAGIONE_SOCIALE con rilevanti distrazioni di denaro.
A fronte di siffatta motivazione, il ricorso mostra di non confrontarsi con la sentenza impugnata che, lungi da applicare nel giudizio penale le presunzioni tributarie, ha argomentato l’inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle fatture utilizzate nelle dichiarazioni fiscali della New Ben Ben (capi 4 e 5) in ragione dell’inesistenza della RAGIONE_SOCIALE dell’emittente COGNOME NOME. Non si è limitato il giudic del merito al mero rilievo della mancata contabilizzazione dei pagamenti, ma ha dato rilievo, in un contesto nel quale non era stato reperito alcun elemento indicativo dello svolgimento di attività commerciale della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, alla retrocessione del pagamento ad opera dell’imputato, condotta tipica nei casi di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Anche il secondo motivo, che risulta anche in parte generico, è manifestamente infondato.
E’ generica la censura sull’inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture emesse dal COGNOME, quale titolare della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di soggetto che non risultava avere svolto alcuna attività commerciale, non aveva beni strumentali ed era stata dimostrata l’inesistenza stessa della sede (senza contare che era stato anche detenuto).
Parimenti generica è l’analoga censura svolta con riguardo agli RAGIONE_SOCIALE soggetti emittenti indicati nei capi 10-14.
La sentenza impugnata in continuità con quella di primo grado che in presenza di c.d. doppia conforme si integra per costituire un unico complesso argomentativo, ha rilevato come anche le fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE fossero per prestazioni inesistenti in quanto emesse successivamente alla verifica fiscale (cfr. pag. 7 primo grado).
Quanto all’attribuibilità dei reati all’imputato, la sentenza impugnata ha
evidenziato come l’imputato era stato l’artefice della costituzione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME NOME (omonimo) e poi della RAGIONE_SOCIALE, con cui aveva continuato ad operare, gestendo di fatto l’attività illecita, nonostante l’intervenuto fallimento della RAGIONE_SOCIALE Ben Ben. Evidenziano i giudici del merito che le operazioni oggetto di contestazioni, dai capi da 10 a 14, erano analoghe a quelle esaminate nei capi precedenti, medesimi erano i soggetti coinvolti e la RAGIONE_SOCIALE altro non era che una diversa denominazione sotto la quale la RAGIONE_SOCIALE continuava ad operare nonostante il dichiarato fallimento. A fronte di ciò la censura che lamenta l’assenza di atti di gestione in seno alla RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e poi della RAGIONE_SOCIALE è del tutto generica.
Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione delle prove.
Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso con cui lamenta la mancanza di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 11 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.
La sentenza impugnata ha evidenziato che la New Ben Ben aveva accumulato negli anni un ingente debito tributario, che aveva ricevuto plurime cartelle esattoriali e che, in siffatto contesto, per effetto dell’utilizzo delle fa per operazioni inesistenti emesse da COGNOME NOME, con il mancato versamento nelle casse sociali derivante dall’incasso degli assegni, che costituivano la retrocessione del pagamento per le operazioni oggettivamente inesistenti, aveva distratto ingenti somme di denaro. Con la condotta fraudolenta così descritta l’imputato era ben consapevole di rendere inefficace la procedura di riscossione del debito tributario, e così di sottrarre la garanzia patrimoniale alla riscossione Non vi è dubbio, come argomenta la sentenza impugnata, che gli atti fraudolenti consistiti nella distrazione di somme di denaro attuate con le modalità sopra descritte, fossero finalizzati al sottrarre la garanzia patrimoniale e rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, e dunque vi era la prova del dolo specifico richiesto dall’art. 11 D.Lgs. 74 del 2000, che ricorre quando l’alienazione simulata o il compimento di RAGIONE_SOCIALE atti fraudolenti, idonei a rendere inefficace l procedura di riscossione coattiva, siano finalizzati alla sottrazione “al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrativi relativi a dette imposte” (Sez. 3, n. 27143 del 22/04/2015, Rv. 264187 – 01).
Nessuna censura può muoversi alla motivazione sul diniego di riconoscimento delle circostanze generiche fondato sui precedenti penali. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cu
motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenz ai precedenti penali dell’imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 01)
Infine, la sentenza impugnata ha ritenuto la congruità della pena inflitta in primo grado condividendo il giudizio espresso dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Pistoia che ha richiamato i criteri di cui all’art. 133 cod.pen. co indicazione di una pena per il reato più grave (capo 4) superiore al minimo eRAGIONE_SOCIALEle in ragione dell’entità dell’imposta evasa. Motivazione congrua e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambit della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 c pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 258410).
È fondato l’ultimo motivo con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca per equivalente.
La sentenza impugnata ha confermato la disposta confisca per equivalente del profitto del reato nei confronti dell’imputato, all’epoca dei fatti amministrator della RAGIONE_SOCIALE e poi della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e della RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto che i beni siano nella disponibilità del reo (cfr. pag. 11).
L’art. 12 bis del d.lgs n. 74 del 2000, dispone, in caso di condanna o di sentenza di applicazione di pena, è sempre disposta la confisca del profitto del reato (confisca diretta), ovvero quando non sia possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto del reato (confisc per equivalente). Dunque, è ordinata la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello del profitto del reato, ma solo quando non sia possibile la confisca dei beni che costituiscono il profitto diretto del reato stesso.
Tale impossibilità, come hanno confermato le Sezioni Unite Gubert, non deve necessariamente essere assoluta e definitiva, ma può riguardare anche un’impossibilità transitoria o reversibile, senza che sia necessario dare dettagliatamente conto delle attività volte alla ricerca dell’originario prodotto profitto del reato in capo all’ente nel cui interesse è stato commesso il reato e che ha beneficiato del profitto (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648). Tale valutazione, nei limiti di cui alle SU Gubert, non è stata compiuta dalla corte territoriale e sul punto la sentenza va annullata con rinvio ad altra Sezione della
Corte d’appello di Firenze che, in sede di rinvio, dovrà valutare i presupposti per l’adozione della confisca per equivalente tenendo conto che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, a differenza della società RAGIONE_SOCIALE, sono prive di autonomia patrimoniale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 04/04/2024