Confisca cellulari patteggiamento: la Cassazione esige una motivazione concreta
Con la sentenza n. 17128/2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema cruciale nel rapporto tra rito alternativo e misure di sicurezza: la confisca cellulari patteggiamento. Il caso offre lo spunto per ribadire un principio fondamentale: anche quando le parti si accordano sulla pena, il giudice non può disporre la confisca facoltativa di un bene, come un telefono, con una motivazione generica o apparente. È necessario un percorso argomentativo specifico che dimostri il nesso di strumentalità tra l’oggetto e il reato.
I Fatti di Causa
Due soggetti venivano condannati, a seguito di patteggiamento, a tre anni di reclusione e 6.000 euro di multa per detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti (oltre 35 kg di hashish e 9 kg di marijuana). Oltre alla pena, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Milano disponeva la confisca delle sostanze, del denaro e anche dei telefoni cellulari sequestrati agli imputati.
Entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione, sollevando due questioni principali:
- L’erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione all’aggravante dell’ingente quantità.
- L’illegittimità della confisca dei telefoni cellulari per carenza di motivazione, non essendo tale misura stata oggetto dell’accordo tra le parti.
L’Analisi della Cassazione sulla confisca cellulari patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso relativi all’aggravante, ma ha accolto quelli concernenti la confisca dei telefoni, annullando su questo punto la sentenza con rinvio.
La questione dell’aggravante: un ricorso aspecifico
I giudici di legittimità hanno ritenuto i ricorsi sull’aggravante dell’ingente quantità inammissibili. Hanno chiarito che, nel contesto di un ricorso avverso una sentenza di patteggiamento, l’errore nella qualificazione giuridica del fatto può essere censurato solo se ‘manifesto’ e palesemente eccentrico rispetto all’imputazione. Nel caso di specie, l’accusa contestava la detenzione di quantitativi di droga (con principio attivo superiore ai due chilogrammi) che giustificavano ampiamente l’aggravante. Le difese si erano limitate a una generica dissertazione sull’evoluzione giurisprudenziale in materia, senza contestare in modo specifico e autosufficiente i dati fattuali posti a fondamento dell’accusa. Pertanto, i ricorsi su questo punto sono stati respinti.
La confisca dei telefoni: la necessità di una motivazione rafforzata
Il cuore della decisione riguarda il secondo motivo di ricorso. La Corte ha affermato con forza che, in tema di confisca cellulari patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione puntuale e concreta. Non è sufficiente una formula di stile come ‘trattandosi di oggetti strumentali alla commissione del reato’, utilizzata dal GIP nel caso in esame.
I giudici hanno definito tale argomentazione ‘tautologica e autoevidente’, in quanto non spiega l’effettiva valenza cautelare della misura. Il giudice ha l’obbligo di argomentare la sussistenza del nesso di strumentalità tra il bene (i telefoni) e il reato commesso (detenzione di stupefacenti), valutando il ruolo specifico che gli apparecchi hanno avuto nel compimento dell’illecito.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio consolidato, rafforzato dalla L. n. 134 del 2003, che ha esteso la necessità di una motivazione a tutte le ipotesi di confisca in sede di patteggiamento, non solo a quelle obbligatorie. La confisca facoltativa, prevista dall’art. 240, comma primo, cod. pen., ha una natura cautelare, finalizzata a prevenire la commissione di nuovi reati. Per raggiungere questo scopo, non basta affermare che il bene ‘è servito’ a commettere il reato. Il giudice deve esplicitare in concreto le ragioni per cui ritiene che quel bene specifico, se lasciato nella disponibilità del condannato, possa costituire un pericolo di recidiva.
Nel caso specifico dei telefoni cellulari, il giudice avrebbe dovuto spiegare, ad esempio, se dai dispositivi emergessero contatti, messaggi o altre prove che li collegassero inequivocabilmente all’attività di spaccio, dimostrando così il loro ruolo non occasionale ma strutturale nell’illecito. La mera affermazione di strumentalità è, secondo la Corte, una motivazione solo apparente, che non adempie all’obbligo imposto dalla legge.
Le Conclusioni
La sentenza n. 17128/2024 è un importante monito per i giudici di merito. Anche nell’ambito di un procedimento ‘contrattato’ come il patteggiamento, il controllo di legalità del giudice rimane pieno, soprattutto quando si tratta di incidere sul patrimonio dell’imputato con misure di sicurezza come la confisca. Per la confisca cellulari patteggiamento, e più in generale per ogni confisca facoltativa, è richiesta una motivazione non astratta, ma ancorata ai fatti specifici del caso, che illustri il nesso di strumentalità e la finalità preventiva della misura. La decisione ha quindi portato all’annullamento parziale della sentenza, con rinvio al GIP di Milano per una nuova valutazione, debitamente motivata, sulla necessità di confiscare i telefoni.
È possibile contestare la confisca di un cellulare dopo un patteggiamento?
Sì, è possibile. Se la misura di sicurezza della confisca non è stata oggetto dell’accordo tra le parti (imputato e pubblico ministero), il ricorso per cassazione è ammissibile per contestare l’illegittimità o la carenza di motivazione del provvedimento del giudice.
Quale tipo di motivazione è richiesta al giudice per disporre la confisca facoltativa di un bene?
Il giudice non può usare una formula generica e astratta, come ‘bene strumentale al reato’. Deve fornire una motivazione concreta e specifica, che argomenti la sussistenza del nesso di strumentalità tra il bene e il reato commesso e la finalità preventiva della misura, spiegando perché quel bene potrebbe essere usato per commettere nuovi reati.
Perché il ricorso sull’aggravante dell’ingente quantità è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché, in sede di patteggiamento, l’errore sulla qualificazione giuridica del fatto è censurabile solo se ‘manifesto’ e immediatamente evidente. In questo caso, i quantitativi di droga contestati erano così elevati da giustificare palesemente l’aggravante, e la difesa non ha mosso contestazioni specifiche e concrete sui fatti descritti nel capo di imputazione.