Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41016 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41016 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a PALERMO( ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VALLEDOLMO( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi in merito alla confisca per equivalente; per kannullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla ritenuta definitività della confisca diretta delle:autovettura Jaguar S.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Palermo – sezione Misure di prevenzione – con decreto del 17/02/2021 aveva confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, adottato il 14/06/2019, confronti di NOME COGNOME ( proposto) e NOME COGNOME (terza interessata), con la quale er stata rigettata la proposta di applicazione della misura personale, ritenendo insussiste l’attualità della pericolosità semplice del proposto ( per i delitti di corruzione e truffa con e, in parziale accoglimento della richiesta relativa alla misura patrimoniale, era stata dispos confisca diretta di un’autovettura Jaguar 5 intestata al COGNOME, e la confisca per equival di altri beni intestati allo stesso, alla moglie e ai figli, per un valore corrispondent 516.036,00, ( un terreno a lui intestato, pari alla quota di 1/4, sul quale era stata edificata la villa di sua proprietà (anch’essa sottoposta a sequestro), la quota di 1/4 del terreno intestato alla moglie di questi, COGNOME NOME, alcuni depositi di conto corrente). Tale provvedimento e stato annullato, con sentenza sez. 1, n. 16324 del 16/12/2021, dal Giudice di legittimità, aveva rinviato al Giudice di merito affinchè colmasse il vuoto motivazionale inerente a mancata e preventiva identificazione dell’«incremento patrimoniale riferibile al La Mant (ricadente nel periodo di pericolosità) confiscabile in via ordinaria…». Il giudice di l invero, aveva ritenuto che i due giudici di merito non avessero individuato correttamente natura giuridica della confisca per equivalente nelle misure di prevenzione, ove è necessar precisare «se -ed a quali condizioni -sia possibile attivare la previsione di legge dell’a d.lgs. n.159 del 2011 su beni pacificamente entrati nel patrimonio del proposto in momento antecedente rispetto alla insorgenza della condizione soggettiva di pericolosità (specie in relazione al terreno ed alla villa sul medesimo edificata)». Ha, dunque, precisato la sentenza rescindente, che «In tema di misure di prevenzione patrimoniale, può essere disposta la confisca per equivalente, ex art. 25 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di be legittima provenienza rinvenuti nel patrimonio del proposto solo nel caso di riscontr impossibilità oggettiva di ablazione dei beni acquisiti in costanza di condizione di perico tipica »(così la massima ufficiale della sentenza rescindente Sez. 1,n. 16324 del 16/12/2021, (dep.28/04/2022), La COGNOME, Rv. 283308 -01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1. La Corte di appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio, ha confermato il decreto giudice di primo grado.
Hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, il proposto e la moglie, quale ter interessata, per il tramite dei medesimi difensori di fiducia, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali si affidano a due motivi.
2.1. Con un primo motivo, è contestato il passaggio argomentativo della Corte di Appello che ha ritenuto ‘passata in giudicato’ la decisione della Corte di Cassazione con riferimento autovettura Jaguar S, in quanto il giudice di legittimità aveva annullato in toto il provvedimento della Corte di Appello e non in parte qua.
2.1.1. Quindi, ha eccepito nuovamente la violazione degli artt. 20, 24 e 25 del d. Igs. n. 15 2021 in quanto il decreto di prevenzione si era trasformato in una sorta di ‘duplicato’
sentenza del giudice penale (nella quale era stata comunque disposta «la confisca di parte delle somme originariamente contestate al preposto quale profitto del reato»). Assume la difesa che, in tal modo, si è disatteso il decisum del giudice di legittimità, in quanto già illo tempore era chiara la contestazione al COGNOME dell’importo di 516.000 euro (circa)corrispondent all’ingiusto profitto dei reati commessi; tiene, infine, a precisare che la confisca in sede è stata limitata alla somma di 441.000 euro circa. Quindi, erroneamente, il giudice AVV_NOTAIO prevenzione, in sede di rinvio, avrebbe operato un sequestro maggiore, mentre l’assenza di motivazione afferisce anche alla identificazione dei beni sui quali si sarebbe dovuto interven con il sequestro e la confisca di prevenzione (ancora una volta confusa con l’ingiu profitto), per poi effettuare la confisca per equivalente.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta l’erronea disposizione della confisca su beni appartenen a soggetti terzi (moglie del proposto), avendo il giudice del merito argomentato in manie contraddittoria rispetto a quanto disposto per i conti correnti dei figli, che invece so dissequestrati. Sul punto, si ricorda come il bene immobile (terreno e costruzione vi sia stato acquisito prima della commissione dei fatti reato e con fondi di provenienza lecita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non sono fondati.
1.0ccorre ricordare, in premessa, come la giurisprudenza di questa Corte abbia da tempo messo in luce la circostanza che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 10 comma terzo del codice antima (D.Lgs. 159/2011), che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell’art. 4 legg dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio1965,n. 575, con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazion meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramen apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completez di logicità; ovvero, quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misu plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, COGNOME, Rv. 237277, indirizzo costante, cfr. da ultimo Sez. 2 n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435). La limitazione del rico alla sola “violazione di legge” è stata tra l’altro riconosciuta dalla Corte Costituzion irragionevole (sent. n. 321 del 2004 in tema di misure di prevenzione personale nonché, con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali, Corte cost. 9 giugno 2015 n. 106), dat peculiarità’ del procedimento di prevenzione, sia sul piano processuale che su quello sostanzia (Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010 Rv. 248797 ).
1.1.Questo vuol dire che è possibile svolgere, in sede di legittimità, il controllo inerente al applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si p la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legit
l’applicazione della misura, o nel caso di motivazione apparente, perché il decreto omette d tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080), configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni cui agli artt. 111 sesto comma, Cost; 125 comma 3 cod. proc. pen.; 7 comma 1 D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, poiché l’apparato giustificativo costituisce l’essenza indefettibil provvedimento giurisdizionale ( Sez. U. Gattuso, n. 111/2018 in motivazione; conf. Sez. 5, n 12374 del 14/12/2017 Cc. (dep. 16/03/2018 ) Rv. 272608 ). Mentre, non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risu assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U. n.33451 del 29/5/2014, COGNOME e altri Rv 260246).
Ciò premesso, si osserva che la sentenza rescindente aveva rilevato come “la Corte territoriale – nel caso in esame – finisce per realizzare il modello ‘penalistico’ della confisca per equiva e non quello della prevenzione patrimoniale, non essendo stato previamente identificato l’incremento patrimoniale riferibile al La COGNOME (ricadente nel periodo di pericolosità) confis in via ordinaria ed essendosi correlata l’ablazione al profitto del reato, lì dove il lim traslazione consentito dalla legge è quello attribuibile al valore dei beni che si sarebbero confiscare in via ordinaria.”
2.1. Compito della Corte di Appello, in sede rescissoria, era, quindi, quello di colmare il d di motivazione ravvisato nel primo provvedimento annullato dal Giudice di legittimità, il qua tracciata la linea di demarcazione tra struttura della confisca di prevenzione ( per equivalen come regolamentata dagli artt. 24 e 25 del T.U’ e quella della confisca penale – aveva chiest di individuare la situazione in concreto rilevante e, quindi, di verificare se la somma in ques (costituente anche profitto dei reati oggetto del giudizio penale) fosse confiscabile ai prevenzione, in quanto attinente alla sproporzione reddituale che il ricorrente e la sua fami avevano avuto negli anni 2007-2012, quale provento di attività illecita.
Di tali principi, come evocati nella sentenza rescindente, ha fatto corretta applicazio provvedimento impugnato.
3.1. Ora, come è noto, per la confisca penale, è necessaria una sentenza che accerti l responsabilità penale dell’imputato nonché la individuazione del valore del prezzo o del profi del reato, con possibile aggressione di beni dal valore equivalente rinvenuti nella disponib del condannato. Diversamente, per la confisca di prevenzione, il codice antimafia, dagli a 20 e seguenti, nella interpretazione data dalle Sezioni Unite Spinelli’, delinea una st obbligata, come ha ricordato la sentenza rescindente, che impone al giudice del merito d procedere, in primo luogo, alla individuazione dei beni sequestrabili, che sono quelli che risu correlati temporalmente alla dichiarata pericolosità del soggetto o indice di sproporzi rispetto GLYPH al GLYPH reddito, ovvero «direttamente GLYPH frutto GLYPH della GLYPH condizione soggettiva di
pericolosità». Solo dopo tale accertamento, è possibile, ove i beni oggetto di incremento patrimoniale non siano più nella disponibilità del proposto, procedere nelle forme ablati dell’art. 25 del T.U. , così come risulta a seguito della novellazione apportata con legge n. del 17.10.2017 . Quest’ultima è, infatti, la disposizione di legge applicabile ratione temporis alla procedura oggetto di esame, a tenore della quale “Dopo la presentazione della proposta, se non e’ possibile procedere al sequestro dei beni di cui all’articolo 20, comma 1, perche’ il prop non ne ha la disponibilita’, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qual epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di val equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilita’, anch interposta persona”.
3.2. Il Giudice a quo, dopo aver riepilogato tutta la vicenda penale (oggetto della sentenza del Tribunale di Palermo del 2021-regolarmente acquisita in atti -che ha condannato il RAGIONE_SOCIALE COGNOME per alcune condotte e lo ha prosciolto, per intervenuta prescrizione, per altre) e quell prevenzione del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, ritenendo le vicende corruttive idoneo fondamento della dichiarata pericolosità sociale nel periodo che va dal 2007 al 2012 (che, invero, nessuno ha messo in dubbio), ha ri-valutato quei fatti, stante l’autonomia del giudice della prevenzione, precisato, quindi, che, a carico del COGNOME, erano in atti ‘prove relative alla sua corruttibilità’ e che era stato accertato che egli, dal 2007 al 2012, nello svolgimento delle funzioni pubblico ufficiale (Direttore dell’INAIL di Termini Imerese e Vicedirettore della sede di Paler aveva rilasciato, in cambio di elargizioni di danaro o di altre utilità (per la somma di 516.036 irregolari certificati DURC in favore di varie imprese non legittimate. Nel decreto, si pre inoltre, che appare Indiscutibile’ che egli ‘a quel tempo’ fosse soggetto «dedito a trarre mezzi di sostentamento proprio e dei suoi familiari anche dai proventi di attività delittuose (pro questi certamente valsi, avuto riguardo alla loro entità, a consentire all’intero nucleo fami mantenimento di un tenore di vita più elevato rispetto a quello sostenibile con attività l avendo tali plurime condotte delittuose indubbia natura di lucro». Ha ritenuto, quindi, sussistente il triplice requisito richiesto dalla normativa e dalle Sezioni Unite Spinelli, si possa giungere al sequestro e alla confisca di prevenzione in via diretta: i delitti, inver stati commessi abitualmente e in un ampio contesto temporale; hanno sicuramente generato profitti in capo al proposto ed hanno costituito per un periodo di tempo l’unico reddito soggetto o quantomeno una significativa dello stesso (sul punto, sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019); egli, quindi, in quel periodo (2007-2012) aveva u personalità caratterizzata da pericolosità generica. In tema di prevenzione, laddove si ritiene proposto dedito in modo continuativo ad una condotta di rilevanza penale, nessun dubbio può sorgere in merito alla sua riconoscibile pericolosità sociale che lo colloca nella catego cui all’art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sicché i beni a lui deriv reinvestimento della provvista finanziaria illecitamente realizzata possono essere oggetto confisca, in quanto provento di delitto (cfr. da ultimo, Sez. 1, n. 20160de1 16/11/20 (dep.24/05/2022), COGNOME, Rv. 283089). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.3. Una volta individuato il patrimonio confiscabile direttamente – costituito, sulla base indagini contabili acquisite nel procedimento di prevenzione, dalle somme frutto di corruzion versate al La COGNOME, sia direttamente su suoi conti correnti che su altri conti intestati a ma sempre nel suo esclusivo interesse, per un importo complessivo pari a euro 516,036,00 euro, accumulato dal soggetto in costanza di pericolosità, come rappresentato nelle tavole sinottiche dei flussi di danaro – la Corte territoriale ha evidenziato come fosse emerso che i conti correnti, subito dopo i già menzionati versamenti, erano stati ‘svuotati’ con plurimi p in contanti delle somme, frutto di accordo corruttivo, ivi versate.
3.4. Non essendo più possibile un recupero diretto delle somme, la Corte territoriale ha fat ricorso all’istituto della confisca ‘per equivalente’ di unità patrimoniali (fino alla concorr quantum da confiscare), proprio sulla base del principio di diritto sancito dalle se unite Spinelli’ e ribadito dalla sentenza rescindente; naturalmente, il giudice del merito ha te conto del valore dei beni che potevano ricadere nella confisca ordinaria. Ha concluso, così, che valutando la presenza di tutti gli elementi richiesti per la confisca di prevenzione ed esse divenuta impossibile l’ablazione diretta del danaro, si doveva far luogo alla confisca equivalente’ sia di saldi attivi di un conto deposito, che della quota di 2/4 del lotto del edificabile sito in Palermo e dell’intera villa costruita sul quel terreno ed intestata al pro
4. Il provvedimento adottato in sede rescissoria ha, dunque, distinto la situazione di confi di prevenzione da quella penale, come richiesto dal Giudice rescindente, e ha indicat espressamente alle parti perché quella somma (costituente certamente anche profitto dei reati) sia stata considerata confiscabile ai fini preventivi, in quanto attinen sproporzione reddituale che il ricorrente e la sua famiglia hanno avuto negli anni 2007-2012.
4.1. All’uopo, e in replica alla deduzione difensiva sul punto, si osserva che, nei confronti NOME, è stata pronunciata sentenza di proscioglimento in relazione ad alcuni reati p intervenuta prescrizione; mentre, con la stessa decisione, il ricorrente è stato condann per le condotte descritte nei capi e) ed f) della imputazione, riportata nella sentenz Tribunale di Palermo. Dalla sentenza penale, allegata agli atti, emerge chiaramente che l confisca della somma di danaro per l’importo di euro 441.000, disposta dal collegio penal (che la stessa Difesa individua quale confisca penale), non è riferita al COGNOME, ma coimputato (COGNOME NOME), imprenditore corruttore, come emerge espressamente dalle condotte indicate al capo b), e per le quali vi è il richiamo espresso alla somm indebito versamento. A carico del COGNOME (in relazione ai capi per cui è intervenuta condanna invece, non è stata prevista alcuna confisca delle somme oggetto della sua corruzione (cfr. pag 81 della sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo).
4.2. Risulta infondata, altresì, la deduzione difensiva afferente alla confisca d dell’autovettura – che, secondo l’ordinanza impugnata, non era stata attinta dall’annullament inerente soltanto alle somme di danaro oggetto di confisca, non rinvenute. Invero, su tale punt la Corte di appello si è pronunciata ” ad abundantiam” , avendo ritenuto come fosse chiaro che, in merito all’autovettura, vi erano elementi indicativi dell’acquisto con danaro proveniente d
illeciti, e ha quindi confermato anche sotto tale profilo il decreto del Tribunale di sottopos dell’auto a confisca diretta, in quanto costituente la ricompensa per l’attività illecita del COGNOME ( corrotto) in favore del COGNOME ( corruttore).
4.3. In sintesi, la Corte di appello, nell’adeguarsi al dictum de Giudice di legittimità, ha acclarato che si era registrato un illecito arricchimento, in virtù di condotte corruttive avvenute nel p di pericolosità ( 2007/2012), per le quali il ricorrente, in parte, ha subìto condanna, e in stato prosciolto per prescrizione, da tanto traendo la sua pericolosità; ha, poi, indivi l’importo dell’arricchimento, pari a euro 516.000 circa, e tale importo ha indicato come ogge della confisca diretta, oltre alla NOME, che pure è stata ritenuta acquisita in virtù del illecita. Tuttavia, con riguardo alla predetta somma, non essendo stato possibile acquisi direttamente, mediante prelievo sui conti correnti facenti capo al proposto, sui quali non vi la necessaria provvista, la Corte territoriale ha fatto ricorso all’istituto della c prevenzione per equivalente ai sensi dell’art. 25 D. Igs. n. 159/2011, che prevede la possibi di intervenire, in seconda battuta, anche su beni pacificamente entrati nel patrimonio proposto in un momento antecedente rispetto alla insorgenza della condizione soggettiva di pericolosità ed acquisiti lecitamente. La confisca ha colpito, nella forma per equivalente risp al denaro non rinvenuto, gli immobili, in parte, di proprietà del proposto e, in parte, della m di cui egli aveva la disponibilità, come richiesto dall’ art. 25 del Codice antimafia. Il se per equivalente anche di quella parte del terreno di proprietà della moglie si spiega, non solta in ragione della comproprietà dello stesso (la coppia era in regime di comunione dei beni), m anche della piena disponibilità dello stesso da parte del proposto, risultando fuori contes richiamo difensivo alla disposizione dell’art. 12-bis L. 74 del 2000, ove si afferma che è sem ordinata la confisca di beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, sa appartengano a persona diversa dal condannato, sia perché in quel caso si parla di confisca penale (e non di prevenzione) e, in secondo luogo, perché si tratta di norma specifica individuata per i reati di natura tributaria. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.4. Quanto alla possibilità di disporre la confisca del denaro nella forma per equivalente osserva che, come precisato dalla sentenza del 15/06/1999, Prisco c/ Italia della Corte Edu, disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità del proposto tutti i beni ch frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego, dei quali non possano dimos legittima provenienza (sul punto, sez. Unite ‘Spinelli’), dal momento che la confisc prevenzione «colpisce beni di cui l’autorità giudiziaria ha contestato l’origine illegale allo che il ricorrente potesse utilizzarli per realizzare ulteriormente vantaggio a proprio prof Una volta individuati tali beni, può essere disposta la traslazione anche su beni acquisiti in t antecedente al periodo di pericolosità sociale se non rinvenuti quelli in via diretta, in previsto espressamente dalla norma.
Alla luce dei richiamati principi, deve ritenersi legittimo l’operato della Corte di appe nell’impossibilità di confiscare direttamente le somme costituenti l’illecito arricchimento, p essere state rinvenute neppure su altri e diversi conti correnti, e non risultando individuati
acquistati con quel danaro illecito, ha fatto ricorso alla confisca per equivalente prevent sensi dell’art. 25 T.U. antimafia,(ad esclusione della Jaguar S), individuando, al dell’autovettura e delle esigue somme di danaro rinvenute nella disponibilità del proposto, i b sui quali operare la confisca, seppur, per equivalente. In tal modo, il provvedimento impugna ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, enunciato nella sentenza rescinden tenore del quale in tema di misure di prevenzione patrimoniale, può essere disposta la confisca per equivalente, ex art. 25 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di beni di legittima provenie rinvenuti nel patrimonio del proposto solo nel caso di riscontrata impossibilità oggetti ablazione dei beni acquisiti in costanza di condizione di pericolosità tipica.
5.1. Con riguardo alla possibilità di apprendere, mediante confisca per equivalente, in sede prevenzione reale, beni acquisiti prima della pericolosità, essa è correlata alla condizione c proposta sia intervenuta successivamente alla entrata in vigore di legge. 159/2011. Questo perché il divieto di applicazione retroattiva della confisca per equivalente, derivante dalla sanzionatoria dell’istituto ( Sez. 1, n. 11768 del 28/02/2012 Rv. 25229), non si traduce nell’impossibilità di ablazione dei beni di cui il proposto abbia acquisito la disponibilità, indiretta, anteriormente alla manifestazione della sua pericolosità, ma nell’inapplicabilità misura ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione che misura ha introdotto, (Sez. 5, n. 40415 del 27/09/2022, Rv. 283869), sicché è irrilevante l’epoca di acquisto dei beni oggetto della misura ablatoria ( cfr. Sez. 2, n. 17584 del 10/01/2013, Rv. 255964 ), e la confisca per equivalente, in ragione della natura sostanzialmente sanzionatori può, dunque, colpire anche i beni che non hanno alcuna correlazione temporale con l’epoca dell’illecito arricchimento. Nel caso di specie, la richiesta del Pubblico Ministero è interv 15/12/2016.
5.2. In conclusione, può affermarsi il principio che, nel caso in cui l’illecito arricchi costituito dal denaro versato quale corrispettivo di condotte corruttive, laddove si r impossibile oggettivamente l’ ablazione dei beni acquisiti in costanza di condizione di pericolo tipica perché il denaro non venga rinvenuto, neppure su altri e diversi conti correnti, e risultino individuati i beni acquistati con quel danaro illecito, è legittimo il ricorso al per equivalente preventiva ai sensi dell’art. 25 T.U. antimafia.
5. Al rigetto dei ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle s processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
C9sì deciso in Roma, lì 11 luglio 2023
II consigliere estensore