Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35242 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35242 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato in Algeria il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 20 marzo 2024 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato relativamente al sequestro del telefono cellulare e delle schede telefoniche, con rigetto nel resto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza volta al dissequestro e alla restituzione dell’autovettura Citroen DS4, del telefono cellulare e delle relative schede SIM, sottoposti a vincolo in relazione all’ipotesi di reato contestata in rubrica (furto pluriaggrava di un orologio).
Il ricorrente lamenta, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca facoltativa.
In particolare, secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale avrebbe omesso di effettuare una valutazione concreta sulla presenza di un nesso di indispensabilità tra la res ed il reato, tralasciando di indicare le ragioni per le quali ha considerato imprescindibile l’utilizzo dell’autovettura o la detenzione del telefono cellulare rispetto alla commissione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che, nella giurisprudenza di questa Corte, vi sono diversi orientamenti in ordine all’esatta individuazione dei presupposti applicativi dell’art. 240 comma 1, prima parte, cod. pen., a seconda che si richieda la verifica, da parte del giudice del merito, di una non episodica connessione strumentale tra il bene ed il reato (Sez. 5, n, 11949 del 14/01/2010, COGNOME, Rv. 246546; Sez. 3, n. 35705 del 09/06/2009, COGNOME, Rv. 244591; Sez. 6, n. 24756 del 01/03/2007, COGNOME, Rv. 236973; Sez. 4, n. 43937 del 20/09/2005, Curraj, Rv. 232732) o di una mera utilità potenziale della res per la consumazione di altri delitti della stessa natura (Sez. 4, n. 34365 del 17/06/2004, Schoti, Rv. 229094; Sez. 2, n. 838 del 03/12/2003, COGNOME, Rv. 227864; Sez. 6, n. 11183 del 01/03/1989, COGNOME, Rv. 181947). E, all’interno di queste due opzioni ermeneutiche, si posiziona altro indirizzo, intermedio (Sez. 6, n. 3711 del 9/1/2013, Rv. 254573; Sez. 3, n. 20429 del 2/4/2014, Rv. 259631; Sez. 5, n. 14307 del 07/03/2006, COGNOME, Rv. 234591; Sez. 5, n. 2158 del 04/06/1993, COGNOME, Rv. 194836), al quale questo Collegio, condividendolo, intende dare continuità.
La confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, infatti, integra una misura di sicurezza patrimoniale che tende a prevenire la consumazione di futuri reati mediante l’esproprio di cose che, essendo state collegate all’esecuzione di illeciti penali, mantengono viva, se lasciate nella disponibilità d reo, l’idea e l’attrattiva del reato (Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280991; Sez. 3, n. 33432 del 03/07/2023, COGNOME, Rv. 285062). Cosicché non è necessario accertare un rapporto causale diretto e immediato tra la cosa e il reato (nel senso che la prima debba apparire come indispensabile per l’esecuzione del secondo), ma solo una “strumentalità in concreto” tra il bene ed il reato, in ragione delle specifiche caratteristiche del primo e delle modalità circostanze di commissione del secondo.
Ed è con riguardo a tali profili che il giudice del merito è tenuto a fornir congrua motivazione.
Ebbene, il Tribunale ha dato atto che:
dalle verifiche effettuate nella RAGIONE_SOCIALE, il 7 marzo 2023 (quindi. antecedentemente alla data di commissione del fatto), il veicolo era già stato sottoposto a controllo su territorio nazionale e, a bordo dello stesso, era stato identifi cato il ricorrente in compagnia del correo NOME COGNOME;
gli imputati erano stati ripresi dalle telecamere dell’hotel dove era stata perpetrato il furto del Rolex, nell’atto di dileguarsi proprio a bordo della predetta a tovettu ra ;
nel corso delle indagini, i correi – senza fissa dimora nel territorio italiano si erano spostati con la detta autovettura e, il 15 giugno 2023, al momento del fermo, all’interno della stessa, era stato rinvenuto, tra l’altro, un orologio marc Rolex Submariner (matricola NUMERO_DOCUMENTO), occultato all’interno di una pochette con effetti personali, riposta in una valigia custodita nel baule posteriore del veicol medesimo.
E, alla luce di tali convergenti elementi, ha ritenuto che l’utilizzo dell’autove tura fosse stato strumentale alla commissione del reato contestato, in quanto necessario per la fuga e per i successivi spostamenti sul territorio italiano, anche al fine di programmare l’eventuale commissione di ulteriori condotte delittuose.
La motivazione è logica e coerente, ma solo con riferimento all’autovettura: nulla è stato argomentato in ordine alla disponibilità del telefono e delle relativ schede, in relazione ai quali il mero rinvio alle precedenti argomentazioni non dà conto, in concreto, in assenza di riferimenti specifici, della sussistenza dei necessari presupposti applicativi (nei termini in precedenza indicati).
Sotto questo profilo, pertanto, con riferimento alla disposta confisca del telefono e delle relative schede, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione fisica, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla confisca del telefono cellulare e delle schede SIM, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso 1’11 luglio 2024
Il Consigliere estensore
NOME
CORTE DI CASSAZIONE