Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15390 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15390 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA ad Atri
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Città Sant’AVV_NOTAIO
avverso il decreto del 21/04/2023 della Corte di appello di L’Acuila visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; letti i motivi nuovi dell’AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di L’Aquila, con il decreto impugnato, ha confermato il decreto de! Tribunale di L’Aquila del 2 maggio 2022, con il quale era disposta la confisca dei beni già sottoposti a sequestro di prevenzione riconducibili a COGNOME NOME (partecipazioni sociali totalitarie d ” RAGIONE_SOCIALE” e di “RAGIONE_SOCIALE” e tutti i beni costituiti in azienda).
Il meccanismo criminoso a lui ascritto, nella indagine che ha portato al sequestro di prevenzione, consisteva nell’avvalersi di fatture per operazioni inesistenti al fine di creare crediti di imposta fittizia ceduti poi a terze società.
In base a tale meccanismo, le società a lui riconducibili, “RAGIONE_SOCIALE e “RAGIONE_SOCIALE“, avevano avuto utili di carattere illecito dell’ordine di circa un mili di euro ciascuna; tali utili erano poi impiegati per l’acquisto degli investimenti immobiliari in Sardegna, tramite società intestate anche al figlio NOME.
2.Con ricorso a mani dell’AVV_NOTAIO, il terzo interessato NOME COGNOME, in proprio e quale amministratore della “RAGIONE_SOCIALE“, impugna il decreto emesso dalla Corte d’appello di L’ Aquila, proponendo, come unico motivo, la violazione di legge processuale per omessa o apparente motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi della confisca. L’assunto è quello secondo il quale il provvedimento impugnato si basa in via esclusiva su ciò che ha accertato e valutato il perito nominato dalla Corte di merito «senza alcuna oggettiva indagine sulle fonti finanziarie con cui si sarebbe provveduto all’acquisto dei beni». La doglianz:a viene quindi svolta censurando la ricostruzione offerta dall’esperto, accolta dal giudice di merito.
3.Con ulteriore ricorso, a mani dell’AVV_NOTAIO, impugnano il medesimo provvedimento NOME COGNOME, quale legale rappresentante di “RAGIONE_SOCIALE” e NOME COGNOME, quale legale rappresentante di “RAGIONE_SOCIALE, pure esse società terze interessate.
I predetti denunciano la violazione di legge per mera apparenza della motivazione. In particolare:
-quanto alle vicende societarie e alle modalità di acquisizione di “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, è mancata, nel provvedimento impugnato, una analisi specifica delle sorti dell’esposizione debitoria delle società in questione, avendo la Corte di appello dato per scontato, senza offrire la benché minima indicazione, che i debiti accollati siano stati saldati: tale omissione si traduce i una violazione di legge;
-quanto al reimpiego dei proventi dei reati tributari, dopo la stipula degli atti di cessione in data 6 maggio 2015 di “RAGIONE_SOCIALE e “RAGIONE_SOCIALE” in favore della “RAGIONE_SOCIALE“, non si registra alcun incremento del patrimonio immobiliare;
quanto all’adeguamento da un punto di vista strutturale e funzionale degli immobili di proprietà di “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE‘ grazie alle risor finanziarie provenienti da “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, di ciò non par neppure il decreto di confisca. Inoltre, non viene specificato in cosa consista detto
adeguamento, quando sarebbe stato effettuato e in quali unità immobiliari, e a quanto ammontino gli importi eventualmente versati;
-quanto ai versamenti effettuati da “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE GLYPH sul conto corrente n. 2043 di Intesa Sanpaolo s.p.a. intestato a “RAGIONE_SOCIALE“, il mero versamento della somma di 4.000 euro non vale di per sé a dimostrare che l’intestazione delle quote sociali di quest’ultima società fosse fittizia. Era necessario effettuare una verifica della capacità reddituale ed economica dei terzi ricorrenti rispetto allo sforzo finanziario sotteso all’acquisto dei beni oggetto di confisca, attraverso la quantificazione delle poste lecite di produzione del reddito, la valutazione delle sorti dei debiti accumulati e l’indicazione dettagliata degli eventuali investimenti effettuati e del loro ammontare. Il provvedimento impugnato si è, invece, limitato a recepire acriticamente le valutazioni peritali.
3.1. L’AVV_NOTAIO ha depositato motivi nuovi, nei quali precisa le ragioni del motivo di ricorso sopra sintetizzato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati, non essendo il provvedimento impugnato connotato dalla denunciata mancanza o apparenza di motivazione.
Risulta trattarsi di ricostruzione non condivisa dalle difese, situazione che non è sufficiente, in questa sede, a censurare il provvedimento impugnato, che, anche ricorrendo all’elaborato del perito nominato, motiva ampiamente sulla provenienza illecita del denaro utilizzato per l’acquisto dei beni immobili in Sardegna.
La Corte di appello evidenzia puntualmente che la misura di prevenzione in parola è stata disposta nel procedimento nei confronti del proposto NOME COGNOME, soggetto coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari penali con riguardo a molteplici tipologie di frodi (bancarotta, falsità ideologica, associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di reati tributari, riciclaggio, auto riciclaggio). In particolare, il proposto risulta organizzatore di un’associazione per delinquere finalizzata a fare emergere fittizi crediti di imposta per un totale complessivo ricostruito di credito Iva pari a euro 4.039.852,88.
Emerge, altresì, per come analiticamente ricostruito dalla Corte territoriale, che parte di questo importo sia stato riutilizzato per investimenti immobiliari in Sardegna.
Il decreto di confisca emesso dal Tribunale è stato impugnato con atto di appello dal proposto sostenendo che: 1) le somme di denaro utilizzate per l’acquisto dei beni confiscati avevano origine lecita; 2) taluni acquisti erano stati
attuati senza esborso di denaro ma con accollo dei debiti gravanti sui beni acquistati.
La Corte di appello ha, quindi, disposto la nomina di un perito al fine di verificare l’origine – lecita o meno – delle somme impiegate negli acquisti.
Il provvedimento impugnato rassegna, quindi, gli accertamenti e le conclusioni del perito ed evidenzia che, tanto il proposto, quanto i suoi familiari (tra i quali il figlio NOME, odierno ricorrente), mancavano di risorse lecite confrontabili con il valore degli investimenti immobiliari effettuati in Sardegna.
I giudici di merito si sono, altresì, puntualmente, soffermati sul fatto che, per taluni anni, il proposto non aveva dichiarato redditi, mentre per altri anni i suoi redditi erano appena sufficienti per il sostentamento familiare e, comunque, molto lontani dalla capacità di spesa dimostrata con gli acquisti oggetto di confisca. Inoltre, è stato correttamente ritenuto irrilevante che il proposto abbia percepito compensi dalle sue società per euro 750.000, trattandosi di redditi frutto di attività illecite.
E, infine, nel provvedimento impugnato si dà atto di quanto accertato in merito al fatto che le società formalmente amministrate dal figlio NOME erano, comunque, di fatto riconducibili al proposto.
Quanto alla linea difensiva secondo la quale il proposto avrebbe acquistato beni senza erogare denaro, ma mediante il meccanismo dell’accollo dei debiti, il provvedimento impugnato evidenzia trattarsi di “un gioco di parole” perché l’accollo di un debito è, comunque, la premessa per l’erogazione di liquidità.
3.Alla stregua di quanto sopra osservato, le censure svolte dai ricorrenti sono inammissibili e tale conclusione non rende necessario l’esame dei motivi aggiunti.
Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna, dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, determinate in via equitativa in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024