Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16686 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16686 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME 05uqkts nato a null (ALBANIA) il 05/06/1999 avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIP TRIBUNALE di Pescara Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto’ Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente alla statuizione della confisca
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell’art 444 cod. proc. pen. in relazione alla detenzione e al trasporto di quattro chilogrammi di cocaina, deducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge, posto che il giudice a quo, nel recepire l’accordo intercorso tra le parti e condannare il ricorrente ad alla pena di anni quattro di reclusione, ha disposto altresì, al di fuori dal predetto accordo, anche la confisca della somma di danaro, pari a euro 42.350,00, detenuta dal ricorrente all’interno dell’auto, unitamente alla sostanza stupefacente, in quanto “frutto dell’attività illecita”.
Il Deliu rappresenta che la confisca è stata disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen., quale profitto dell’attività illecita, sebbene la condotta contestata non consista nella cessione ma nella mera detenzione a fini di spaccio. Lamenta l’assenza del nesso di pertinenzialità tra la res oggetto del provvedimento ablatorio e il fatto di reato contestato, posto che la mera detenzione non genera profitto e che il danaro non costituisce pertanto il prezzo o il profitto del reato.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente alla statuizione della confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si premette che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, mentre nel diverso caso di misura non oggetto dell’accordo, è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348). Si è infatti ritenuto che, anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l’applicazione della confisca, essendo la stessa un’ipotesi di “illegalità della misura di sicurezza”, rilevante come “violazione di legge” ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. (Sez.3, n. 4252 del 15/01/2019, Rv. 27494).
Altresì si precisa che, essendo contestata la condotta di detenzione di sostanza stupefacente, e non la cessione della sostanza stupefacente, non è applicabile l’art. 240 cod. pen., non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione o di mero trasporto per cui è affermata la responsabilità. In relazione ai reati di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è invece possibile procedere alla confisca del danaro di cui sia in possesso l’imputato purchè ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall’art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, COGNOME, Rv. 283248).
Opera, dunque, il disposto dell’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellato dall’art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. citato nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., e che richiede, soprattutto laddove siano contestati traffici di modesta gravità, cui solitamente corrispondono sequestri di somme, beni o utilità di non rilevante importo, una motivazione a sostegno del requisito della sproporzione tra
possidenze dell’imputato e redditi leciti tanto più rigorosa quanto più modeste siano le somme sequestrate (Sez. 4, n. 18608 del 22/03/2024, Rv. 286254).
1.2.Nel caso in disamina, concernente propriamente l’ipotesi in cui la confisca non
è stata oggetto di accordo tra le parti, il giudice a quo
ha affermato che l’ingente quantità
di cocaina rinvenuta (pari a Kg.4,00 circa) fosse compatibile con la somma di danaro rinvenuta in contanti all’interno dell’auto, pari a euro 42.300,00, ritenendo tuttavia che
la somma fosse “evidentemente frutto dell’attività illecita”. In tal modo il giudice a quo
ha fondato la statuizione ablatoria sul presupposto che la somma fosse il provento di reato, quindi sul presupposto normativo dell’art. 240 cod. pen. Tuttavia, la confisca, pur
non potendo essere basata sul presupposto del 240 cod. pen., ben potrebbe iscriversi nell’alveo dell’art. 240 bis cod. pen., occorrendo però che il giudice ne accerti i
presupposti: cioè la sproporzione, la mancata giustificazione di provenienza.
2. Si impone, dunque, un pronunciamento rescindente, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pescara.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro con rinvio al Tribunale di Pescara
Così è deciso, 06/03/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
IlPresidente
NOME COGNOME