Confisca Denaro Stupefacenti: L’Importanza di un Ricorso Specifico
La confisca del denaro stupefacenti è una misura fondamentale nel contrasto al narcotraffico. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: per opporsi efficacemente a tale misura, non basta una generica contestazione, ma è necessario fornire argomenti specifici e, se possibile, prove sulla provenienza lecita dei beni. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata pratica.
I Fatti del Caso
Il Tribunale di Venezia, su accordo delle parti (patteggiamento), aveva applicato a un individuo una pena per due distinti reati: la detenzione illecita di circa 335 grammi di cocaina e plurime cessioni della stessa sostanza a un altro soggetto. Oltre alla pena detentiva, il giudice aveva disposto la confisca di una somma di 1920 euro trovata in possesso dell’imputato, ritenendola provento dell’attività di spaccio.
Contro questa parte della sentenza, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in merito alla confisca del denaro.
Il Ricorso in Cassazione e la Confisca Denaro Stupefacenti
La difesa dell’imputato ha basato il proprio ricorso su due argomenti principali:
1. Erroneo riferimento normativo: Ha contestato la confisca richiamando l’art. 240-bis del codice di procedura penale (confisca allargata), norma non pertinente al caso di specie.
2. Mancanza di nesso: Ha sostenuto che la somma di denaro non potesse essere considerata provento dell’attività illecita, collegandola unicamente alla detenzione dello stupefacente e non all’attività di spaccio.
In sostanza, la difesa ha cercato di scindere il possesso del denaro dal reato di spaccio, per il quale l’imputato era stato comunque condannato, al fine di ottenerne la restituzione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo “genericamente proposto”. Le motivazioni della decisione sono nette e offrono importanti chiarimenti.
Innanzitutto, i giudici hanno evidenziato come il Tribunale avesse correttamente disposto la confisca ai sensi degli artt. 240 del codice penale e 87 del Testo Unico Stupefacenti (D.P.R. 309/90), e non sulla base dell’art. 240-bis c.p.p. erroneamente citato dalla difesa. Questo errore ha reso il motivo di ricorso del tutto fuori fuoco.
In secondo luogo, la Corte ha smontato la tesi difensiva sottolineando un punto fondamentale: la sentenza di primo grado aveva affermato la responsabilità dell’imputato non solo per la detenzione, ma anche per le “plurime cessioni di stupefacente”. Di fronte a una condanna per spaccio, la presunzione che il denaro contante trovato in possesso dello spacciatore sia provento di tale attività è molto forte.
Il colpo di grazia al ricorso è arrivato con l’osservazione decisiva: la difesa non ha fornito alcun argomento, neppure un indizio, sulla provenienza lecita della somma sequestrata. Il giudice di merito aveva infatti motivato la confisca ritenendo la somma “senz’altro riconducibile all’attività di spaccio, essendo l’imputato privo di fonti lecite di reddito”. Di fronte a questa motivazione, il ricorrente avrebbe dovuto offrire una spiegazione alternativa e credibile sull’origine del denaro, cosa che non è stata fatta. La censura si è quindi rivelata generica e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa sentenza è un monito importante: quando si impugna una misura patrimoniale come la confisca denaro stupefacenti, non è sufficiente negare il collegamento con il reato. È onere della difesa costruire un’argomentazione specifica, contestare puntualmente la motivazione del giudice e, soprattutto, fornire elementi concreti che possano giustificare la legittima provenienza dei beni. In assenza di fonti di reddito lecite e di fronte a una condanna per spaccio, la generica protesta si scontra con una presunzione di colpevolezza difficilmente superabile, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Perché il ricorso contro la confisca del denaro è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. La difesa ha citato una norma di legge non pertinente (art. 240-bis c.p.p.), ha ignorato la condanna per plurime cessioni di droga e, soprattutto, non ha fornito alcuna spiegazione o prova sulla provenienza lecita della somma di denaro sequestrata.
Su quale base legale il Tribunale ha disposto la confisca?
Il Tribunale ha disposto la confisca ai sensi degli articoli 240 del codice penale e 87 del D.P.R. 309/90 (Testo Unico Stupefacenti), ritenendo la somma di denaro provento dell’attività di spaccio, dato che l’imputato era stato condannato anche per tale reato ed era privo di fonti di reddito lecite.
Cosa insegna questa sentenza a chi vuole contestare una confisca?
Insegna che la contestazione deve essere specifica e non generica. È necessario affrontare direttamente le motivazioni del giudice, individuare i corretti riferimenti normativi e, in particolare, fornire elementi concreti per dimostrare la provenienza lecita dei beni, specialmente quando l’imputato non ha un reddito dichiarato che possa giustificarne il possesso.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/06/2025 del Giudice dell’udienza preliminare Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procu generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Venezia, su accordo RAGIONE_SOCIALE pa ha applicato a NOME COGNOME COGNOME pena concordata in ordine al reato di cui all’ comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla detenzione illecit circa 335 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché al reato di agli artt. 81, 73, comma 1 e 5, D.P.R. n. 309/90 per plurime cessioni di do cocaina a NOME COGNOME, disponendo la confisca della somma di denaro, pari 1920 euro, in sequestro.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, co atto del difensore, deduce inosservanza dell’art. 240-bis cod. proc. pen. e cumulativo della motivazione in ordine alla confisca della somma di denar illegittimamente ritenuta provento dell’attività illecita, rispetto alla d dello stupefacente trovato in possesso del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto.
La sentenza ha disposto la confisca della indicata somma di denaro « sensi degli artt. 240 cod. pen. e 87 D.P.R. n. 309/90», ritenendo «senz riconducibile all’attività di spaccio, essendo l’imputato privo di fonti reddito».
Pertanto, generica è la censura in ordine alla violazione della diversa ip di cui all’art. 240-bis cod. pen. e al riferimento alla sola detenzio stupefacente, rispetto alla affermazione di responsabilità anche in ordin plurime cessioni di stupefacente, considerando – inoltre – che alcun argomen proposto a riguardo della provenienza lecita della somma sequestrata al ricorre
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma che si stime equo determinar in euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE de