Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46379 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46379 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME (TARGA_VEICOLO), nato in Mali il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 del Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procur generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugna limitatamente al capo in cui dispone la confisca del denaro con la restituzion medesimo all’avente diritto.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Torino, su conforme accordo del parti, ha applicato a NOME la pena concordata in relazione al reato d all’ad. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla detenz illecita di gr. 57,618 di cocaina. Ha disposto, inoltre, la confisca del d sequestro, ritenuto provento del reato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, mezzo di atto del difensore AVV_NOTAIO, deduce con unico motivo violazion degli artt. 240 cod. pen. e 73, comma 7-bis, d.R.R. n. 309/90 in relazione alla disposta confisca del denaro in assenza di una specifica contestazione di ces di stupefacente, e correlativa prova cui ricollegare la somma rinvenuta di stata disposta la confisca.
Con distinto atto per AVV_NOTAIO si deduce mancanza dell motivazione in ordine alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della d in ordine alla responsabilità dell’imputato ed alla commisurazione della inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla disposta confisca della somma denaro e deve essere, per questa parte, accolto.
Inammissibile è il motivo dedotto con atto dell’AVV_NOTAIO in quan proposto per ragioni non ammesse da quelle tassativamente previste dall’ad. 4 comma 2-bis cod. proc. pen.
Fondato è il motivo relativo alla confisca della somma di denaro.
In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti pr dall’ad. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla conf del denaro trovato in possesso dell’imputato soltanto quando sussiste un ness pertinenzialità fra questo e l’attività illecita di cessione contestata; ne che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricav precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquist medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come “strumento”, quale “prodotto”, “profitto” o “prezzo” del reato. (Sez. 6, n. 55852 del 17/10 Lanzi, Rv. 272204 – 01); ancora, in relazione al reato di illecita detenzi sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputa
essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni pr all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’a d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, chiarendosi in motivazione che in relazione a reato non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell’art. 240 cod né ai sensi dell’art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. cit., applicabili invece all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è afferma responsabilità (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, NOME, Rv. 283248 – 01).
Nella specie, versandosi nel reato di sola detenzione illecita di stupe – qualificata ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 – non sussist presupposti per ritenere la somma correlata al delitto per il quale si è pro né per far valere la presunzione prevista dall’art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. n. 309/90.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro con dissequestro della ste somma e restituzione di essa all’avente diritto. Nel resto il ricorso deve dichiarato inammissibile.
Deve essere disposta la comunicazione del provvedimento al P.M. presso il Tribunale di Torino a mezzo della cancelleria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla confisca d denaro, di cui ordina il dissequestro e la restituzione all’avente diritto. inammissibile il ricorso nel resto. Manda alla cancelleria per la comunicazio P.M. presso il Tribunale di Torino.
Così deciso il 20/09/2023.