Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 614 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 614 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Il Gup del Tribunale di Bergamo, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente NOME, con sentenza del 21.12.2021, applicava allo stesso ex art. 444 cod. proc. pen, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante ed alla recidiva, ritenuta la continuazione, operata la riduzione per il rito, la pena richiesta di anni cinque di reclusione ed Euro 50.000 di multa per i seguenti reati:
reato di cui all’art. 73 comma I, 80 comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 perché illecitamente deteneva all’interno della autovettura da lui condotta Kg 5,8 di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di gr. 28,78 che, avuto riguardo alle modalità del confezionamento, al luogo e alle circostanze della detenzione, era evidentemente destinata alla cessione a terzi, in Palosco (Bg) il 27.8.2021.
reato di cui agli artt. 81 e 337 cod.pen. perché, per sottrarsi ai militari della Guardia RAGIONE_SOCIALE Paderno Dugnano e RAGIONE_SOCIALE Gorgonzola speronava la loro auto di servizio, dandosi alla fuga e dopo che gli stessi lo avevano raggiunto aveva colpito ripetutamente le loro autovetture;
delitto di cui all’art. 231 comma4, I. 18 aprile 1975 n. 110 perché deteneva all’interno dell’autovettura una pistola priva di matricola identificativa e dei dat del fabbricante simile ad una Beretta 98;
delitto previsto e punito dall’art. 697 cod. pen. perché all’interno dell’autovettura da lui condotta deteneva senza averne fatto denuncia all’autorità n. 28 cartucce calibro TARGA_VEICOLO.
Con recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Il Gup del pari disponeva la confisca di quanto in sequestro ivi compreso il denaro.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con il quale deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 445 cod.proc.pen. in relazione all’art. 240 cod.pen. in quanto il Gup ha disposto la confisca del denaro senza motivare sulla possibilità di ritenere la somma rinvenuta quale provento di attività diversa da quella illecita per cui è processo.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen., chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è fondato.
A fronte del reato di detenzione a fini spaccio, il Gup ha inteso giustificare la confisca di denaro, rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, sub specie della sua qualità di prodotto o provento del reato o di cosa pertinente al medesimo. Ebbene l’art. 240 cod. pen., espressamente richiamato al comma 7 bis dell’art. 73 d.P.R. 309/90, prevede la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, oppure il profitto del reato, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. U. 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707), ovvero del prezzo del reato medesimo ossia di quanto dato in corrispettivo per la sua effettuazione.
E’ pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Come anche del prezzo, ove emerga un corrispettivo per la diversa condotta di detenzione a fine di spaccio. Inoltre, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità fra questo e l’attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come “strumento”, nè quale “prodotto”, “profitto” o “prezzo” del reato. (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017 Rv. 272204 01).
Infine, ai sensi dell’art. 85 bis d.p.r. 309/90 che rimanda all’art. 240 bis cod. pen., anche con riferimento alla materia degli stupefacenti può procedersi a confisca nei confronti del condannato, salvo che in caso di lieve entità del fatto, ove non sia in grado di giustificare la provenienza del denaro di cui risulta avere a qualsiasi titolo la disponibilità.
Ebbene, nel caso in esame è contestata la detenzione, a fini di spaccio, e con riguardo alla concreta fattispecie accertata, è certamente erroneo ritenere il denaro prodotto del reato giustificando la confisca solo con il rilievo che “per le modalità di detenzione e considerato lo stato di disoccupazione del prevenuto, deve considerarsi provento del reato..”
Deve quindi ritenersi che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio al Gup di Bergamo.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di BergamoUfficio del Giudice per le indagini preliminari.
Così deciso, il 13 ottobre 2022
Il Cons GLYPH stensore
Il Presidente/