Confisca Auto Straniera: La Targa Estera Non Salva dalla Sanzione per Guida in Ebbrezza
Recentemente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17123 del 2024, ha affrontato un caso di grande interesse pratico: la legittimità della confisca di un’auto straniera a seguito di una condanna per guida in stato di ebbrezza. Molti ritengono, erroneamente, che un veicolo con targa estera sia immune da determinate sanzioni accessorie previste dal nostro ordinamento. Questa pronuncia chiarisce definitivamente che non è così, stabilendo un principio fondamentale per la sicurezza stradale e l’uniformità dell’applicazione della legge.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Fermo. Una conducente, cittadina straniera residente all’estero, veniva condannata per il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’art. 186 del Codice della Strada. Oltre alla pena principale concordata tra le parti, il giudice applicava le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo di sua proprietà, immatricolato all’estero.
La difesa della conducente proponeva ricorso per cassazione, sostenendo l’illegittimità di tali sanzioni. L’argomentazione si basava su due punti principali:
1. L’imputata era titolare di una patente di guida straniera.
2. Il veicolo era immatricolato e targato in un altro Stato.
Secondo il ricorrente, queste circostanze avrebbero dovuto impedire l’applicazione delle misure della revoca e della confisca.
La Decisione della Cassazione e la Legittimità della Confisca Auto Straniera
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. I giudici supremi hanno confermato la piena legittimità delle sanzioni accessorie applicate dal Tribunale, fornendo chiarimenti cruciali su come la legge italiana si applica a conducenti e veicoli stranieri.
Le Motivazioni della Corte
La sentenza si articola su due distinti binari argomentativi, uno per la patente e uno per il veicolo, entrambi volti a smontare le tesi difensive.
La Gestione della Patente di Guida Straniera
Per quanto riguarda la revoca della patente straniera, la Corte ha richiamato l’articolo 135 del Codice della Strada. Questa norma disciplina specificamente la circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri. Il legislatore ha previsto una soluzione chiara: quando a un titolare di patente estera dovrebbe essere applicata la sanzione della sospensione o della revoca, questa si converte in una misura di inibizione alla guida sul territorio italiano per un periodo di tempo equivalente.
Di conseguenza, la sanzione applicata dal giudice di merito era corretta nel suo principio, spettando poi alla fase esecutiva tradurla correttamente in un divieto di circolazione in Italia.
Il Principio sulla Confisca di un’Auto Straniera
Il punto centrale della decisione riguarda la confisca dell’auto straniera. La Corte ha stabilito che la circostanza che il veicolo non sia immatricolato in Italia non ne impedisce in alcun modo la confisca. La confisca è una conseguenza diretta e obbligatoria prevista dalla legge per il grave reato di guida in stato di ebbrezza accertato.
I giudici hanno operato una distinzione fondamentale tra due piani diversi:
1. Il piano della statuizione: L’ordine di confisca è legittimo e deve essere pronunciato dal giudice perché è una conseguenza legale del reato.
2. Il piano dell’esecuzione: Le eventuali difficoltà pratiche nel dare esecuzione alla confisca di un bene registrato all’estero rappresentano una problematica successiva, che non incide sulla validità giuridica dell’ordine stesso.
In altre parole, il fatto che possa essere complesso procedere materialmente alla confisca non rende illegittimo il provvedimento del giudice che la dispone. La legge deve essere applicata in modo uniforme, e la proprietà di un veicolo estero non può costituire una sorta di immunità.
Conclusioni
La sentenza della Corte di Cassazione riafferma un principio di legalità e di parità di trattamento. Chiunque commetta un reato grave come la guida in stato di ebbrezza sul territorio italiano è soggetto alle sanzioni previste dalla legge, incluse quelle accessorie come la confisca del veicolo, indipendentemente dalla nazionalità del conducente o dalla targa del mezzo. Questa decisione funge da monito, chiarendo che le norme del Codice della Strada a tutela della sicurezza pubblica si applicano a tutti coloro che circolano in Italia, senza eccezioni basate sulla provenienza del veicolo.
È possibile la confisca di un’auto straniera per guida in ebbrezza in Italia?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che la confisca è una conseguenza legale del reato, e la circostanza che il veicolo sia immatricolato all’estero non ne impedisce l’applicazione.
Cosa succede a una patente di guida straniera in caso di revoca o sospensione in Italia?
In base all’art. 135 del Codice della Strada, la sanzione della sospensione o della revoca si converte in una misura di inibizione alla guida sul territorio italiano per un periodo corrispondente.
La difficoltà di eseguire la confisca su un’auto estera rende illegittimo l’ordine del giudice?
No. La Corte ha chiarito che la legittimità dell’ordine di confisca è un principio giuridico distinto da eventuali problematiche pratiche legate alla sua esecuzione. L’ordine è una conseguenza diretta del reato accertato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17123 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17123 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 del TRIBUNALE di FERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Fermo il 20.10.2023 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a NOME la pena concordata fra le parti e, per quanto qui rileva, le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo TARGA_VEICOLO di proprietà dell’imputata, in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e sexies, cod. strada.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputata, deducendo l’illegittima applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, in quanto disposte nei confronti di cittadina straniera residente in Romania, titolare di patente straniera e di autovettura immatricolata all’estero.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
I rilievi della difesa ricorrente in ordine alla immatricolazione in Stato estero del veicolo oggetto di confisca ed in ordine all’emissione straniera della patente di guida di cui la ricorrente è titolare non incidono sulla correttezza logicogiuridica della sentenza impugnata, in relazione alle applicate sanzioni amministrative accessorie.
Quanto alla patente straniera, infatti, il caso è disciplinato dalla disposizione di cui all’art. 135 cod. strada, secondo cui la sospensione o la revoca della patente straniera si converte nella misura della inibizione alla guida nel territorio italiano per un certo periodo di tempo.
Quanto al veicolo, la circostanza che lo stesso non sia immatricolato in Italia non ne impedisce la confisca, ponendosi semmai una questione di esecuzione della relativa sanzione amministrativa accessoria, problematica che si pone su un piano diverso rispetto a quello della statuizione della misura ablativa in riferimento, la quale consegue per legge al reato accertato in sentenza.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6 marzo 2024