Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17791 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17791 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma nel procedimento a carico di NOME, nata a Velletri il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 16/06/2023 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 9 dicembre 2024 il Tribunale di Velletri dichiara l’intervenuta prescrizione del reato ascritto all’imputata NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 20-bis legge 18 aprile 1975, n. 110.
Veniva, inoltre, disposta la restituzione dei corpi di reato sottoposti a sequestro, costituiti da un fucile doppietta calibro 12 marca ”Fias”, da un fucile monocanna calibro 6 marca “Finies” e da alcune cartucce.
Avverso questa sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla mancata confisca dei corpi di reato sequestrati, che, essendo obbligatoria, doveva essere disposta nonostante la declaratoria di prescrizione del reato.
Deve, infine, rilevarsi che, dopo la proposizione del ricorso, veniva acquisita la certificazione attestante l’avvenuto decesso di NOME COGNOME, verificatosi a Nemi il 13 gennaio 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma è fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che, come costantemente affermato da questa Corte, la morte dell’imputato, laddove intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, risultando esaurito il rapporto processuale ed essendo preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito dei ricorrente, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidatasi in tema di morte dell’imputato, secondo cui: «La morte dell’imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza che dichiara non doversi procedere per prescrizione, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l’enunciazione della relativa causa nel dispositivo, trattandosi di una causa estintiva del rapporto processuale, preclusiva di ogni eventuale pronuncia nel merito» (Sez. 4, n. 16819 del 20/04/2022, COGNOME, Rv. 283206 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 – 01).
Ne discende che, essendo NOME COGNOME deceduta a Nenni il 13 gennaio 2024, dopo il ricorso introduttivo del presente procedimento, proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, deve ritenersi esaurito il rapporto processuale instaurato nei suoi confronti, per effetto del quale occorre pronunciare l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la morte dell’imputata.
Residua un ulteriore profilo valutativo, riguardante la confisca delle armi e delle munizioni detenute illecitamente da NOME COGNOME, invocata con il suo ricorso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma.
Osserva il Collegio che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico, da tempo, consolidato il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato» (Sez. 1, n. 1264 del 10/11/2006, n. 1264, COGNOME, Rv. 235854 – 01).
Ne discende che la misura di sicurezza della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche nel caso di proscioglimento dell’imputato per la sua morte o per l’intervenuta prescrizione del reato, dovendosi ritenere esclusa nelle sole ipotesi di assoluzione nel merito per l’insussistenza del fatto illecito oggetto di contestazione. Di conseguenza, soltanto nell’ipotesi di insussistenza del reato, pronunciata nel merito, viene meno il presupposto materiale che rende obbligatoria la confisca, costituito dalla commissione di un reato concernente le armi.
Ne deriva ulteriormente che eventuali fenomeni estintivi del reato, come la prescrizione o la morte dell’imputata – entrambi verificatisi con riferimento alla posizione di NOME COGNOME – non precludono la confisca obbligatoria delle armi e delle munizioni poste in sequestro, dovendosi, in proposito, ribadire che la misura di sicurezza patrimoniale deve essere esclusa soltanto nelle ipotesi di insussistenza delle imputazioni ovvero di appartenenza dei beni confiscabili a soggetti estranei al reato.
Queste considerazioni impongono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato oggetto di contestazibne, per il quale è intervenuta dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione, essendo il reato estinto per la morte di NOME.
Deve, inoltre, disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, relativamente alla confisca delle armi e delle munizioni, che deve essere disposta all’esito del presente procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato in contestazione, per il quale è intervenuta dichiarazione di estinzione per prescrizione, essendo il reato estinto per morte dell’imputata.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla confisca di armi e munizioni, confisca che dispone.
Così deciso il 15 marzo 2024.