Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8790 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8790 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Torricella Peligna (Ch) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dell’8/10/2025 del Tribunale di Pescara; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8/10/2025, il Tribunale di Pescara applicava a NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di 10 mesi e 20 g reclusione in ordine al delitto di cui all’art. 256-bis, d. Igs. 3 aprile 200
Propone ricorso per cassazione la COGNOME, deducendo – con distinti moti – l’inosservanza o l’erronea applicazione del comma 5 della norma contesta oltre alla mancanza o alla manifesta illogicità della motivazione. Il Trib nell’accogliere un accordo processuale che non conteneva nulla quanto al confisca, avrebbe comunque disposto tale misura di sicurezza con riguardo all’a
in cui il reato era stato accertato. Questa decisione, tuttavia, sarebbe viziata sotto un duplice profilo. Per un verso, agli atti non vi sarebbe alcuna prova che il terreno in oggetto sia effettivamente di proprietà della ricorrente, o di un eventuale concorrente nel reato, come invece richiesto dall’art. 256-bis, comma 5, citato. Per altro verso, tale misura sarebbe stata comunque applicata senza alcuna motivazione, sebbene necessaria – come da richiamata giurisprudenza, anche a Sezioni Unite per il caso in cui la confisca non costituisca oggetto del patto processuale.
CONSIDEFtATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato; al riguardo, peraltro, i due motivi proposti possono essere trattati in modo congiunto, in quanto relativi al medesimo profilo.
Preliminarmente, deve essere affermata l’ammissibilità dell’impugnazione in quanto tale, sollevata nei confronti di una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Il Supremo Collegio di questa Corte, infatti, ha sostenuto che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, Savin, Rv. 279348). Ebbene, proprio questa seconda ipotesi ricorre nel caso di specie, in quanto l’accordo processuale aveva avuto ad oggetto esclusivamente la misura della pena, senza alcuna indicazione quanto alla confisca.
Tanto premesso, si osserva che l’art. 256-bis, d. Igs. n. 152 del 2006, in tema di combustione illecita di rifiuti, stabilisce – al comnna 5, secondo periodo, che “Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell’autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi”.
5.1. Ne consegue che, per quanto obbligatoria, la misura di sicurezza concernente il reato in questione può essere applicata esclusivamente su un’area della quale sia stata accertata la titolarità nei termini appena richiamati.
Tanto premesso in termini generali, la Corte rileva allora l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in capo alla COGNOME.
6.1. In particolare, lungi dal qualificarsi come proprietaria del terreno e terza estranea al reato, lamentando di aver patito l’ablazione di un proprio bene pur in assenza di responsabilità, la ricorrente contesta che sia stata disposta la confisca
di un immobile non suo, ma di altri (non individuati), in violazione dell’art. 256bis, d. Igs. n. 152 del 2006. Ne deriva l’evidente difetto di legittimazione, in quanto anche l’eventuale riscontro di un vizio motivazionale della sentenza non produrrebbe alcun effetto favorevole all’imputata e, in particolare, non consentirebbe di restituirle un bene di cui la stessa, espressamente, nega ogni titolarità.
Queste conclusioni, all’evidenza, coinvolgono anche la seconda censura proposta, con oggetto la motivazione della sentenza in punto (ancora) di confisca. In ogni caso, appare opportuno ribadire – con costante indirizzo – che il giudice, pronunciando sentenza di patteggiamento, è tenuto a motivare l’esercizio del suo potere discrezionale quando procede a confisca facoltativa, mentre nel caso essa sia obbligatoria è sufficiente che evidenzi soltanto il presupposto legale della stessa, come nel caso di specie (Sez. 5, n. 31250 del 25/6/2013, Fede, Rv. 256360. Successivamente, tra le molte non massimate, Sez. 3, n. 9789 del 30/1/2025, COGNOME; Sez. 2, n. 9829 del 12/12/2023, COGNOME).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il Corysìgliere estensore
Così deciso in Roma, 1’11 febbraio 2026
I) Presidente