Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1646 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1646 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Mazara Del Vallo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/06/2025 del Tribunale del Riesame di Trapani udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Trapani, con ordinanza del 9/6/2025, adito ex art. 324 cod. proc. pen., ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME, indagato per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 1 e 80 DPR 309/90 (per aver detenuto 1,051 Kg di cocaina destinata all’attività di spaccio), avverso il decreto di sequestro preventivo del 14.5.2025 con cui il GIP del Tribunale di Marsala aveva disposto, ai sensi dell’art. 85 bis DPR 309/90, il sequestro della somma di denaro pari ad euro 14.550,00.
Avverso il predetto provvedimento, l’indagato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo motivo, si deduce la nullità dell’ordinanza per violazione di legge in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. per difetto del presupposto del fumus commissi delicti. La difesa lamenta anche il difetto di motivazione sulla ritenuta esistenza del nesso di pertinenzialità tra res e reato e difetto del requisito di proporzionalità del sequestro.
La difesa osserva che nel giudizio di riesame aveva contestato la sussistenza del fumus commissi delicti, allegando tutta una serie di documentazione idonea a dimostrare la provenienza lecita delle somme sottoposte a vincolo ablativo ed
evidenziando l’insussistenza del nesso di pertinenzialità richiesto tra somma rinvenuta e la detenzione di sostanza stupefacente, non ancora ceduta in vendita.
Con il secondo motivo la difesa deduce nullità dell’ordinanza per violazione di legge in riferimento all’art. 321 cod. proc. pen. e, in particolare, per difetto motivazione in relazione al presupposto del periculum in mora.
La difesa evidenza che il decreto di sequestro era carente di motivazione in relazione al presupposto del periculum in mora ed il giudice del riesame non ha in questi casi – alcun potere di integrazione della motivazione mancante.
La difesa ha quindi chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il AVV_NOTAIO Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto il nesso di pertinenzialità non è richiesto per il sequestro finalizzato alla confisca ex art. bis Dpr 309/90. Ha poi sottolineato l’adeguatezza della motivazione in tema di periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Va preliminarmente osservato che, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01; conf., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01).
Non vi rientra invece l’illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/200 COGNOME).
Dunque, allorquando, come nella specie, il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell’art. 125, comma 3 cod. proc. pen., che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 – 01).
Quest’ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, oppure
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le linee argomentative siano talmente scoordinate e prive dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez U, n. 25932 cit; sez. 4 n. 23520 del 4/6/2020).
2. Il primo motivo è infondato.
Occorre premettere che, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può procedersi alla confisca del danaro trovato in possesso dell’imputato anche quando ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall’art. 240-bis cod. pen applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall’art. 85-bis d.P.R. cit., ovvero si tratti di denaro, beni o altra utilità di cui il condannato non può giustificare provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.
La confisca prevista dall’art. 240 bis cod. pen. ha dunque struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest’ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e la persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell’articolo citato.
Prescindendo, quindi, dall’esistenza di un nesso eziologico tra beni e singolo episodio criminoso, il legislatore ha fissato una presunzione in base alla quale possono considerarsi di provenienza illecita tutti i beni nella disponibilità di u soggetto condannato per uno dei reati indicati dall’art. 240 bis cod. pen. in valore sproporzionato al suo reddito o alla sua attività economica.
In relazione al fumus commissi delicti, il Tribunale del riesame ha ampiamente motivato, richiamando il contenuto dell’informativa di reato. Peraltro, nel caso in esame, sono stati ritenuti i gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all 73 DPR 309/90 in quanto è stata disposta nei confronti di NOME COGNOME la custodia cautelare in carcere.
Il Tribunale ha poi evidenziato lo stato di disoccupazione dell’odierno indagato e l’inidoneità della documentazione prodotta dalla difesa a dimostrare la legittima provenienza del denaro (la madre dell’indagato si trova in una casa di riposo e le somme accreditate a titolo di pensione sono gestite direttamente dalla nipote). Il Tribunale ha quindi rimarcato la precaria situazione economica e patrimoniale del ricorrente e, di conseguenza, la rilevante sperequazione tra il denaro trovato in suo possesso, oggetto della misura ablativa, e la sua capacità reddituale.
In conclusione, il G.i.p. prima, il Tribunale poi, hanno ravvisato i presupposti per l’adozione della confisca “allargata” della considerevole somma in contanti, rinvenuta in un barattolo di nutella, nel piazzale antistante l’abitazione dell’odiern
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ricorrente e in prossimità del cancello di ingresso, in quanto NOME è privo di reddito e non è stato in grado di giustificare la provenienza della somma di denaro.
A fronte di tale motivazione, il ricorrente deduce censure dirette a contestare i presupposti del sequestro sull’assunto, errato, che la misura ablativa sia stata disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen., ossia che la somma di denaro rappresenti il profitto e/o provento del reato, laddove, invece, il sequestro è stato disposto, come detto, a norma dell’art. 240-bis cod. pen., espressamente richiamato, per i reati in tema di stupefacenti, dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, stante la manifesta sproporzione tra l’importo del denaro e le accertate condizioni economiche dell’odierno ricorrente, privo di reddito.
Quindi, nel caso di specie, non ricorre alcuna necessità di prova del nesso di pertinenzialità diretta tra le somme sequestrate e l’attività illecita contestata materia di stupefacenti (Sez. 6 n. 39007 del 23/10/2025; Sez.3, n. 18889 del 09/04/2024, non mass.).
3. Il secondo motivo è infondato.
Va premesso che il sequestro funzionale alla confisca allargata deve contenere la concisa motivazione del “periculum in mora”, illustrando, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizi (cfr. Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283810: in motivazione, la Corte ha chiarito che tra le ragioni anticipatorie, sufficienti a sostenere l’oner motivazionale richiesto, rientrano quelle attinenti al fatto che il bene potrebbe essere, nelle more del giudizio, modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato). E ciò in linea con i principi affermati da questa Corte, secondo i quali i provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321,comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione d giudizio (Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021, NOME, Rv.281848).
Ne deriva la totale infondatezza delle censure difensive in relazione al periculum in mora posto che il Tribunale ha esplicitato le ragioni della propria decisione (p. 5), confrontandosi con le argomentazioni difensive, ed indicando gli elementi da cui ha desunto il pericolo di dispersione dei beni e, quindi, la necessità di procedere all’anticipazione degli effetti della confisca.
Il Tribunale del riesame si è limitato ad integrare una motivazione incompleta, ma non assente, sul periculum in mora. Infatti, il GIP aveva fatto riferimento al pericolo di dispersione per il concreto rischio che l’indagato, se rientrasse nella disponibilità della somma di denaro, potrebbe fornire supporto finanziario all’attività illecita.
Il Tribunale del riesame ha poi precisato che sussiste il concreto e attuale pericolo di sottrazione alla confisca e di dispersione del denaro da parte dell’indagato qualora il predetto importo permanesse nella sua libera disponibilità «tenuto conto dell’assenza di fonti reddituali lecite di NOME, delle modalità d conservazione e occultamento del denaro, nonché della fisiologica fungibilità di banconote di piccolo e medio taglio».
In conclusione, si tratta di una motivazione che spiega le ragioni che rendono necessarie l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizi e che risponde ai principi enunciati dalle Sezioni Unite sull’onere di motivazione del periculum in mora, nel caso di sequestro preventivo prodromico alla confisca allargata.
In definitiva, stante l’infondatezza delle censure sollevate, il ricors proposto nell’interesse di COGNOME deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 09/12/2025