Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40737 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40737 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DESIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico COGNOME stero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COSTANT
h COGNOME concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 16/11/2022, la Corte di appello. di Milano, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Como, ha ridotto il periodo di sospensione della patente di guida disposta nei confronti di COGNOME NOME; ha confermato la condanna emessa a carico di questi per il reato di lesioni stradali.
La difesa dell’imputato ha articolato un motivo unico di ricorso, deducendo quanto segue.
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale; intervenuta condotta riparatrice del danno ex articolo 162-ter cod. pen.
Nel corso del giudizio di primo grado, rappresenta la difesa, è intervenuto il completo ristoro dei danni patiti dalla parte offesa, come dimostrato dalla revoca operata della costituzione di parte civile e attestato dal giudice in sentenza, che ha riconosciuto l’avvenuto risarcimento.
Ove il reato previsto dall’articolo 590-bis cod. pen. fosse stato perseguibile a querela di parte, si sarebbe potuto pacificamente concludere con l’applicazione dell’istituto ex articolo 162-ter cod. pen. essendo intervenuto il ristoro del danno prima dell’apertura del dibattimento. Il reato, tuttavia, era all’epoca perseguibile d’ufficio. Con la c.d. “riforma Cartabia”, l cui entrata in vigore è imminente, sono state apportate rilevanti modifiche con riferimento alla fattispecie in esame. Infatti, nel caso di lesioni strada gravi e gravissime il legislatore ha previsto la procedibilità a querela. Ne caso in cui il procedimento penale sia già pendente, in assenza di querela, la vittima dovrà essere avvisata dal pubblico ministero e dal giudice della facoltà di sporgere querela. Nel caso di specie la querela è stata presentata dalla parte offesa, tuttavia, atteso il regime della procedibilità d’ufficio seguito al risarcimento, la persona offesa si è limitata a chiedere la revoca della costituzione di parte civile senza provvedere alla remissione della querela. Si è creata così una situazione di sfavore nei confronti dell’imputato, il quale non può beneficiare della imminente modifica del sistema di procedibilità; allo stesso tempo, pur avendo risarcito e ristorato il danno, attesa la procedibilità d’ufficio del reato, il ricorrente non può acceder all’istituto di cui all’articolo 162-ter codice penale.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso.
• COGNOME
Il ricorso è inammissibile.
Sebbene venga in rilievo un reato divenuto perseguibile a querela di parte a seguito della entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, nel caso in esame la persona offesa aveva sporto rituale querela.
Tale COGNOME manifestazione della volontà punitiva deve ritenersi tuttora valida e operante.
Non risultando alcuna remissione della querela, circostanza che avrebbe potuto realizzarsi in ogni momento per volontà della persona offesa, nessun rilievo può attribuirsi alla revoca della costituzione di parte civile. L suddetta revoca, infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non costituisce una remissione tacita di querela (Sez. 5, n. 20260 del 01/02/2016, Rv. 267149).
Quanto alla impossibilità di beneficiare dell’istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, all’epoca del fatto e dello svolgimento del processo il reato era perseguibile di ufficio. Mancava quindi un requisito essenziale per l’applicazione dell’istituto. La causa estintiva di cui all’a 162-ter cod. pen., presupponendo che il reato commesso sia procedibile a querela soggetta a remissione, non era applicabile al reato di lesioni stradali.
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 settembre 2023
Il Consigliere estensore nte