Condotta Riparatoria: Quando Non Basta a Estinguere il Reato
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 27521 del 2024, offre un chiarimento fondamentale sui limiti di applicabilità dell’estinzione del reato per condotta riparatoria, specialmente nel contesto dei reati stradali. L’istituto, previsto dall’art. 162-ter del codice penale, rappresenta un’importante opportunità per l’imputato di chiudere il procedimento penale risarcendo il danno, ma la sua operatività è subordinata a precise condizioni di legge, come evidenziato in questo caso.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un procedimento per lesioni personali stradali gravi a carico di un giovane automobilista. L’accusa era aggravata dal fatto che l’imputato si era posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico riscontrato pari a 2,46 g/l, un valore significativamente superiore al limite legale. Il Tribunale di Savona, in prima istanza, aveva dichiarato di non doversi procedere, ritenendo il reato estinto per l’intervenuta condotta riparatoria da parte dell’imputato.
Il Ricorso del Procuratore e il Ruolo della Procedibilità
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica. Il motivo del ricorso si basava su un punto di diritto cruciale: la corretta individuazione del regime di procedibilità del reato contestato. Il Procuratore ha sostenuto che il Tribunale avesse errato nell’applicare l’art. 162-ter c.p., in quanto tale norma è riservata esclusivamente ai reati procedibili a querela di parte.
La Riforma Cartabia (d.lgs. 10/2022) ha effettivamente modificato il regime di procedibilità per il reato di lesioni stradali (art. 590-bis c.p.), rendendolo di norma procedibile a querela. Tuttavia, la stessa normativa prevede un’eccezione fondamentale: la procedibilità rimane d’ufficio qualora ricorra una delle circostanze aggravanti previste dallo stesso articolo. Tra queste, figura proprio la guida in stato di ebbrezza grave, come nel caso di specie.
Le Motivazioni della Cassazione: Limiti alla Condotta Riparatoria
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente il ricorso del Procuratore, ritenendolo fondato.
L’Applicabilità dell’Art. 162-ter c.p.
I giudici di legittimità hanno ribadito che il presupposto indispensabile per l’applicazione della causa di estinzione per condotta riparatoria è che si tratti di un reato ‘procedibile a querela soggetta a remissione’. Se il reato è procedibile d’ufficio, questa via non è percorribile.
L’Impatto della Circostanza Aggravante
Nel caso analizzato, l’accusa includeva la circostanza aggravante della guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c) del Codice della Strada. La presenza di questa aggravante, come specificato dall’ultimo comma dell’art. 590-bis c.p., determina la procedibilità d’ufficio del reato. Di conseguenza, il reato contestato non rientrava nell’ambito di applicazione dell’art. 162-ter c.p.
Il Tribunale, pertanto, non avrebbe potuto dichiarare l’estinzione del reato e avrebbe dovuto procedere con il giudizio. La sentenza di proscioglimento è stata quindi considerata illegittima.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Savona affinché il processo possa avere luogo. Questa decisione riafferma un principio cardine: la gravità di determinate condotte, come la guida in stato di ebbrezza, è tale da rendere l’interesse dello Stato alla persecuzione del reato prevalente sulla volontà della persona offesa. La condotta riparatoria e il risarcimento del danno, sebbene importanti, non possono cancellare un reato che la legge considera procedibile d’ufficio a causa della sua particolare pericolosità sociale. L’imputato dovrà quindi affrontare il processo per accertare la sua responsabilità penale.
La condotta riparatoria estingue sempre il reato di lesioni stradali?
No. L’estinzione del reato per condotta riparatoria, ai sensi dell’art. 162-ter c.p., si applica solo ai reati procedibili a querela. Se il reato di lesioni stradali è aggravato da circostanze come la guida in stato di ebbrezza grave, diventa procedibile d’ufficio e tale causa di estinzione non può essere applicata.
Quando le lesioni stradali sono procedibili d’ufficio e non a querela?
Le lesioni stradali sono procedibili d’ufficio quando ricorrono le circostanze aggravanti previste dall’art. 590-bis del codice penale. La sentenza specifica che la guida in stato di ebbrezza alcolica grave (in questo caso, con un tasso di 2,46 g/l) è una di queste circostanze che rende il reato perseguibile d’ufficio.
Cosa succede se un giudice applica l’estinzione del reato per condotta riparatoria in un caso procedibile d’ufficio?
Se un giudice applica erroneamente l’estinzione del reato per condotta riparatoria a un caso che è procedibile d’ufficio, la sua sentenza è illegittima. Come avvenuto in questo caso, la sentenza può essere impugnata e la Corte di Cassazione può annullarla, disponendo che il processo si svolga regolarmente per accertare la responsabilità dell’imputato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 27521 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 27521 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SAVONA nel procedimento a carico di:
avverso la sentenza del 09/01/2024 del TRIBUNALE di SAVONA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.11 Tribunale di Savona con sentenza resa in data 9 Gennaio 2022 dichiarava n doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di al’art.590 bis comma 2 cod.pen. perché estinto per intervenuta condotta riparat sensi dell’art.162 ter cod.pen.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona assumendo violazione di legge per es stato applicato l’istituto della messa alla prova pur non ricorrendone le condizioni in quanto il reato per cui si procede (590 bis comma 2 cod.pen.) non è procedi querela della persona offesa in presenza di ipotesi aggravata dalla guida in condiz ebbrezza alcolica la quale, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla Cartabia, rappresenta una deroga alla procedibilità a querela del reato di lesioni
3. Fondato è il ricorso del Procuratore della Repubblica.
L’art.162 ter cod.pen. è applicabile soltanto “ai casi d procedibilità a soggetta a remissione”. Se è vero che il reato di cui all’art.90 bis cod.pen., in novella di cui al d.lgs. 10/2022, risulta procedibile a querela, ciò è stabilito non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dallo stesso articolo (ar ultimo comma cod.pen.
Nella specie l’editto accusatorio prevedeva la circostanza aggravante all’art.590 bis, comma secondo, cod.pen., in quanto il prevenuto il NOME si era alla guida dell’autovettura, di proprietà della madre, con un tasso alcolico pari e pertanto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art.186 comma 2 lett 28/1992. Il reato risultava pertanto procedibile di ufficio.
Ne consegue che il Tribunale non avrebbe potuto applicare la causa di estinzion reato ai sensi dell’art.162 ter cod.pen. e, conseguentemente non avrebbe d emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art.469 cod.proc.pen.
la sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio con trasmissione degl al Tribunale di Savona per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli a Tribunale di Savona per il giudizio.
b i ii~nella camera di consiglio del 19 aprile 2024
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